Condono edilizio, stop a nuove opere in attesa della sanatoria

Non possono essere effettuate nuove opere nel caso in cui si stia aspettando la sanatoria dopo aver richiesto il condono edilizio.

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Stop ai lavori sui manufatti abusivi dopo aver presentato un’istanza di condono edilizio. I soggetti che hanno inoltrato la domanda non sono autorizzati a completare o trasformare le opere oggetto della pratica in attesa dell’esito della richiesta. Ulteriori interventi edilizi effettuati su un immobile devono essere considerati abusivi alla stessa stregua di quelli che sono stati dichiarati illegittimi.

Quando si vengono a verificare i suddetti casi, diventa un atto dovuto respingere il condono edilizio. L’ordine di demolizione non può essere annullato, sempre che il diretto interessato non sia in grado di presentare degli elementi che se, valutati in fase istruttoria, avrebbero portato ad un esito diverso rispetto a quello ottenuto.

Il Consiglio di Stato interviene sul condono edilizio

A fare il punto della situazione è il Consiglio di Stato attraverso la sentenza n. 6243 del 12 luglio 2024, con la quale è stato respinto il diniego alla sanatoria e all’ordinanza di demolizione che erano stati disposti per una serie di opere realizzate su un immobile per il quale era stata presentata un’istanza di condono pendente. Le nuove opere realizzate hanno sostanzialmente trasformato il manufatto, il quale insiste in un’area sottoposta a vincoli di tutela ai sensi del Dlgs n. 42/2004 (Codice dei beni culturali e del paesaggio).

Le regole che disciplinano il condono edilizio prevedono che l’immobile da regolarizzare non venga modificato attraverso la realizzazione di opere aggiuntive. Almeno fino a quando il procedimento è pendente. Non è ammesso, tra l’altro, l’utilizzo di materiale di costruzione diverso rispetto a quello originario: questo tipo di intervento costituirebbe a tutti gli effetti una sostituzione edilizia. Nel momento in cui si venisse a configurare questa situazione non risulterebbero soddisfatte le seguenti caratteristiche:

  • la continuità tra la vecchia costruzione e quella nuova;
  • la possibilità di riconoscere il manufatto originario oggetto dell’istanza presentata.

Quando è presente un’istanza di condono pendente – sottolineano i giudici di Palazzo Spada – la normativa permette di realizzare unicamente i lavori che servono a garantire la conservazione del manufatto abusivo. Non devono essere apportate, ad ogni modo, delle modifiche tali da cambiare le caratteristiche dell’opera o la sua eventuale destinazione d’uso.

Condono edilizio pendente: nuovi abusi

Oggetto di un condono pendente, l’immobile al centro del caso analizzato dai giudici di Palazzo Spada, è stato sottoposto ad una trasformazione radicale. Sono state realizzate delle ulteriori opere in muratura ed è stato effettuato un cambio di destinazione d’uso da agricola ad abitativa.

Il locale originario, oggetto di condono pendente, è stato completamente alterato. E, in un certo senso, è possibile affermare che quello originario non è più esistente. Sono stati effettuati degli interventi aggiuntivi, che hanno portato alla realizzazione di un manufatto diverso da quello precedente per sagoma, superficie e volumetria.

Il Consiglio di Stato ha quindi ritenuto che fosse lecito respingere l’istanza di condono ed ordinare la demolizione delle opere, così come previsto dagli articoli 31 e 32 del Testo Unico Edilizia.

Quando per le opere manca l’autorizzazione paesaggistica

Gli interventi effettuati, tra l’altro, sono stati realizzati all’interno di un’area comunale che è stata dichiarata di notevole interesse pubblico. Per la realizzazione delle opere non sono state richieste le autorizzazioni paesaggistiche previste dall’articolo 146 del Codice dei Beni Culturali. Ma soprattutto non è stata richiesta la compatibilità paesaggistica postuma, che può essere richiesta per dei lavori che non abbiano creato delle nuove superfici, volumi o ampliamenti. 

Le opere realizzate – a prescindere dal modo in cui possano essere qualificate – hanno comportato l’alterazione dello stato dei luoghi, oltre che aver modificato l’aspetto dell’edificio.

I giudici hanno deciso di confermare l’efficacia sia del diniego del condono oltre che l’efficacia dell’ordine di demolizione. Il ricorso è stato respinto.

Pierpaolo Molinengo

Autore

Pierpaolo Molinengo

Ho una laurea in materie letterarie. Ho iniziato ad occuparmi di Economia fin dal 2002, concentrandomi dapprima sul mercato immobiliare, sul fisco e i mutui, per poi allargare i miei interessi ai mercati emergenti ed ai rapporti Usa-Russia. Scrivo di attualità, tasse, diritto, economia e finanza.

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