Dal 9 gennaio 2024 i contribuenti dovranno prestare attenzione al nuovo modello della dichiarazione di successione. L’Agenzia delle Entrate, attraverso il provvedimento n. 396213 dell’8 novembre 2023 ha apportato alcune modifiche al documento ed ha fornito le istruzioni tecniche per procedere con la dichiarazione di successione e per presentare l’istanza di voltura catastale. L’AdE, inoltre, ha fornito le indicazioni necessarie per la trasmissione telematica della dichiarazione di successione.
Tecnici e contribuenti devono prestare la massima attenzione al fatto che:
- la nuova versione potrà essere utilizzata unicamente dal 9 gennaio 2024. L’Agenzia delle Entrate provvederà a rendere disponibili i nuovi software per la compilazione del nuovo modello in maniera corretta;
- fino al 9 gennaio 2024 solo e soltanto per le dichiarazioni, che sono già state predisposte con le versioni precedenti del software, potranno essere unicamente trasmesse.
A cosa devono prestare attenzione, nel corso dei prossimi, giorni i diretti interessati? È necessario continuare ad utilizzare il Modello 4 per le successioni che sono state aperte in una data precedente al 3 ottobre 2006. O, eventualmente, per apportare delle modifiche o sostituire un’eventuale dichiarazione di successione che sia già stata presentata.
Ma entriamo nel dettaglio e vediamo quali sono le novità previste dal 9 gennaio 2024 e a cosa debbano stare attenti i diretti interessati.
La dichiarazione di successione
Gli eredi sono tenuti a presentare la dichiarazione di successione entro dodici mesi dall’apertura della successione stessa. Questo avvenimento, generalmente, coincide con il giorno del decesso del contribuente. L’operazione può essere effettuata da uno degli eredi appoggiandosi sui servizi telematici messi a disposizione o avvalendosi degli intermediari abilitati. In alternativa è possibile rivolgersi presso gli uffici competenti dell’Agenzia delle Entrate. Ma cosa cambia, in estrema sintesi, con il provvedimento n. 396213 dell’8 novembre 2023 emanato direttamente dall’AdE?
Gli obblighi dei diretti interessati, in estrema sintesi, non cambiano, ma è stato introdotto un nuovo modello di dichiarazione di successione, che è stato adeguato all’orientamento giurisprudenziale dominante. È stato, in estrema sintesi, abrogato il coacervo successorio, che va ad impattare direttamente sulla base imponibile dell’imposta di successione. Questo intervento è stato disposto direttamente dall’Agenzia delle Entrate attraverso la circolare n. 29/E del 19 ottobre 2023. Attraverso il provvedimento datato 8 novembre 2023, l’AdE ha quindi provveduto a adeguare i vari modelli alle norme in vigore.
Coacervo successorio: di cosa si tratta
Ma in cosa consiste il cosiddetto coacervo successorio? È l’istituto attraverso il quale si procede con la riunione fittizia delle donazioni che il de cuius ha effettuato in vita agli eredi e ai legatari con il valore dell’asse ereditario. L’aliquota dell’imposta di successione deve essere determinata basandosi sul dato derivante da questa riunione fittizia, tenendo comunque conto delle eventuali franchigie.
È bene ricordare, almeno brevemente, che l’imposta di successione prevede alcune franchigie che si basano sul grado di parentela del de cuius con gli eredi. I suddetti gradi di parentela risultano essere importanti anche per determinare le varie aliquote che devono essere applicate.
A disciplinare, almeno a livello normativo il cosiddetto coacervo successorio del donatum con il relictum è direttamente l’articolo 8, comma 4, del TUS, ossia il Testo unico delle disposizioni concernenti l’imposta sulle successioni e donazioni, che è stato approvato attraverso il Decreto Legislativo n. 346 del 31 ottobre 1990. Il Decreto Legge n. 262 del 3 ottobre 2006, convertito dalla Legge n. 286 del 24 novembre 2006, è andato ad intervenire direttamente sulla struttura dell’imposta, ma non ha modificato in alcun modo il coacervo.
Nel corso del tempo, invece, è intervenuta in più occasioni la giurisprudenza, che ha ribadito e sottolineato che il coacervo risultava essere modificato dalle norme aggiornate. L’abrogazione implicita, in estrema sintesi, sarebbe stata introdotta, come sottolinea la Corte di Cassazione con le ordinanze n. 22738/2020 e n. 10255/2020 dalla
incompatibilità applicativa con il nuovo sistema delle aliquote proporzionali introdotto dall’articolo 69 della legge n. 342/2000, che ha sostituito il sistema delle aliquote progressive per scaglioni, per cui tale istituto non può più essere applicato né per determinare le aliquote né ai fini del calcolo delle franchigie.
I risvolti pratici sul modello
Attraverso il provvedimento n. 396213/2023, l’Agenzia delle Entrate ha, in estrema sintesi, accolto questi orientamenti giurisprudenziali nel nuovo modello di dichiarazione di successione. Il nuovo documento potrà essere utilizzato a partire dal prossimo 9 gennaio 2024.
Per andare incontro agli operatori e ai contribuenti, fino alla stessa data è possibile continuare a trasmettere le dichiarazioni di successione già predisposte e controllate utilizzando la versione precedente dei pacchetti di software, che devono essere inviate unicamente all’Agenzia delle Entrate.
Cosa cambia, da un punto di vista strettamente pratico? Rispetto al vecchio modello si è proceduto unicamente ad eliminare il Quadro ES denominato Donazioni e atti a titolo gratuito. Chi dovesse utilizzare il vecchio modello non compila il Quadro ES, anche se risulta essere presente.
Coacervo donativo
È importante ricordare che gli interventi introdotti dall’Agenzia delle Entrate non hanno coinvolto il coacervo donativo, previsto dall’articolo 57, comma 1, del TUS, che continua a rimanere in vigore. Questo istituto prevede la riunione fittizia del valore attualizzato delle donazioni effettuate nei confronti di un unico soggetto ai fini della determinazione dell’imposta di donazione. Dalla disciplina del coacervo donativo, però, continuano a rimanere esclusi gli atti di liberalità che sono stati posti in essere nel periodo compreso tra il 25 ottobre 2001 ed il 28 novembre 2006: in questo periodo la tassa di successione era stata abrogata.