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Il caso esaminato dalla Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della Campania con la sentenza n. 1011/2 del 03.02.2023 riguarda la legittimità di un avviso di liquidazione dell’imposta di successione, ipotecaria e catastale emesso dall’Agenzia delle Entrate nei confronti di un soggetto che ha accettato l’eredità con beneficio d’inventario.

Ai sensi dell’art. 31 del TUS, la dichiarazione di successione deve essere presentata dall’erede che ha accettato con beneficio d’inventario nel termine di un anno dalla redazione dello stesso; in mancanza, l’Ufficio provvede alla liquidazione dell’imposta sulla base dei dati e delle notizie comunque raccolti.

Nel caso esaminato dalla Corte di Giustizia, la dichiarazione di successione non era stata presentata nonostante la scadenza dei termini sopra indicati, per cui l’Ufficio aveva notificato al contribuente l’avviso di accertamento (nello specifico per il pagamento dell’imposta ipotecaria e catastale, non essendo dovuta l’imposta di successione in quanto l’asse rientrava nella franchigia prevista dalla legge).

Avverso il detto avviso l’erede aveva presentato ricorso sostenendo l’illegittimità della richiesta dell’Agenzia delle Entrate che non aveva tenuto conto del fatto che il procedimento di liquidazione dell’eredità non si era ancora concluso.

La Corte di Giustizia Tributaria della Campania (sulla base di quanto affermato  dalla Corte di Cassazione con sentenza n. 11458/2018) ha, quindi, statuito che  “la limitazione della responsabilità dell’erede per i debiti ereditari, derivante dall’accettazione dell’eredità con beneficio d’inventario, è opponibile a qualsiasi creditore, ivi compreso l’erario, che, di conseguenza, pur potendo procedere alla notifica dell’avviso di liquidazione nei confronti dell’erede, non può esigere l’imposta ipotecaria, catastale o di successione sino a quando non si sia chiusa la procedura di liquidazione dei debiti ereditari, e sempre che sussista un residuo attivo in favore dell’erede”.

Pertanto, le imposte di successioni, ipotecarie e catastali possono essere liquidate nei confronti dell’erede ma non possono essere richieste dall’Amministrazione Finanziaria che, per esigere tali imposte, deve attendere la definitività della procedura liquidatoria (e sempre che sussista un residuo attivo in favore dell’erede da sottoporre a tassazione).

Tale orientamento trova conferma anche in un ulteriore precedente della Corte di Cassazione che, con ordinanza n. 23389 del 6 ottobre 2017, ha precisato che l’accettazione con beneficio d’inventario comporta che l’accettante è soggetto passivo d’imposta per cui egli è pienamente legittimato a ricevere la notifica dell’avviso d’accertamento mentre l’esigibilità dell’imposta riguarda i profili esecutivi e non già l’an debeatur.

Dott.ssa Barbara Bosso de Cardona

Autore

Dott.ssa Barbara Bosso de Cardona

Laurea in giurisprudenza vecchio ordinamento, pratica legale e pratica notarile, corso di specializzazione in diritto successorio e diritti societario presso la Scuola del Consiglio Notarile di Napoli, Scuola di Alta Formazione sul Giudizio Tributario presso Wolters Kluwer Ipsoa

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