Superbonus ed abusi edilizi: quando la CILAS è valida lo stesso

Il TAR Toscana è intervento sulla validità della CILAS legata al superbonus e agli abusi edilizi. Ecco cosa hanno sottolineato i giudici.

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Oggi torniamo a fare il punto sul superbonus e su alcune violazioni edilizie. Un qualsiasi intervento effettuato su un immobile costruito abusivamente, qualora lo stesso abuso non sia stato sanato, costituisce, a tutti gli effetti, ripresa dell’attività criminosa originaria.

Sostanzialmente questo risulta essere uno dei principi cardine sui quali si è mossa la Corte di Cassazione nel corso di questi anni. E avrebbe dovuto guidare anche gli interventi avviati beneficiando delle agevolazioni previste dal superbonus, previsto dall’articolo 119 del Decreto Legge n. 34/2020, noto anche come Decreto Rilancio.

Superbonus ed abusi edilizi: una stretta connessione

Il comma 13-ter, articolo 119, del Decreto rilancio ha innescato un po’ di confusione tra i contribuenti. Ma soprattutto ha creato una falsa aspettativa secondo la quale, nel momento in cui si facevano degli interventi agevolabili con il superbonus senza integrale demolizione e successiva ricostruzione, non fosse necessario richiedere la valutazione dello stato legittimo.

Il comma 13-ter che abbiamo appena citato, infatti, disponi che:

Gli interventi di cui al presente articolo, anche qualora riguardino le parti strutturali degli edifici o i prospetti, con esclusione di quelli comportanti la demolizione e la ricostruzione degli edifici, costituiscono manutenzione straordinaria e sono realizzabili mediante comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA). Nella CILA sono attestati gli estremi del titolo abilitativo che ha previsto la costruzione dell’immobile oggetto d’intervento o del provvedimento che ne ha consentito la legittimazione ovvero è attestato che la costruzione è stata completata in data antecedente al 1° settembre 1967. La presentazione della CILA non richiede l’attestazione dello stato legittimo di cui all’ articolo 9-bis, comma 1-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.

Lo stesso comma aggiunge che la decadenza del beneficio fiscale previsto dall’articolo 49 del Decreto n. 380/2001 del Presidente della Repubblica si applica esclusivamente nei seguenti casi:

  • nel momento in cui non viene presentata la CILA;
  • per eventuali interventi che siano stati realizzati in difformità della CILA;
  • quando manca l’attestazione dei dati previsti al secondo periodo del comma che abbiamo appena citato;
  • nel momento in cui le attestazioni fornite ai sensi del comma 14 non dovessero risultare veritiere

La nuova sentenza del TAR Toscana

Proprio in tema di abusi edilizi e superbonus è intervenuta recentemente il TAR Toscana, che con la sentenza n. 306 del 18 marzo 2024, ha predisposto un nuovo tassello che si va ad aggiungere alla materia. E che va ancora a complicare i rapporti che intercorrono tra gli abusi edilizi, la sanatoria e la validità della CILA.

Su questi strani rapporti, fino ad oggi sono stati registrati due diversi orientamenti della giustizia di primo grado:

  • il primo considera sostanzialmente irricevibile la CILAS quando viene presentata per un immobile la cui sanatoria non sia stata ancora completata;
  • il secondo – che in un certo senso risulta essere meno duro – ritiene che la presentazione della CILAS sia valida ed ammissibile. Anche quando viene presentata contestualmente all’istanza di sanatoria per lo stesso immobile.

Superbonus ed abusi edilizi: la pronuncia del TAR Toscana

Il TAR della Toscana, in estrema sintesi, si è andato ad inserire in questo secondo orientamento. La sentenza n. 306/2024 prende spunto da una contestazione di un singolo condominio, il quale riteneva che per la presentazione della CILAS fosse necessario attendere che l’immobile fosse definitivamente regolarizzato attraverso un accertamento di conformità, così come previsto dall’articolo 36 del DPR n. 380/2001, ossia il Testo Unico Edilizia.

Il Comune, a seguito di una segnalazione inviata dal ricorrente, spiegava che l’immobile era stato regolarizzato e che – a seguito degli accertamenti svolti esercitando i suoi poteri di vigilanza edilizia – le opere che erano state dichiarate nella CILAS non erano state avviate. Attraverso una nota il Comune aveva successivamente precisato che, a suo parere, risultava essere valida ed ammissibile la presentazione della CILAS contestualmente all’istanza di sanatoria.

Per quanto riguarda l’ammissibilità al beneficio fiscale delle opere che sono state indicate all’interno della CILAS, secondo il TAR Toscana, il Comune non avrebbe potuto pronunciarsi in maniera diversa. La valutazione sull’ammissibilità o meno dei lavori alle varie agevolazioni spetta direttamente ed esclusivamente all’amministrazione tributaria. Ma, soprattutto, il Comune non aveva alcun obbligo a pronunciarsi sulla questione. Né a risolvere dei contrasti che potessero essere sopraggiunti tra i condomini ed i professionisti incaricati

In sintesi

Volendo sintetizzare al massimo la presa di posizione del TAR Toscana, appare chiaro che la sanatoria delle difformità riscontrate sull’edificio sul quale venivano effettuati gli interventi e il fatto che le opere dichiarate nella CILAS non fossero state realizzate prima della regolarizzazione del bene hanno fatto sì che si venisse a creare una situazione di illegittimità della ricorrente

Situazione, comunque vada, che non è sufficiente per far scattare un generico interesse all’accertamento sulla validità della CILAS stessa.

Pierpaolo Molinengo

Autore

Pierpaolo Molinengo

Ho una laurea in materie letterarie. Ho iniziato ad occuparmi di Economia fin dal 2002, concentrandomi dapprima sul mercato immobiliare, sul fisco e i mutui, per poi allargare i miei interessi ai mercati emergenti ed ai rapporti Usa-Russia. Scrivo di attualità, tasse, diritto, economia e finanza.

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