Ordine di demolizione, il giudice non ha potere discrezionale

Quando un giudice emette un ordine di demolizione non ha potere discrezionale. E, soprattutto, non è tenuto a giustificare la propria decisione.

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Non è necessario fornire ulteriori ragioni – oltre agli obblighi di ripristinare la legalità che è stata violata – per emettere un’ordinanza di demolizione relativa ad interventi che sono stati realizzati in violazione del permesso di costruire o quando i lavori siano stati eseguiti apportando delle variazioni essenziali.

Il provvedimento di demolizione è un atto che un qualsiasi giudice è obbligato a disporre: per questo non è necessario allegare altre motivazioni alla propria decisione, se non quella legata alla necessità di ripristinare la legalità violata.

Il provvedimento di demolizione, in altre parole, ha potere sanzionatorio autonomo rispetto a quello che può essere emesso dall’autorità amministrativa. Proprio per questo non può assumere carattere residuale o sostitutivo: è un atto accessorio che si va ad affiancare alla condanna principale. Non possono essere applicati, inoltre, i poteri discrezionali. 

Ordine di demolizione, gli oblbighi del giudice

Sull’argomento è intervenuta la Corte di Cassazione che, con la sentenza n. 18895 del 14 maggio 2024, ha respinto il ricorso contro il rigetto di un’istanza di revoca dell’ordine di demolizione di alcune opere che erano state costruite abusivamente su un immobile ad uso residenziale.

Gli ermellini, volendo entrare un po’ più nel dettaglio, hanno spiegato che la demolizione veniva disposta ai sensi dell’articolo 31, comma 9 del DPR n. 380/2001 – ossia il Testo Unico Edilizia – il quale ribadisce quanto segue:

Per le opere abusive di cui al presente articolo, il giudice, con la sentenza di condanna per il reato di cui all’articolo 44, ordina la demolizione delle opere stesse se ancora non sia stata altrimenti eseguita.

Stando all’interpretazione classica di questa disposizione si evince che è un provvedimento accessorio rispetto alla condanna principale e, soprattutto, privo di contenuto discrezionale. Rappresenta, inoltre, esplicitazione di un potere sanzionatorio: non ha valore residuale o sostitutivo. È, in estrema sintesi, autonomo rispetto a quello che può essere emesso dall’autorità amministrativa. 

La Corte di Cassazione, inoltre, ha sottolineato che la sanzione amministrativa non costituisce una pena accessoria. Non è nemmeno una misura di sicurezza patrimoniale. È più semplicemente una sanzione di tipo ablatorio:

caratterizzata dalla natura giurisdizionale dell’organo istituzionale al quale ne è attribuita l’applicazione, la cui catalogazione fra i provvedimenti giurisdizionali trova ragione giuridica proprio nella sua accessività alla sentenza di condanna.

Demolizione, il giudice non ha potere sanzionatorio

Quando viene emessa un’ordinanza di demolizione, la normativa vigente non ha previsto dei poteri discrezionali da attribuire ai giudici penali. Non si crea, quindi, il rischio di interferenze con l’eventuale sfera della discrezionalità amministrativa.

Il discorso, invece, cambia per quanto riguarda il potere sanzionatorio che viene normalmente attribuito al sindaco, che ha un’articolazione più organica. In questo caso è possibile passare dalla demolizione dell’opera all’ablazione della proprietà dell’opera stessa. La prospettiva è quella di andare a preservare l’interesse pubblico. Quando un giudice penale emette una sentenza di condanna viene applicata per il semplice fatto che continua ad esserci l’opera abusiva. 

Gli ermellini concludono che, stando a quanto previsto dall’articolo 445, comma 1-bis del Codice di Procedura Penale, la mancata efficacia degli effetti dell’applicazione della pena non può essere applicata quando viene emesso un provvedimento di demolizione, come nel caso in cui è stato preso in esame. L’articolo 31 del Testo Unico Edilizia prevede una disposizione sanzionatoria che, sostanzialmente, regolamenta quali debbano essere le conseguenze della realizzazione di interventi che sono stati eseguiti senza che venisse rilasciato un permesso di costruire.

Il provvedimento di demolizione, in questo caso, non rappresenta una disposizione di legge diversa rispetto a quella penale equiparabile, sostanzialmente, ad una condanna. È, molto più semplicemente, l’esplicitazione di un potere sanzionatorio che è autonomo rispetto a quello che può essere disposto dall’autorità amministrativa. Proprio per questo non può essere ritenuto residuale o sostitutivo degli stessi.

Pierpaolo Molinengo

Autore

Pierpaolo Molinengo

Ho una laurea in materie letterarie. Ho iniziato ad occuparmi di Economia fin dal 2002, concentrandomi dapprima sul mercato immobiliare, sul fisco e i mutui, per poi allargare i miei interessi ai mercati emergenti ed ai rapporti Usa-Russia. Scrivo di attualità, tasse, diritto, economia e finanza.

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