La tenda retrattile non lede il decoro architettonico, nemmeno in un centro storico

Una tenda retrattile non lede il decoro architettonico nemmeno quando è installata in un centro storico. La sentenza del TAR.

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Quando una tenda retrattile lede il decoro architettonico in un centro storico? E quando può essere installata senza creare alcun tipo di danno? A rispondere a questa domanda ci ha pensato la sentenza n. 983 del 9 febbraio 2024 del TAR Campania, la quale, sostanzialmente, ha definito che solo e soltanto un elemento con determinati connotati fisici definiti e perduranti è in grado di causare dei danni architettonici e artistici.

Ma entriamo nel dettaglio e scopriamo cosa hanno previsto i giudici campani in merito a una tenda retrattile.

Tenda retrattile: quando lede il decoro architettonico

Stando a quanto si riesce a dedurre dalla sentenza n. 983 del 9 febbraio 2024 del TAR Campania, un elemento estraneo all’immobile può essere considerato lesivo del pregio e del decoro architettonico solo quando ha delle caratteristiche di immutazione stabile. Questi vengono determinati dalla stabilità e dalla fissità dell’elemento che è stato aggiunto alla struttura principale. Deve essere considerata, inoltre, la sua proiezione spazio-temporale.

Partendo da questi presupposti di base, non è possibile attribuire queste caratteristiche e questi effetti a una tenda retrattile, che sia di esigue dimensioni e che venga utilizzata unicamente per riparare dal sole. E che, soprattutto, non risulti essere ancorata all’immobile o al suolo. Oltre che ad avere un lieve rilievo urbanistico.

Questo è il motivo per il quale i giudici campani hanno deciso di accogliere il ricorso avverso a un’ordinanza di demolizione, che era stata emessa da un Comune. L’amministrazione municipale aveva dichiarato abusive due diverse tende retrattili che venivano utilizzate a servizio di un locale ubicato nel cuore del centro storico. La tenda retrattile viene utilizzata con l’unico scopo di riparare dal sole.

Entrando un po’ più nel dettaglio, l’ingiunzione a demolire poggia le proprie motivazioni sulla violazione dell’articolo 49, comma 22 della L.R. n. 16/2004, attraverso la quale è stata introdotta un’integrazione al comma 13-bis dell’articolo 5 della L.R. n. 26/2002, con la quale viene imposto che:

Sulla facciata degli stabili siti nei centri storici è vietata l’installazione di apparecchi di condizionamento d’aria, caldaie, tubazioni e antenne, nonché l’inserimento di nuovi elementi che compromettono il decoro architettonico degli stessi.

I chiarimenti del TAR

Sull’oggetto del contendere il TAR ha chiarito che solo e soltanto un elemento che abbia dei connotati fisici ben definiti e che, proprio per questo motivo, la sua presenza duri nel tempo è idoneo a ledere i valori artistici e architettonici dell’immobile.

Cosa significa tutto questo? In altre parole il danno – almeno potenzialmente – che può arrecare un corpo estraneo al decoro di un determinato edificio deve essere valutato prendendo in considerazione le sue specifiche caratteristiche. Queste devono essere stabili e soprattutto durature nel tempo. Ed è necessario prendere in considerazione l’effettivo – e quindi non il potenziale – impatto lesivo che viene prodotto.

Questo significa che, almeno nel caso preso in considerazione dai giudici campani, le due tende retrattili non sono degli elementi che vanno a compromettere il decoro architettonico.

Tenda retrattile temporanea: non vi è alcun impatto

Le tende finite sotto la lente d’ingrandimento del TAR sono state realizzate in tela permeabile. Sono dotate di bracci retrattili e sono appoggiate sopra la porta d’ingresso dei locali. Sono state installate al di sotto dei vani nei quali sono stati installati i motori dei climatizzatori. Vengono utilizzate solo e soltanto per riparare i tavolini dal sole, in modo temporaneo.

La permeabilità del materiale utilizzato attesta – come ha messo in evidenza il ricorrente – che non possono essere utilizzate per proteggere dalla pioggia.

Oltre a questo il locale è ubicato all’interno di un vicolo del centro storico nel quale i raggi solari arrivano solo per poche ore al giorno, al di fuori delle quali le tende vengono riavvolte: l’operazione viene effettuata mediante due bacchette che non sono installate nella struttura, ma semplicemente appoggiate sul muto. Una volta chiuse le tende assumono una consistenza informe e producono un impatto sostanzialmente nullo dal punto di vista ottico e urbanistico.

Questo significa, in altre parole, che le tende retrattili non producono degli incrementi del carico urbanistico. Situazione che non si viene a verificare quando sono chiuse e nemmeno quando sono aperte. In quest’ultimo caso non sono ancorate al suolo o all’immobile.

Pierpaolo Molinengo

Autore

Pierpaolo Molinengo

Ho una laurea in materie letterarie. Ho iniziato ad occuparmi di Economia fin dal 2002, concentrandomi dapprima sul mercato immobiliare, sul fisco e i mutui, per poi allargare i miei interessi ai mercati emergenti ed ai rapporti Usa-Russia. Scrivo di attualità, tasse, diritto, economia e finanza.

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