Vincolo cimiteriale, non condonabili gli interventi che ne violano le regole

Non sono condonabili gli interventi che violano le regole del vincolo cimiteriale. I limiti previsti devono essere sempre rispettati.

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La fascia di rispetto del vincolo cimiteriale pone dei limiti al rilascio di una sanatoria per regolarizzare degli abusi. Disciplinato dal Regio Decreto n. 1265/1934, anche noto come Testo Unico delle Leggi Sanitarie, il vincolo cimiteriale impone il divieto di costruire nel raggio di 200 metri dal perimetro dell’impianto.

Il vincolo di inedificabilità è assoluto: è possibile rimuoverlo solo e soltanto quando ci verificano dei casi eccezionali. Ad ogni modo la sua rimozione è condizionata alle finalità di interesse pubblico: non sono ammesse delle deroghe per la consecuzione di interessi privati.

Vincolo cimiteriale, non sono previste deroghe per interessi privati

Non sono ammesse delle deroghe al vincolo cimiteriale per conseguire degli interessi privati. A ribadire questo concetto di fondo è la sentenza n. 4668 del 24 maggio 2024 del Consiglio di Stato, attraverso la quale è stato ritenuto infondato il ricorso contro la revoca di un condono edilizio. La pratica riguardava un terreno edilizio di circa 3.625 metri quadrati con annessi due manufatti – della superficie rispettivamente di 26 metri quadrati e di 24 metri quadrati – che venivano utilizzati per ricoverare dei mezzi. I due manufatti sono stati realizzati abusivamente a 20 metri dal perimetro del cimitero.

Il vincolo cimiteriale, che prevede l’inedificabilità, ha carattere assoluto. Viene imposta anche quando i piani regolatori del comune forniscono delle disposizioni contrarie. Il divieto a costruire ha lo scopo di tutelare alcuni interessi, tra i quali rientrano:

  • la tutela di esigenze igienico sanitarie;
  • la tutela della sacralità del luogo;
  • la possibile futura espansione.

A seguito delle disposizioni che abbiamo anticipato non è permesso realizzare degli interventi edilizi all’interno della fascia di rispetto cimiteriale, che è pari a 200 metri dal perimetro. Il divieto vige nel momento in cui la realizzazione delle opere sia incompatibile con i suddetti interessi e finalità di tutela. Ma, soprattutto, devono essere escluse eventuali deroghe al vincolo per perseguire degli interessi privati.

Il vincolo cimiteriale coinvolge sia i centri abitati che i fabbricati sparsi. Il divieto di edificare è applicato ad ogni singolo fabbricato e a qualsiasi tipo di costruzione, anche per quelle pertinenziali. In altre parole non è ammessa alcuna distinzione.

Vincolo cimiteriale, le possibili deroghe

L’articolo 38 del Testo Unico delle Leggi Sanitarie prevede che il vincolo di inedificabilità possa essere derogato nel momento in cui si verificano alcune condizioni.

Previo parere favorevole dell’Asl Territoriale, il Consiglio Comunale può approvare la costruzione di nuovi cimiteri o l’ampliamento di quelli esistenti, anche se questi sono ad una distanza inferiore ai 200 metri (ma non deve mai scendere al di sotto dei 50 metri) dal centro abitato  nel caso in cui:

  • per particolari condizioni locali – opportunamente accertate – non sia possibile agire altrimenti;
  • il cimitero risulti separato dal centro urbano da delle strade pubbliche, da dei fiumi, laghi, dislivelli naturali rilevanti, ponti o impianti ferroviari.

Dopo aver ricevuto il parere favorevole dell’Asl, l’amministrazione comunale ha la possibilità di ridurre la fascia di rispetto prevista a livello nazionale con lo scopo di realizzare un’opera pubblica o un intervento urbanistico di interesse pubblico. I lavori, ad ogni modo, non devono contrastare con esigenze igienico-sanitarie e, soprattutto, si devono tenere nella dovuta considerazione gli elementi ambientali e di pregio che sono presenti nell’area.

Il caso preso in esame

Tornando alla questione presa in considerazione dal Consiglio di Stato, il Comune aveva abbassato la zona di rispetto cimiteriale da 200 a 100 metri. Questo elemento non giustifica le pretese del ricorrente, perché le opere abusive sono state realizzate a 20 metri dal perimetro del cimitero.

Nel caso preso in esame risulta irrilevante il fatto che il cimitero in questione sarebbe stato soppresso con delibera del Consiglio Comunale del 1964. Ad oggi, però, la procedura di definitiva cessazione del cimitero non è stata mai perfezionata, come non sono stati previsti gli opportuni lavori di bonifica previsti dall’articolo 97 del DPR n. 285/1990 per la soppressione dei cimiteri.

Le regole previste dal vincolo cimiteriale con il relativo divieto di edificabilità rimane assoluto e ad oggi sussistente. L’abuso deve essere ricompreso tra quelli che sono previsti dalla Legge n. 47/1985: rientrano tra le opere che non sono suscettibili di sanatoria.

Questo è il motivo per il quale il provvedimento di revoca del condono – che in un primo momento era stato approvato – è corretto. Il vincolo cimiteriale è assoluto: l’amministrazione comunale non deve neppure compiere delle valutazioni ulteriori circa la concreta compatibilità degli interventi effettuati con le finalità di interesse che stanno alla base del vincolo.

Pierpaolo Molinengo

Autore

Pierpaolo Molinengo

Ho una laurea in materie letterarie. Ho iniziato ad occuparmi di Economia fin dal 2002, concentrandomi dapprima sul mercato immobiliare, sul fisco e i mutui, per poi allargare i miei interessi ai mercati emergenti ed ai rapporti Usa-Russia. Scrivo di attualità, tasse, diritto, economia e finanza.

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