Sanatoria edilizia vs. condono edilizio.. Cerchiamo di fare un pò di chiarezza

il problema della “doppia conformità” ex art. 36 del TU dell’edilizia di cui si è tentato di allentare le maglie tutt’ora troppo strette

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Venerdì 17 Luglio u.s, abbiamo tenuto una interessante “tavola rotonda” con 7 esperti fra avvocati amministrativisti e tecnici esperti in urbanistica ed edilizia ed oltre 1,300 partecipanti, su due temi sempre di grande interesse: la sanatoria edilizia ed il condono edilizio, due istituti ben diversi fra loro ma che spesso sono stati accumunati nel gergo giornalistico, generando ultimamente non poca confusione presso il pubblico.

L’ iniziativa è nata con il fine di fare chiarezza sulle differenze sostanziali esistenti fra “sanatoria edilizia” e “condono edilizio” con l’obbiettivo di porre dei paletti di chiara distinzione tra i due istituti a seguito delle campagne mediatiche concernenti le semplificazioni inizialmente proposte nelle varie bozze del “decreto semplificazioni” ed il successivo stralcio forzato dal testo dell’art. 10 del decreto (oramai DL n. 76/2020) delle disposizioni che avrebbero aperto la possibilità di sanare i c.d. “abusi edilizi minori”, allentando le rigidissime maglie del criterio della “doppia conformità” di cui agli articoli 36 e seguenti del TU n. 380/01 dell’edilizia.

I giornali parlavano di tentativo di “condono mascherato” che avrebbe ulteriormente contribuito ad “ammazzare il territorio” mentre in realtà appare evidente come l’obiettivo del legislatore fosse ben altro, ovvero, quello di alleggerire il peso di decine di migliaia di pratiche ferme relative anche a piccole irregolarità tutt’ora bloccate dall’ impossibilità per il proprietario di rispettare il c.d. criterio di “doppia conformità”. 

Non bisogna dimenticare inoltre, il peso enorme sulle spalle delle singole amministrazioni comunali con un carico di ben 4.263.897 pratiche di condono edilizio ancora da definire. Si stima peraltro che solo la definizione di queste vecchie pratiche di condono edilizio, ferme da decenni, porterebbe un incasso di oltre 19 miliardi nelle casse dello Stato, somme che ben servirebbero per le necessità impellenti di  “cassa” delle pubbliche amministrazioni in questo momento.   

Il Decreto Semplificazioni è oramai varato con Decreto Legge n. 76 del 16 Luglio 2020.

Delle varie proposte di attenuazione delle maglie del criterio della “doppia conformità”, quanto meno per i piccoli abusi, non ce n’è più traccia.

Al di là della questione di “opportunità politica” che ha indubbiamente determinato lo stralcio ed eliminato ogni apertura verso la sanabilità dei c.d. abusi edilizi “minori”, occorre fare alcune precisazioni a scanso di ulteriori equivoci: 

  • l’attenuazione del criterio della “doppia conformità” non equivale ad aprire le maglie al condono edilizio. La sanatoria edilizia ed il condono sono due istituti completamente diversi.
  • Le 3 leggi sul condono edilizio sono leggi di natura eccezionale i cui effetti travalicano il diritto amministrativo e si ripercuotono nel diritto penale;
  • La sanatoria è un istituto che affonda le proprie radici in diversi rami del diritto amministrativo, non solo quello edile e permette, in sostanza, di dare un titolo di legittimità a ciò che altrimenti sarebbe irregolare o illecito.  Il provvedimento sana ciò che è stato fatto in passato,  “ ora per allora”.  
  • A monte tuttavia, di qualsiasi sanatoria edilizia rimane in primis, una “ conditio sine qua non” che ne determinerà l’esito effettivo: la compatibilità delle opere realizzate coi vincoli esistenti. Se si tiene presente che il 70% del territorio italiano è sottoposto a qualche vincolo, si può ben capire come il tentativo di un qualsiasi proprietario di regolarizzare la situazione di un edificio esistente, che  magari non ha nemmeno acquistato bensì ereditato da qualche prossimo parente, sia ulteriormente complicato se non difficilmente sanabile.

Resta quindi solo da augurarsi che il legislatore nell’ambito dei lavori finali di rivisitazione ed aggiornamento delle disposizioni del TU dell’edilizia 380/2001 che si prevede cambierà nome in “Testo Unico delle Costruzioni” possa tenere conto della rigidità estrema dell’attuale sistema e la presenza di regole di diritto che attualmente non dialogano sufficientemente tra di loro (ad es. TU 380/2001 e TU 42/2004), dando quindi nuove possibilità di apertura quanto meno ad alcune delle proposte stralciate dal testo recentemente promulgato.

Per maggior informazioni, puoi sentire direttamente la registrazione dei singoli interventi dei 7 esperti interpellati al seguente link: https://attendee.gotowebinar.com/recording/4668336564338872332

Inoltre, se puo interessare effettuare una prima analisi delle modifiche introdotte dal Decreto Semplificazioni, con i nostri consulenti esperti nel settore, puoi iscriverTi al ns. prossimo corso di formazione di 2 ore (2CFP) qui: https://www.geonetwork.it/formazione/decreto_semplificazioni_le_principali_proposte_di_semplificazione/ .

Saremo lieti di averti con noi.

Andreana Hedges

Autore

Andreana Hedges

Amministratore Geo Network e Responsabile Divisione Formazione e Marketing

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