Permesso di costruire, chi lo può richiedere e per quali opere serve

Il permesso di costruire può essere richiesto da quanti abbiano dei diritti reali sul bene, indipendentemente dal fatto che ne siano i proprietari.

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Il permesso di costruire può essere richiesto da soggetti che siano in possesso di una relazione qualificata con il fabbricato o con il bene che sarà oggetto dei lavori. La relazione, sostanzialmente, deve consistere in un diritto reale o, in alternativa, può scaturire da una qualsiasi altro rapporto giuridico dal quale derivino dei reali effetti giuridici.

Ma entriamo nel dettaglio e cerchiamo di comprendere quali siano i soggetti che possono chiedere un permesso per costruire.

Permesso di costruire, Dia o SCIA: da chi possono essere richiesti

A fare il punto della situazione sul permesso di costruire è il Tar del Lazio attraverso la sentenza n. 14362 del 15 luglio 2024. I giudici hanno accolto il ricorso avverso all’annullamento dei provvedimenti di rimozione di alcune opere che sono state realizzate su suolo pubblico senza che venisse fornita l’autorizzazione della Pubblica amministrazione proprietaria.

Il caso esaminato dai giudici prendeva il via dalla realizzazione di un’autorimessa interrata di due piani con le necessarie viabilità di accesso. L’opera è stata realizzata all’interno di un’area che l’Amministrazione sosteneva essere di proprietà del Comune. Dagli atti, ad ogni modo, è emerso che l’area sulla quale è stata realizzata l’opera fosse stata acquisita dalla società ricorrente. La zona nella quale è stata realizzata la rampa di accesso insisteva su un’area per la quale il Comune aveva sottoscritto un atto di transazione, attraverso il quale lo stesso si obbligava a trasferirne la proprietà dopo l’approvazione dell’atto di compravendita e del relativo atto di trasferimento da parte del Consiglio Comunale.

I ritardi dell’amministrazione comunale

Per delle inadempienze imputabili esclusivamente all’amministrazione comunale, l’atto di trasferimento non è mai stato concluso. La Corte d’Appello, in un secondo momento, ha stabilito che la proprietà del lotto doveva essere trasferita immediatamente alla società ricorrente nel momento in cui viene effettuato il versamento della somma stabilità nell’atto.

Queste attività sono state espletate dalla società ricorrente, la quale è diventata proprietaria dell’area, anche se risultava essere legata al bene proprio grazie all’atto di transazione sottoscritto, il quale aveva degli effetti obbligatori.

Il Tar, proprio alla luce di quanto è stato messo in evidenza fino a questo momento, ha stabilito che possono fare richiesta del permesso di costruire tutti i soggetti che siano in grado di dimostrare una relazione con il bene che deve essere basata su un diritto reale o su un rapporto giuridico con effetti obbligatori.

I lavori eseguiti con Dia

Soffermandosi, invece, sulla assentibilità in sé dei lavori, i giudici hanno spiegato che gli interventi sono stati eseguiti provvedendo a presentare una Dia (Denuncia di Inizio Attività Edilizia, titolo abilitativo sostituito nel 2016 dalla Scia 2) e successivamente una Dia in variante. Anche se, in realtà, era necessario un vero e proprio permesso di costruire.

Questo è il motivo per il quale non può trovare applicazione il termine previsto per l’esercizio del potere inibitorio ai sensi dell’articolo 19 della Legge n. 241/1990 – relativa alle Norme in Materia di Procedimento Amministrativo – che risulta essere applicabile esclusivamente per i lavori eseguiti con la Dia o con la Scia.

Nel caso in cui per i lavori sia necessario richiedere il permesso di costruire è necessario fare riferimento a quanto previsto dall’articolo 21, comma 2-bis della stessa legge. Questa norma, sostanzialmente, prevede che possano essere eseguite le attività di vigilanza, prevenzione e controllo sulle attività soggette ad eventuali atti di assenso da parte della Pubblica Amministrazione. Anche quando il via libera a queste attività sia già stato dato tramite Scia o Dia, oppure con un più semplice silenzio-assenso.

Permesso di costruire, gli accertamenti della PA

Nel momento in cui l’amministrazione competente dovesse accertare che per determinate opere sia necessario richiedere il permesso di costruire quando, invece, sono state realizzate con una semplice dichiarazione unilaterale  – come ad esempio la Dia – il soggetto non ha la possibilità di far conto su alcun affidamento in autotutela. In questo caso, infatti, il provvedimento avrebbe esclusivamente un valore accertativo di un abuso doverosamente rilevabile e reprimibile. Ma soprattutto non è soggetto all’obbligo di rispettare dei limiti temporali.

I giudici spiegano che:

L’errore sui requisiti soggettivi o oggettivi della D.I.A., poiché frutto di una dichiarazione unilaterale, non può comportare in favore di chi la rende un affidamento vincolante per la parte pubblica che si limita a riceverla, per il solo fatto che quest’ultima non avrebbe esercitato i conseguenti poteri correttivi o inibitori, potendo tale omissione comportare un’eventuale responsabilità amministrativa, non già la sanatoria della D.I.A. mancante di un requisito essenziale.

Le conclusioni del Tar

Il Tar, ad ogni modo, ha deciso di accogliere il ricorso. L’oggetto della controversia, infatti, non è la mancata richiesta del permesso di costruire. Non è nemmeno ascrivibile agli interventi compiuti nel novero dei lavori che sarebbero realizzabili con la Dia. 

Il Comune, sostanzialmente, ha contestato che gli interventi sono stati effettuati su suolo pubblico in assenza di autorizzazione. Ma il giudice ha assodato che la proprietà dell’area di intervento risultava essere già trasferita.

Pierpaolo Molinengo

Autore

Pierpaolo Molinengo

Ho una laurea in materie letterarie. Ho iniziato ad occuparmi di Economia fin dal 2002, concentrandomi dapprima sul mercato immobiliare, sul fisco e i mutui, per poi allargare i miei interessi ai mercati emergenti ed ai rapporti Usa-Russia. Scrivo di attualità, tasse, diritto, economia e finanza.

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