Direttiva Case Green, come devono essere redatti i Modelli APE

La Direttiva Case Green fornisce indicazioni precise su come debbano essere compilati gli Attestati di Prestazione Energetica. Ecco le istruzioni.

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Al momento si attende unicamente la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea. Ci stiamo riferendo al testo definitivo della Direttiva Case Green, attraverso il quale sono stati stabiliti degli obiettivi ben precisi per quanto riguarda la riduzione dei consumi di energia primaria e di emissioni di gas serra. L’Unione europea ha stabilito degli step che devono essere raggiunti da qui al 2050, quando si dovrà raggiungere la neutralità climatica.

Le modalità attraverso le quali si dovranno centrare gli obiettivi fissati dalla Direttiva Case Green è rimessa agli Stati membri che dovranno elaborare e presentare un cronoprogramma nel corso dei prossimi mesi. La strada che si deciderà di percorrere per raggiungere i vari target avrà certamente un risvolto sul calcolo delle prestazioni energetiche e dei parametri che dovranno essere utilizzati. Che porteranno a delle probabili modifiche agli attuali APE. Vediamo quali sono le indicazioni che sono state fornite dall’EPBD sugli Attestati di Prestazione Energetica.

Direttiva Case Green: quali indicazioni arrivano sugli APE

L’articolo 19 della Direttiva Case Green stabilisce che gli Stati membri devono adottare le misure necessarie per l’istituzione di un sistema di certificazione energetica degli immobili. La loro prestazione deve essere espressa in kWh/(m2.a) da un indicatore numerico di consumo di energia primaria. Devono essere indicati, inoltre, dei valori di riferimento come:

  • requisiti minimi di prestazione energetica;
  • norme minime di prestazione energetica;
  • requisiti degli edifici a energia quasi zero;
  • requisiti degli edifici a emissioni zero.

L’obiettivo è quello di permettere ai proprietari dell’immobile – o agli eventuali locatari – di effettuare una valutazione della prestazione energetica e di riuscire a fare gli opportuni raffronti.

L’attestazione di prestazione energetica, entro due anni dall’entrata in vigore della Direttiva Case Green, deve essere obbligatoriamente conforme al modello dell’allegato V. Dovrà specificare la classe di appartenenza energetica dell’edificio su una scala di lettere che sono comprese dalla A alla G. Nella quale gli immobili in classe A sono ad emissione zero e quelli che rientrano nella lettera G hanno le prestazioni peggiori.

APE, le raccomandazioni che vi sono contenute

L’APE – l’attestato di prestazione energetica – comprende una serie di raccomandazioni per migliorare le prestazioni energetiche dell’immobile e ridurre le emissioni operative di gas a effetto serra. Ma non solo. Verranno indicati i miglioramenti della qualità degli ambienti interni, sempre che l’immobile stesso non abbia già raggiunto la classe di prestazione energetica A.

Entrando nello specifico, le raccomandazioni che rientrano all’interno dell’APE sono le seguenti:

  • le misure che sono state attuate nel corso di una ristrutturazione importante dell’involucro dell’immobile;
  • eventuali misure che siano state adottate per determinati elementi edilizi, non necessariamente collegati a delle ristrutturazioni importanti dell’involucro.

La Direttiva Case Green prevede che l’attestato APE abbia una durata di dieci anni al massimo. Nel caso in cui per un immobile ne sia stato rilasciato uno al di sotto del livello C, il proprietario dovrà essere invitato a contattare uno sportello unico per ottenere la consulenza necessaria per la ristrutturazione. L’appuntamento dovrà essere concessa alla prima tra le seguenti date:

  • non appena scade l’attestato di prestazione energetica;
  • cinque anni dopo il rilascio dell’APE.

Direttiva Case Green: per quali immobili va rilasciato l’APE

L’attestato di prestazione energetica deve essere rilasciato:

  • per le unità immobiliari o per gli edifici nel momento in cui sono costruiti, sottoposti a delle ristrutturazioni importanti, venduti o locati;
  • per eventuali immobili che siano già esistenti e siano di proprietà pubblica od occupati da degli enti pubblici.

Gli Stati membri dispongono che, nel caso in cui l’immobile sia di nuova costruzione o sia soggetto ad una ristrutturazione profonda – o quando venga dato in locazione – l’attestato di prestazione energetica venga mostrato al potenziale acquirente o al locatario e consegnato agli stessi nel caso in cui l’operazione venga conclusa.

È prevista la possibilità di escludere da questo l’obbligo gli edifici che vengono utilizzati – o che vengono destinati a questo scopo – per meno di quattro mesi all’anno. Come accade per le case vacanza. O che vengano utilizzati per un periodo limitato dell’anno e con un consumo energetico inferiore al 25% del consumo che risulterebbe se fosse utilizzato 365 giorni all’anno.

Pierpaolo Molinengo

Autore

Pierpaolo Molinengo

Ho una laurea in materie letterarie. Ho iniziato ad occuparmi di Economia fin dal 2002, concentrandomi dapprima sul mercato immobiliare, sul fisco e i mutui, per poi allargare i miei interessi ai mercati emergenti ed ai rapporti Usa-Russia. Scrivo di attualità, tasse, diritto, economia e finanza.

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