Impianto fotovoltaico, i dinieghi in aree vincolate devono essere motivati adeguatamente

I dinieghi agli impianti fotovoltaici in aree vincolate devono essere motivati in maniera adeguata. Non sono sufficienti giustificazioni generiche.

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In Italia la produzione di energia pulita è incentivata dalla normativa vigente. Ciò non toglie che a volte possa arrivare un diniego di autorizzazione paesaggistica all’installazione di un impianto fotovoltaico. Ma le motivazioni che hanno portato a questa decisione devono essere particolarmente stringenti.

Le autorità – come ad esempio la Soprintendenza – benché abbiano un’ampia discrezionalità nella loro attività di tutela ambientale/paesaggistica, hanno l’obbligo di motivare adeguatamente un eventuale diniego. Le giustificazioni di un eventuale rifiuto devono essere riferite concretamente alla realtà dei fatti e alle ragioni ambientali ed estetiche che hanno determinato lo stop ad un eventuale intervento, o ne abbiano più semplicemente limitato la portata.

Questo significa che una generica motivazione che si riferisca unicamente a localizzazione, dimensioni o caratteristiche dell’opera è da ritenersi stereotipata. Queste descrizioni si riferiscono a degli interventi eterogenei, che potrebbero non avere nulla a che fare con l’intervento preso in esame.

A prendere posizione in tal senso è stato il Consiglio di Stato attraverso la sentenza n. 5046 del 5 giugno 2024, che ha accolto il ricorso in appello avverso ad un diniego definitivo di installazione di un impianto fotovoltaico che era stato bloccato dalla Soprintendenza sull’istanza di accertamento di compatibilità paesaggistica ai sensi degli articoli 167 e 181 del d.lgs. n. 42 del 2004 (Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio).

Impianto fotovoltaico, il caso preso in esame

Il diniego all’installazione di un impianto fotovoltaico deve essere adeguatamente motivato. Parte da questo presupposto la sentenza del Consiglio di Stato che si era espressa rigettando il parere contrario della Commissione Comunale per il Paesaggio che aveva sostanzialmente bloccato una porzione di impianto fotovoltaico con andamento non rettangolare, configurazione che si riteneva più idonea e che era stata precedentemente autorizzata. La Soprintendenza aveva, a sua volta, espresso parere negativo: da qui era emerso il diniego definitivo di accertamento della compatibilità paesaggistica.

L’appellante aveva ritenuto non sufficientemente motivato il parere negativo fornito dalla Soprintendenza. Mancava, infatti, l’indicazione degli elementi e delle ragioni di pregiudizio per i valori tutelati, considerando il fatto che la normativa in vigore tende a guardare con favore la produzione di energia da fonti rinnovabili.

In via preliminare, il Consiglio di Stato ha sottolineato come all’interno del preavviso di rigetto la Soprintendenza aveva anticipato l’emissione di un parere negativo e sostanzialmente aveva messo in evidenza che:

l’intervento realizzato, introducendo una significativa alterazione della pregevole qualità del contesto paesaggistico caratterizzato da un’armonica integrazione tra paesaggio antropico e insediamenti abitativi, come riportato nel D.M. 3.6.1966, per localizzazione, dimensioni, caratteristiche morfologiche, materiche e cromatiche, non sia compatibile paesaggisticamente con il suddetto contesto e non risulti conforme alle disposizioni contenute nel piano paesaggistico della regione Toscana, e che in considerazione del rilevante impatto, la realizzazione del progetto comporta una sostanziale compromissione dei valori paesaggistici costituenti la ragion d’essere del provvedimento di tutela.

Nel parere definitivo erano stati confermati i motivi ostativi all’accertamento della compatibilità paesaggistica. In estrema sintesi il parere negativo era stato confermato perché:

le opere non risultano compatibili paesaggisticamente con il contesto di inserimento e non risultano conformi alle disposizioni contenute nel Piano Paesaggistico della Regione Toscana e che, in considerazione del rilevante impatto le opere eseguite comportano una sostanziale alterazione dei valori paesaggistici costituenti la ragion d’essere del provvedimento di tutela.

Il rifiuto deve essere adeguatamente motivato

Secondo il Consiglio di Stato la motivazione che è stata genericamente riferita a localizzazioni, dimensioni, caratteristiche morfologiche, materiche e cromatiche dell’opera risulta essere stereotipata. La descrizione appena fatta potrebbe adattarsi, in maniera astratta, a qualsiasi tipo di intervento, che potrebbe essere anche diverso rispetto a quello che è stato preso in esame.

L’Amministrazione avrebbe dovuto motivare il proprio diniego spiegando perché l’impianto fotovoltaico installato comporti un pregiudizio per i valori paesaggistici tutelati. Ma non solo: la carenza delle motivazioni risulta ancor più carente se si va a prendere in considerazione quanto espresso dalla Commissione Comunale per il paesaggio, che aveva dato un parere contrario solo per una porzione dell’impianto fotovoltaico. Implicitamente era stata avallata la parte rimanente.

Tra l’altro non risulta nemmeno condivisibile la tesi secondo la quale la Soprintendenza non debba tenere conto dei vantaggi che possono essere determinati per l’ambiente dall’installazione di un impianto fotovoltaico. La produzione di energia pulita è incentivata dalla legge: lo scopo è quello di tutelare l’ambiente e l’eco-sistema. Questo è il motivo per il quale le motivazioni che stanno dietro al diniego di autorizzazione paesaggistica alla realizzazione di un impianto fotovoltaico devono essere particolarmente stringenti. 

È necessaria, sostanzialmente:

una più severa comparazione tra i diversi interessi coinvolti nel rilascio dei titoli abilitativi – ivi compreso quello paesaggistico – alla realizzazione di un impianto di energia elettrica da fonte rinnovabile (nella specie da fonte solare), ricordando anche che «la produzione di energia elettrica da fonte solare è essa stessa attività che contribuisce, sia pur indirettamente, alla salvaguardia dei valori paesaggistici.

Pierpaolo Molinengo

Autore

Pierpaolo Molinengo

Ho una laurea in materie letterarie. Ho iniziato ad occuparmi di Economia fin dal 2002, concentrandomi dapprima sul mercato immobiliare, sul fisco e i mutui, per poi allargare i miei interessi ai mercati emergenti ed ai rapporti Usa-Russia. Scrivo di attualità, tasse, diritto, economia e finanza.

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