Il condono edilizio non si concede se c’è il vincolo di inedificabilità

Il condono edilizio è inapplicabile laddove sia presente un vincolo di inedificabilità. Sul tema torna il Consiglio di Stato con una recente sentenza.

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Non è previsto il condono edilizio per le opere abusive che sono state realizzate all’interno delle aree sottoposte a vincoli paesaggistici. Non vi è possibile accedere nel caso in cui il divieto di edificabilità sia stato introdotto prima della realizzazione degli illeciti.

L’impossibilità ad accedere al condono edilizio è stato imposto direttamente dalla normativa, con la quale viene disciplinata la concessione della sanatoria. Il legislatore, infatti, ha disposto l’assoluta incompatibilità dell’istituto per tutti quegli abusi che, sostanzialmente, vanno ad insistere all’interno delle zone che sono tutelate ai sensi del D.LGS. n. 42/2004, ossia il Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio. Tra le aree protette, ad esempio, rientrano le aree costiere fino a 300 metri dal mare.

Aree vincolate: gli abusi non sanabili

Sull’impossibilità di condonare le opere abusive erette all’interno di un’area sottoposta a dei vincoli paesaggistici è tornato il Consiglio di Stato con la sentenza n. 2085 del 4 marzo 2024.

Con questo documento è stato sostanzialmente rigettato il ricorso avverso ad un annullamento di diniego dell’istanza di condono per delle opere che avevano comportato la sopraelevazione e l’ampliamento di un immobile a meno di 300 metri dal mare. Nel ricorso veniva chiesto anche l’annullamento dei diversi pareri negativi al rilascio, che erano stati espressi dagli Enti statali e regionali competenti e che sono preposti alla tutela dei suddetti vincoli.

Nel caso preso in esame dal Consiglio di Stato, le opere abusive consistevano un ampliamento planivolumetrico di un immobile costruito prima del 1967, che è collocato su un’area litoranea. Proprio per la sua vicinanza al mare, nella zona vi è uno specifico vincolo paesaggistico e vige un assoluto divieto di edificabilità. Il litorale, infatti, appartiene alle Aree tutelate per legge previste dall’articolo 142 del Codice dei beni Culturali, che alla lettera a) specifica che:

I territori costieri compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea di battigia, anche per i terreni elevati sul mare.

Cosa prevede il condono edilizio

È bene ricordare che l’articolo 33 della Legge n. 47/1985 – ossia il Primo Condono Edilizio – ha espressamente negato la possibilità di accedere alla sanatoria le opere che siano state edificate in contrasto con i vincoli di tutela che comportino espressamente l’inedificabilità. Soprattutto quando il divieto è stato posto prima della realizzazione degli abusi.

Entrando nello specifico, questa disposizione si riferisce:

  • ad eventuali vincoli che siano stati imposti da delle leggi regionali o statali. Oltre che dagli altri strumenti urbanistici che sono stati introdotti a tutela di eventuali interessi archeologici, storici, architettonici, artistici, paesistici, ambientali, idrogeologici;
  • eventuali vincoli che sono stati posti da delle norme statali e regionali il cui scopo è quello di tutelare le coste marine, fluviali e lacuali;
  • i vincoli che sono imposti per tutelare gli interessi della difesa militare e della sicurezza interna;
  • qualsiasi altro vincolo che determini l’inedificabilità di una determinata area.

Vincolo di inedificabilità assoluta entro i 300 metri dal mare

Nel caso preso in esame dal Consiglio di Stato vigeva il divieto assoluto di costruire qualsiasi opera, perché l’immobile era collocato a meno di 300 metri dal confine del demanio marittimo

Nello specifico le opere abusive erano state ultimate nel 1983 e risultavano essere in contrasto con quanto previsto dall’articolo 51, lettera f) della Legge Regionale della Puglia n. 56/1980 (Tutela ed Uso del Territorio). Un norma coerente con quanto stabilito a livello statale dall’articolo 142 del Codice dei beni Culturali.

La disposizione, sostanzialmente, non riprendeva un vincolo che a oggi risulta essere decaduto – come aveva sostenuto il ricorrente – ma aveva introdotto l’efficacia del divieto fino a quando non fossero entrati in vigore i piani paesistico-territoriali. Posizione ribadita successivamente con le norme transitorie previste alla L.R. Puglia n. 30/1990, con la quale si chiariva che fino all’approvazione del Piano Urbanistico Territoriale Tematico veniva vietata qualsiasi modifica dell’assetto del territorio e qualsiasi opera urbanistica. Il divieto riguardava esplicitamente i territori costieri che rientravano entro i 300 metri dal confine del demanio marittimo.

Nel 1980 la legge regionale aveva sostanzialmente posto le basi per avviare la pianificazione territoriale e aveva iniziato a definire strumenti, metodi e obiettivi che sarebbero stati alla base del successivo PUTT.

Questo significa che il vincolo di inedificabilità che era stato imposto a quel tempo risulta essere evidente a tutti gli effetti.

Pierpaolo Molinengo

Autore

Pierpaolo Molinengo

Ho una laurea in materie letterarie. Ho iniziato ad occuparmi di Economia fin dal 2002, concentrandomi dapprima sul mercato immobiliare, sul fisco e i mutui, per poi allargare i miei interessi ai mercati emergenti ed ai rapporti Usa-Russia. Scrivo di attualità, tasse, diritto, economia e finanza.

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