Permesso di costruire necessario quando si creano nuovi volumi

Nel momento in cui gli interventi edili creano nuovi volumi è necessario richiedere il permesso di costruzione. L’inadempienza porta alla demolizione.

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Per quali interventi è necessario il permesso di costruire? A rispondere a questa domanda ci ha pensato il Tar del Lazio, secondo il quale per la sostituzione di una copertura a solaio con un tetto a falde e per chiudere stabilmente un porticato all’origine aperto è indispensabile essere in possesso del permesso di costruire.

Secondo i giudici i due interventi sono di notevole entità e come tali non possono essere condotti senza titoli. Nel caso in cui non si fosse in possesso del permesso di costruire si rischia un ordine di ripristino dei luoghi, oltre alle relative sanzioni pecuniarie.

Ma entriamo un po’ più nel dettaglio e cerchiamo di capire cosa hanno deciso i giudici laziali.

Il permesso di costruire serve quando si creano nuove volumetrie

Con la sentenza n. 10300 del 22 maggio 2024 il Tar Lazio ha respinto il ricorso contro un’ordinanza di demolizione e le relative sanzioni pecuniarie per alcune aree abusive, che sono state realizzate su un fabbricato che era stato condonato in precedenza. Il condono era arrivato ai sensi del Decreto Legge n. 269/2023 convertito nella Legge n. 326/2003: stiamo parlando del cosiddetto Terzo Condono Edilizio.

L’immobile nel quale sono stati realizzati i nuovi abusi insiste in una zona agricola, nella quale ci sono dei vincoli a tutela sismica e paesaggistica. Nello specifico gli interventi irregolari consistono:

  • nella sostituzione di una copertura a solaio – quindi originariamente piatta – con un tetto a due falde in elevazione. L’intervento viene effettuato demolendo il solaio preesistente;
  • con la chiusura integrale – sia con vetrate che con opere murarie – di un porticato: prima degli interventi era aperto su tre lati. Il porticato, a questo punto, viene accorpato al fabbricato principale realizzando, in questo modo, un nuovo ambiente autonomo, che viene utilizzato come locale cucina, provvisto di tutti gli impianti necessari per svolgere questa funzione.

Appare chiaro – come hanno giustamente sottolineato i giudici laziali – che gli interventi hanno permesso di creare una nuova volumetria. Il problema è che sono stati realizzati senza il permesso di costruire. Risulta quindi corretto l’ordine di ripristino dei luoghi.

Quando si applica la fiscalizzazione degli abusi

Quando si applica la fiscalizzazione degli abusi

È possibile sostituire l’ordinanza di demolizione con una sanzione pecuniaria, ossia attraverso la fiscalizzazione dell’abuso prevista dall’articolo 33 del Dpr n. 380/2001 (Testo Unico edilizia)? Ma soprattutto è possibile procedere con questa soluzione nel caso in cui gli interventi siano stati eseguiti senza il permesso di costruire o in totale difformità allo stesso?

A chiarire ogni dubbio ci hanno pensato i giudici laziali, che hanno fatto presente che l’attuazione di questo meccanismo non è un atto dovuto. È una semplice eventualità che può essere applicata nel momento in cui si entra nella fase esecutiva che segue l’emissione dell’ordine di ripristino.

Questa misura può essere disposta unicamente nel momento in cui la demolizione dell’abuso risulti impossibile. Una condizione che deve essere provata oggettivamente attraverso un apposito accertamento tecnico.

È importante sottolineare che la mancata valutazione della possibilità di applicare la fiscalizzazione non determina alcun vizio nell’ordinanza di demolizione. Non sono, infatti, due misure alternative tra di loro: la fiscalizzazione, infatti, è un’opzione che può essere scelta nel momento in cui si attesti l’impossibilità a demolire.

Nel caso specifico, l’amministrazione competente ha provveduto ad emettere il provvedimento di demolizione e a richiedere il pagamento delle sanzioni amministrative pecuniarie perché non è stato ottemperato all’ordine di demolizione. E perché non è stata inviata un’ulteriore comunicazione obbligatoria con la quale si indicava la ridistribuzione degli spazi interni.

Permesso di costruire, l’opinione del Tar

Secondo il Tar non c’è alcuna sproporzionalità o violazione nella decisione presa dall’amministrazione. È bene sottolineare, infatti, che per l’inottemperanza all’ordine di demolizione, l’articolo 31 del Testo Unico Edilizia prevede che le sanzioni pecuniarie siano comprese tra i 2.000 ed i 20.000 euro. L’articolo 16 della Legge Regionale del Lazio n. 15/2008, invece, prevede una forbice compresa tra i 2.500 ed i 25.000 euro e permette di applicare la doppia sanzione: demolitoria e pecuniaria.

L’ulteriore sanzione che è stata disposta per il mancato invio della comunicazione di inizio lavori obbligatoria è stata irrogata ai sensi dell’articolo 6, comma 7 del TUE – che era in vigore in quel momento – e che prevedeva una sanzione fissa pari a 1.000 euro, la quale poteva essere ridotta di due terzi nel caso in cui fosse stata pagata spontaneamente nel momento in cui l’intervento era in esecuzione.

Questi sono i motivi per il quali, secondo il Tar del Lazio, l’operato dell’amministrazione è corretto.

Pierpaolo Molinengo

Autore

Pierpaolo Molinengo

Ho una laurea in materie letterarie. Ho iniziato ad occuparmi di Economia fin dal 2002, concentrandomi dapprima sul mercato immobiliare, sul fisco e i mutui, per poi allargare i miei interessi ai mercati emergenti ed ai rapporti Usa-Russia. Scrivo di attualità, tasse, diritto, economia e finanza.

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