La sorte del Superbonus 110% in caso di successione

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Il Superbonus 110%, come noto, è un’agevolazione fiscale introdotta dal Decreto Rilancio n. 34/2020 (agevolazione che è stata oggetto di ben 22 modifiche normative da Maggio 2020 in poi  di cui le ultime con il DL “Aiuti quater” e con la legge finanziaria 2023).

L’agevolazione consiste nella possibilità di portare in detrazione dall’IRPEF le spese sostenute per specifici interventi effettuati nell’ambito di efficienza energetica, consolidamento statico o riduzione del rischio sismico degli edifici; in alternativa alla detrazione è possibile optare per lo sconto in fattura o per la cessione del credito per lavori già iniziati prima dell’entrata in vigore del DL n. 11/2023.

Ma cosa succede al credito derivante dal Superbonus in caso di decesso del titolare?

L’Agenzia delle Entrate con la Circolare 24/E del giorno 8 agosto 2020 e nelle FAQ pubblicate sul sito istituzionale ha precisato che, in caso di decesso dell’avente diritto, la fruizione del beneficio fiscale si trasmette, per intero, esclusivamente all’erede che conservi la detenzione materiale e diretta del bene.

Ciò significa che l’erede, per poter utilizzare le detrazioni ancora in corso, deve conservare la detenzione materiale del bene per tutti i relativi periodi d’imposta (quindi ad esempio: se l’erede non mantiene la detenzione del bene perché lo loca a terzi o lo vende non può usufruire delle restanti detrazioni; se vi sono più eredi ed uno solo di essi ha la detenzione materiale dell’immobile la detrazione spetta solo a quest’ultimo).

Tale orientamento è conforme a quanto indicato dalla medesima Agenzia delle Entrate con la risposta n. 612/2021 in tema di detrazioni per spese relative ad interventi di recupero del patrimonio edilizio ex articolo 16-bis comma 8 D.P.R. n. 917/1986 (TUIR).

Nella suddetta risposta l’Agenzia ha precisato che “in sostanza, la detrazione compete a chi può disporre dell’immobile, a prescindere dalla circostanza che lo abbia adibito a propria abitazione principale. Se la detenzione materiale e diretta dell’immobile è esercitata congiuntamente da più eredi, la detrazione è ripartita tra gli stessi in parti uguali. La condizione della “detenzione materiale e diretta del bene” deve sussistere non solo per l’anno dell’accettazione dell’eredità, ma anche per ciascun anno per il quale il contribuente intenda fruire delle residue rate di detrazione. In caso di vendita o di donazione da parte dell’erede che ha la detenzione materiale e diretta del bene, le quote residue della detrazione non fruite da questi non si trasferiscono all’acquirente/donatario neanche nell’ipotesi in cui la vendita o la donazione siano effettuate nel medesimo anno di accettazione dell’eredità. Analogamente, si ritiene che, in caso di decesso dell’erede che ha acquisito le quote di detrazione non fruite dal de cuius che ha sostenuto le spese agevolabili, le quote residue non si trasferiscano al successivo erede.”

Le norme in materia di bonus edilizi, così come le circolari dell’Agenzia delle Entrate, non affrontano, però, espressamente il caso in cui l’erede intenda cedere il credito derivantegli per successione.

Da un’interpretazione letterale delle norme vigenti, che utilizzano l’espressione “beneficio fiscale” che si trasmette all’erede, sembrerebbe che l’intento del legislatore sia quello di far godere all’erede non solo della possibilità della detrazione ma dei “benefici fiscali” nel loro complesso, ivi compresa quindi la cessione del credito.

Tale interpretazione sembrerebbe trovare conferma in una recente risposta dell’Agenzia delle entrate all’Interpello n. 213 del 14 febbraio 2023 in tema di Bonus Facciate, dove è precisato che l’erede che ha la detenzione materiale e diretta del bene può optare per la cessione del credito relativamente alle rate residue di sua competenza (con esclusione, quindi, delle rate corrispondenti al periodo di competenza del de cuius).  Vedi la risposta all’interpello qui.

Per quanto riguarda gli adempimenti connessi alla successione, si precisa che per godere delle detrazioni in qualità di erede occorre dimostrare di aver accettato l’eredità e di aver presentato la denuncia di successione dalla quale risulti l’attribuzione all’erede dell’immobile in oggetto.

In ultimo si osserva che, trattandosi di un credito verso lo Stato, l’importo pari alle detrazioni di cui l’erede può usufruire non va indicato in dichiarazione, in quanto non concorre a formare l’attivo ereditario.

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Dott.ssa Barbara Bosso de Cardona

Autore

Dott.ssa Barbara Bosso de Cardona

Laurea in giurisprudenza vecchio ordinamento, pratica legale e pratica notarile, corso di specializzazione in diritto successorio e diritti societario presso la Scuola del Consiglio Notarile di Napoli, Scuola di Alta Formazione sul Giudizio Tributario presso Wolters Kluwer Ipsoa

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