Superbonus, gli errori in fattura possono far perdere le agevolazioni fiscali

Un banale errore in fattura può far perdere il diritto ad ottenere le agevolazioni fiscali previste dal Superbonus. A cosa è necessario stare attenti.

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Alcuni errori possono far perdere il diritto ad ottenere le agevolazioni fiscali legate al Superbonus. Indicare l’Iva errata in una fattura con uno sconto integrale può avere dei risvolti molto spiacevoli per i diretti interessati, se lo sbaglio non viene corretto nei tempi previsti dalla normativa.

Ma vediamo un po’ cosa è accaduto e quali conseguenze ha avuto.

Superbonus, quando un errore in fattura diventa un problema

Commettere degli errori e non correggerli nei tempi previsti dalla normativa può costare caro. Soprattutto quando si ha intenzione di chiedere delle agevolazioni fiscali legate al Superbonus. A fare il punto della situazione ci ha pensato l’Agenzia delle Entrate attraverso la risposta n. 146 del 9 luglio 2024. Nel documento l’AdE ha abbassato al 70% l’aliquota della detrazione  per un intervento Superbonus 110% su un condominio minimo: il motivo di questa decisione è da addebitarsi all’errata emissione delle fatture alla fine del mese di dicembre 2023 da parte dell’impresa che stava effettuando i lavori.

Nella compilazione della fattura era stato effettuato un errore umano: lo sconto non era stato esposto a valle dell’importo complessivo. Era stato inserito nel corpo del documento, andando a neutralizzare uno ad uno gli importi dei vari interventi, che erano stati descritti. In un secondo momento l’impresa ha tentato di sanare l’errore emettendo una nota di debito in modo da rettificare le fatture errate. Queste, emesse con data 29 dicembre 2023, erano state inviate allo SdI – e quindi ufficialmente emesse – nel corso del mese di marzo 2024.

A questo punto al condominio sorgeva un dubbio. Dopo aver effettuato un’operazione di questo tipo, quale aliquota doveva essere applicata ai lavori effettuati con il Superbonus: il 110% o il 70%?

Superbonus, come deve essere applicato lo sconto in fattura

L’Agenzia delle Entrate per fornire la risposta al contribuente ha richiamato le seguenti circolari:

Nei due documenti viene chiarito che per le persone fisiche – compresi i soggetti che esercitano arti e professioni – e per gli enti non commerciali, vale il criterio di cassa. Le spese sono sostenute nel momento in cui viene effettuato il pagamento.

Quando una fattura viene emessa con lo sconto integrale – per la quale, quindi, non è possibile effettuare un pagamento – è necessario far riferimento alla data nella quale la fattura viene emessa (stessa indicazione viene data dall’Agenzia delle Entrate nella risposta n. 1 del 5 gennaio 2024).

Superbonus, quando una fattura si ritiene emessa

È importante ricordare, inoltre, che la fattura si ritiene emessa solo e soltanto nel momento in cui viene inviata allo SdI. Nella risposta n. 103 del 13 maggio 2024, l’Agenzia delle Entrate ha ricordato quali siano le condizioni secondo le quali una fattura può essere considerata a tutti gli effetti emessa per poter beneficiare dell’agevolazione. Entrando un po’ nel dettaglio è stato spiegato che l’emissione della fattura per i servizi resi, quando viene emessa nel momento in cui è stato ricevuto il pagamento, dovrà indicare due date diverse:

  • una che riporti la data di ricezione del pagamento, anche tramite applicazione dello sconto;
  • una successiva che corrisponde alla data di trasmissione allo SdI

Nel caso in cui la seconda data rispetti i termini di invio della fattura, compresi i cinque giorni di scarto, la fattura risulta essere regolarmente emessa. Ed il relativo sconto applicato.

Ai fini dell’individuazione della data di sostenimento della spesa, nel momento in cui viene applicato lo sconto integrale in fattura, è necessario dare importanza alla data indicata in fattura, che corrisponde a quando è stata effettuata l’operazione. Purché la fattura sia stata inviata allo SdI entro 12 giorni  e ricorrano i requisiti formali e sostanziali per poter accedere alle agevolazioni previste dal Superbonus 110%.

Il caso specifico

L’impresa esecutrice dei lavori, nel caso preso in esame, ha emesso tre fatture errate avendo applicato lo sconto sul solo imponibile. Non ha addebitato l’Iva in rivalsa. L’Agenzia delle Entrate ha spiegato che successive note di debito redatte per rettificare le fatture sbagliate, sono state inviate allo SdI a marzo 2024, anche se con data 29 dicembre 2023. Sono stati ampiamente superati i 12 giorni previsti dalla normativa che permettono di dare legittima rilevanza all’effettuazione dell’operazione.

Le nuove fatture hanno replicato le precedenti, addebitando l’Iva in rivalsa. Importo anch’esso assorbito dallo sconto. Le prime apparivano, quindi, non essere state stornate con una nota di credito ma semplicemente duplicate, andando a violare la normativa in materia.

Considerando l’invio delle note di debito corrette sono state inviate allo Sdi e le fatture corrette emesse solo in data 27 marzo 2024, deve essere applicato lo sconto in fattura previsto per il Superbonus nel 2024: il 70%.

Pierpaolo Molinengo

Autore

Pierpaolo Molinengo

Pierpaolo Molinengo ha una laurea in materie letterarie. Ha iniziato ad occuparsi di Economia fin dal 2002, concentrandosi dapprima sul mercato immobiliare, sul fisco e i mutui, per poi allargare i suoi interessi ai mercati emergenti ed ai rapporti Usa-Russia. Pierpaolo Molinengo scrive di attualità, tasse, diritto, economia e finanza.

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