Condono edilizio, come funziona il silenzio-assenso e quando interviene

Il silenzio-assenso relativo ad un condono edilizio si applica solo e soltanto quando si verificano alcuni presupposti ben precisi. Vediamo quali sono.

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Quali sono le regole del silenzio-assenso in relazione al condono edilizio? Quando si viene a configurare questo particolare istituto? Perché si formi, infatti, non è sufficiente che trascorra il termine previsto senza che l’amministrazione di competenza fornisca una risposta.

Perché si venga a configurare il silenzio-assenso, quando è correlato ad un condono edilizio, è necessario che vengano rispettati tutti i presupposti sostanziali, soggettivi e oggettivi – oltre, ovviamente, a quelli temporali – ai quali risulta essere subordinato il rilascio del condono edilizio. Questo, benché l’amministrazione non provveda a dare delle risposte, non spetta nel caso in cui dovessero mancare i requisiti richiesti per accogliere l’istanza.

Ma entriamo nel dettaglio e cerchiamo di capire quando è possibile invocare il cosiddetto silenzio-assenso.

Condono edilizio, i requisiti fondamentali del silenzio assenso

A fornire una serie di indicazioni relative al silenzio assenso è la sentenza n. 6196 del 10 luglio 2024 del Consiglio di Stato, la quale ha rigettato un ricorso proposto contro il diniego dell’istanza di condono edilizio e il relativo ordine di demolizione. Oggetto del contendere era il mutamento della destinazione d’uso di un deposito agricolo, nel quale era stato realizzato un soppalco in difformità della concessione edilizia rilasciata. L’intervento è stato effettuato all’interno di un’area sottoposta ai vincoli del D.Lgs. n. 42/2004, ossia il Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio.

Prima di proseguire è necessario sottolineare che il Decreto Legge n. 269/2003 convertito nella Legge n. 326/2003 (ossia il Terzo Condono Edilizio) richiede che gli interventi risultino essere stati conclusi entro il 31 marzo 2003. Volendo essere leggermente più precisi, la norma appena citata prevede che entro questa data l’immobile debba essere completato al rustico. Ad ogni modo, perché si perfezioni il silenzio-assenso in relazione al condono edilizio non è sufficiente il termine temporale perché si possa perfezionare. Perché si venga a formare è necessario che venga rispettato il termine per l’ultimazione dei lavori. Ma anche tutti gli altri presupposti sostanziali, soggettivi ed oggettivi  che la normativa prevede. Viene spiegato infatti che:

Il titolo abilitativo tacito può formarsi per effetto del silenzio assenso soltanto ove la domanda sia conforme al relativo modello legale e, quindi, sia in grado di comprovare che ricorrano tutte le condizioni previste per il suo accoglimento, inclusa la tempestiva ultimazione dell’opera abusiva.

Come viene gestito il frazionamento artificioso

Il caso finito sotto la lente d’ingrandimento del Consiglio di Stato non è caratterizzato unicamente dal mancato rispetto del termine temporale che viene imposto per la conclusione delle opere abusive. Vi sono ulteriori criteri fondamentali per la formazione del silenzio-assenso.

I giudici hanno confermato il rifiuto della sanatoria e dell’ordinanza con la quale veniva imposta la demolizione delle opere. La motivazione di questa decisione è dettata dal fatto che non è possibile scomporre gli interventi unitari in diverse istanze al fine di evitare che venga irrogata la sanzione demolitoria.

Il pregiudizio che è stato arrecato al regolare assetto del territorio non è determinato da nessun singolo intervento. Ma è stato causato dall’insieme delle opere che sono state realizzate e dal loro impatto edilizio e, soprattutto, dalle reciproche interazioni.

È necessario, quindi, identificare l’opera con l’immobile o con il complesso immobiliare, in modo da evitare che vengano creati dei frazionamenti artificiosi. Rispettare questo principio è sempre obbligatorio, soprattutto quando gli interventi abusivi sono stati realizzati in un’area che è stata sottoposta a vincolo (nel caso preso in esame idrogeologico).

La possibilità di procedere con la cosiddetta fiscalizzazione dell’abuso prevista dall’art. 33 del DPR n. 380/2001 – ossia il Testo Unico Edilizia – e che comporta la sostituzione della sanzione demolitoria con quella pecuniaria – deve essere valutata direttamente dall’amministrazione nel corso della fase esecutiva della demolizione. Non può essere presa in un momento successivo.

Pierpaolo Molinengo

Autore

Pierpaolo Molinengo

Ho una laurea in materie letterarie. Ho iniziato ad occuparmi di Economia fin dal 2002, concentrandomi dapprima sul mercato immobiliare, sul fisco e i mutui, per poi allargare i miei interessi ai mercati emergenti ed ai rapporti Usa-Russia. Scrivo di attualità, tasse, diritto, economia e finanza.

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