Accertamento di conformità: può essere rifiutato anche per gli immobili ante ’67

L’accertamento di conformità può essere rifiutato anche per gli immobili costruiti prima del 1967. Vediamo un caso specifico.

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Quando non è possibile ottenere l’accertamento di conformità per un immobile? Quali caratteristiche deve o non deve avere perché la pratica venga negata? L’accertamento di conformità non può essere richiesto per un immobile costruito prima del 1967, situato in un’area sottoposta a dei vincoli paesaggistici. Il diniego, nello specifico, è arrivato per un edificio oggetto di lavori di incremento della volumetria, che hanno comportato un cambio di destinazione del manufatto stesso in residenziale. L’immobile è all’interno di un terreno classificato come agricolo.

Nel caso in questione non è possibile nemmeno ottenere l’approvazione della sanatoria, perché i lavori sono stati realizzati senza la presenza di un qualsiasi titolo edilizio o autorizzazione paesaggistica: questi sono obbligatori a prescindere dal momento in cui siano stati effettuati.

Accertamento paesaggistico: arriva il no dal Consiglio di Stato

A fornire le indicazioni che abbiamo dato in apertura è il Consiglio di Stato attraverso la sentenza n. 1627 del 19 febbraio 2024. I giudici hanno respinto il ricorso presentato a seguito del rigetto dell’istanza di accertamento di conformità ex art. 36 del DPR n. 380/2001 (Testo Unico Edilizia) da parte di un’amministrazione comunale che aveva anche ordinato la demolizione delle opere, che sono state ritenute abusive.

Il Consiglio di Stato ha messo in evidenza che l’accertamento di conformità non può essere approvato quando è richiesto per un’opera oggetto di una serie di lavori che hanno sostanzialmente determinato il mutamento della destinazione d’uso – nel caso preso in esame si trattava di un garage trasformato in unità abitativa – quando i suddetti interventi non sono stati preventivamente autorizzati. Il fatto che la trasformazione sia stata effettuata in un’area soggetta a dei vincoli paesaggistici ed ambientali è stata una delle motivazioni che hanno determinato il rifiuto.

Cambio di destinazione d’uso: serve il permesso di costruire

Secondo i giudici del Consiglio di Stato la decisione del Comune è motivata. Quest’ultimo ha ordinato la demolizione delle opere abusive: i lavori sono stati realizzati senza titoli edilizi. E l’immobile è collocato all’interno di un’area qualificata – stando al piano comunale – come a destinazione agricola.

Quando gli interventi comportano la modifica della destinazione d’uso di un immobile – sottolineano i giudici – costituiscono a tutti gli effetti una ristrutturazione edilizia normata direttamente dal DPR n. 380/2001. Non rientrano, quindi, nelle opere previste per il risanamento conservativo, come ha sostenuto il ricorrente. Per poter effettuare queste opere, quindi, è necessario il rilascio del permesso di costruire.

Poco importa, nel caso preso in considerazione, che il manufatto in questione fosse stato costruito prima del 1967. Ossia realizzato prima dell’introduzione dell’obbligo del titolo edilizio previsto dalla Legge n. 765/67. Sostanzialmente, il fatto che l’immobile sia ante 1967 non giustifica le inadempienze che sono state commesse dal privato. Il territorio in questione, infatti, è oggetto di un vincolo paesaggistico/ambientale dal 1961. Questa situazione rende obbligatoria la richiesta di un’autorizzazione paesaggistica per poter procedere con i lavori.

Abuso edilizio: il tempo non lo sana

Le violazioni, benché sia passato un amplissimo lasso di tempo da quando sono state commesse, rimangono tali o, come nel caso preso in esame, portano ad un aggravamento del reato.

Il fatto che siano passati 45 anni dalla realizzazione degli abusi e dall’ordinanza di demolizione non dà la possibilità di appellarsi al principio del legittimo affidamento, perché il trascorrere del tempo non può costituire un fattore che favorisca un soggetto abusivo.

Pierpaolo Molinengo

Autore

Pierpaolo Molinengo

Ho una laurea in materie letterarie. Ho iniziato ad occuparmi di Economia fin dal 2002, concentrandomi dapprima sul mercato immobiliare, sul fisco e i mutui, per poi allargare i miei interessi ai mercati emergenti ed ai rapporti Usa-Russia. Scrivo di attualità, tasse, diritto, economia e finanza.

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