DIRITTO DI ABITAZIONE DEL CONIUGE SUPERSTITE: ANALISI GENERALE E RIFLESSI IN TEMA DI IMU

Avvolte il diritto di abitazione può costituire un importante componente nella valutazione del patrimonio relitto, tanto da poter gravare, in mancanza di capienza della quota disponibile, sulle quote di riserva degli altri legittimari

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Il secondo comma dell’art. 540 c.c. attribuisce al coniuge superstite, anche quando concorra con altri chiamati, il diritto di abitazione sulla casa adibita a residenza familiare e di uso sui mobili che la corredano.

Scopo della norma è quello di consentire al coniuge superstite di continuare a godere dell’ambiente in cui svolgeva la sua vita familiare.

La giurisprudenza in diverse occasioni ha evidenziato quali sono i requisiti affinché al coniuge possano essere riconosciuti i suddetti diritti di abitazione.

In particolare, deve trattarsi in primo luogo dell’immobile concretamente utilizzato dai coniugi come residenza familiare per cui il diritto di abitazione “non può mai estendersi ad un ulteriore e diverso appartamento, autonomo rispetto alla sede della vita domestica, ancorché ricompreso nello stesso fabbricato, ma non utilizzato per le esigenze abitative della comunità familiare

Inoltre, la casa adibita a residenza familiare deve essere in proprietà esclusiva del defunto oppure in comunione tra questi ed il coniuge superstite, per cui il diritto di abitazione del coniuge non spetta nel caso di immobile in comproprietà tra il defunto ed un soggetto terzo oppure in caso di immobile adibito a residenza familiare ma di proprietà di altro soggetto (si pensi al caso di immobile di proprietà dei genitori di uno dei coniugi e da questi ultimi adibito a propria residenza familiare).

Detto diritto viene generalmente configurato come legato ex lege che viene acquisito dal coniuge immediatamente al momento dell’apertura della successione al pari di un qualsiasi altro legato senza, quindi, che il coniuge debba ricorrere all’azione di riduzione.

Trattandosi di un legato ex lege, anche se il coniuge superstite rinuncia all’eredità può comunque trattenere il legato avente ad oggetto il diritto di abitazione sulla casa familiare e di uso sui mobili che la corredano.

L’ultimo periodo del secondo comma dell’art. 540 c.c. stabilisce espressamente che tali diritti gravano innanzi tutto sulla disponibile e, solo qualora questa sia insufficiente, sulla quota di riserva del medesimo coniuge e, in ultima analisi, sulla riserva dei figli.

Ciò significa in sostanza che i diritti in esame vengono acquisiti dal coniuge “in aggiunta” alla quota di riserva ad esso spettante, per cui le operazioni di calcolo da effettuare possono così sintetizzarsi:

– per prima cosa si calcola la quota disponibile (e di conseguenza quella di riserva) sul patrimonio relitto ai sensi dell’art. 556 c.c. (es. patrimonio relitto di valore 1.200 con un coniuge ed 1 figlio: la quota di riserva del coniuge è pari ad 1/3 e cioè 400, quella di riserva del figlio è 1/3, cioè 400, e la disponibile è 1/3, quindi altri 400);

– al coniuge spetterà oltre alla quota di riserva di 400 anche il diritto di abitazione il cui valore graverà per primo sulla disponibile (es. se il valore del diritto di abitazione è 200, questo graverà prima sulla disponibile che si ridurrà così a 200);

– se la disponibile non è sufficiente a coprire il valore del diritto di abitazione, allora questo andrà a gravare per l’eccedenza sulla quota di riserva del coniuge (es. se il valore del diritto di abitazione è 500 , 400 graveranno sulla disponibile e gli altri 100 sulla riserva del coniuge);

– se neanche la quota di legittima del coniuge è capiente, allora il diritto di abitazione graverà sulla quota di riserva dei figli (es. se il valore del diritto di abitazione è 900, 400 graveranno sulla disponibile, 400 sulla riserva del coniuge e 100 graveranno sulla riserva del figlio).

L’acquisto del diritto di abitazione sulla casa familiare da parte del coniuge per successione ha rilevanti riflessi anche in materia fiscale.

Infatti, come evidenziato anche da diverse Commissioni Tributarie, è il coniuge superstite in quanto titolare del diritto di abitazione ad essere il soggetto passivo dell’IMU, per cui è ad esso solo che va notificato l’eventuale avviso di accertamento e non ai nudi proprietari.

E’ possibile far emergere nella denuncia di successione la sussistenza del diritto di abitazione a favore del coniuge superstite compilando l’apposito campo nel quadro immobili. 

Dott.ssa Barbara Bosso de Cardona

Autore

Dott.ssa Barbara Bosso de Cardona

Laurea in giurisprudenza vecchio ordinamento, pratica legale e pratica notarile, corso di specializzazione in diritto successorio e diritti societario presso la Scuola del Consiglio Notarile di Napoli, Scuola di Alta Formazione sul Giudizio Tributario presso Wolters Kluwer Ipsoa

2 thoughts on “DIRITTO DI ABITAZIONE DEL CONIUGE SUPERSTITE: ANALISI GENERALE E RIFLESSI IN TEMA DI IMU

  1. Ma se la moglie al momento della morte del marito proprietario al 100% dell’immobile risulta avere la residenza anagrafica in altro immobile acquisisce comunque il diritto di abitazione qualora sposti la residenza nello stesso immobile in data successiva al decesso del marito? O al contrario deve essere anche lei residente con il marito e non solo dimorante.
    Non riesco a trovare riferimenti in merito.

    1. Buongiorno Paola, in risposta al Suo quesito, le segnaliamo quanto segue: il diritto di abitazione della casa adibita a residenza familiare al momento della morte del de cuius è un legato ex lege a favore del coniuge superstite, a condizione che la casa fosse adibita a “residenza familiare” al momento della morte. La legge non fa riferimento alla residenza anagrafica, ma piuttosto all’effettiva destinazione dell’immobile a residenza familiare, cioè luogo dove si è svolta la vita coniugale. Diverse sentenze della Cassazione civile hanno sottolineato che la residenza familiare non coincide necessariamente con la residenza anagrafica, bensì con la sede della convivenza coniugale effettiva (es. Cass. civ. sez. II, 09/02/2012, n. 1880). Ciò che conta è che la casa del marito fosse utilizzata come centro della loro vita matrimoniale. In sintesi: la moglie non è obbligata a trasferire la propria residenza anagrafica nel comune dove si trova la casa coniugale, purché la casa fosse effettivamente utilizzata come residenza familiare al momento della morte del marito. Se la moglie viveva di fatto nella casa coniugale (anche se per ragioni burocratiche risultava residente altrove), ha pieno diritto di abitazione su quell’immobile, ai sensi dell’art. 540 c.c.

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