Breve analisi della preventivazione dei lavori pubblici e privati aggiornata alle ultime normative

Riportiamo una breve sintesi delle operazioni riguardanti la preventivazione dei lavori sia per opere pubbliche che privati alla luce delle ultime disposizioni normative in materia, tratte dall’incontro di studio svolto questo mese con un docente esperto.

Tempo di lettura:6 Minuti

La preventivazione dei lavori è un’attività tecnica qualificata finalizzata a utilizzi economico-finanziari nell’ambito di formali rapporti contrattuali.

Le finalità prevalenti della preventivazione dei lavori sono diverse a seconda della tipologia di attività nella quale si è coinvolti e si possono così sintetizzare:

  • programmazione e controllo della spesa;
  • elemento di supporto nella fase della gara di appalto;
  • regolazione degli aspetti economici del contratto.

Alla preventivazione ordinariamente segue l’attività di controllo, registrazione e rendicontazione della spesa legata all’esecuzione dell’opera (definita appunto contabilizzazione) ed è un’attività finalizzata anche alla liquidazione dei crediti maturati dall’appaltatore.   

Gli attori coinvolti nell’attività di preventivazione sono:

  • il committente: ossia il soggetto che richiede la preventivazione e sostiene la spesa;
  • il professionista: è il tecnico abilitato che redige la preventivazione. È un esercente di professione intellettuale ai sensi dell’art. 2229 c.c., iscritto in appositi Albi o elenchi;
  • l’ impresa/e, ossia gli operatoti economici potenziali appaltatori.

Tra le azioni della preventivazione vi è anche quella di sottoscrizione di un contratto. Il contratto per l’esecuzione dei lavori  è denominato “appalto” ed è utilizzato anche nel mondo dei lavori privati. Nello specifico, tramite il contratto di appalto, il committente acquista la realizzazione di un’opera.

Il quadro normativo

Nel codice civile ritroviamo le norme tecniche ed in particolare la disciplina sull’appalto. Da tale fonte possiamo estrapolare dall’art. 1657 la determinazione del corrispettivo:

se le parti non hanno determinato la misura del corrispettivo, né hanno stabilito il modo di determinarla, essa è calcolabile con riferimento alle tariffe esistenti o agli usi; in mancanza è determinato dal giudice”.

Fonti di rango inferiore richiamate sono:

  • la norma UNI 8290/1Edilizia residenziale. Sistema tecnologico. Classificazione e terminologia;
  • la norma UNI 11337Gestione digitale dei processi informativi delle costruzioni BIM.

Dal 01 luglio 2023 disponiamo del nuovo Codice dei Contratti Pubblici, il D.lgs. 36/2023. Tale codice è caratterizzato dal presentare una disciplina generale e una disciplina attuativa presente negli allegati. Questa modalità è definita “auto applicativa” o “auto esecutiva”, con la peculiarità che gli allegati potranno essere sostituiti dai decreti.

Il D.lgs. 36 del 2023 all’art. 41, co. 13, afferma quanto nella slide sotto riportata:

Quali sono i livelli di evoluzione di un progetto e i dettagli esecutivi dello stesso? In concreto, trattasi di :

  • un progetto iniziale, di cui si cerca di capire la fattibilità e la concretezza;
  • un progetto intermedio, che costituisce il progetto per la pratica autorizzativa – in precedenza chiamato “definitivo”;
  • un progetto cantierabile, che rappresenta il progetto esecutivo, con i dettagli costruttivi.

Nello specifico, i livelli di progettazione nei lavori pubblici sono due:

  • il progetto di fattibilità tecnico – economica (PFTE);
  • il progetto esecutivo.

Il d.lgs. 36/2023 ha soppresso il secondo livello precedentemente previsto, cioè il progetto definitivo, i cui contenuti sono stati sostanzialmente accorpati al PFTE.

Tuttavia la reale descrizione dei contenuti minimi dei progetti si possono ricavare nell’Allegato I.7, che presenta i contenuti minimi del “quadro esigenziale”, del documento di indirizzo della progettazione, del progetto di fattibilità tecnica ed economica e del progetto esecutivo. Tale allegato è generale per tutte le opere e sarà la committenza, tramite il responsabile del progetto (RUP) che fornirà il dettaglio della pratica che si andrà a predisporre nel lavoro.

Invece nei lavori privati i possibili livelli della progettazione sono:

  • progetto di massima/ preliminare, caratterizzato da una stima di massima e da una eventuale preventivazione parametrica;
  • progetto per il titolo abilitativo, connotato da una stima che deve essere attendibile con la realizzazione di un computo metrico estimativo su un progetto “definitivo”;
  • progetto cantierabile, contraddistinto da una stima maggiormente dettagliata. In tal caso il computo metrico estimativo sarà redatto con particolari esecutivi.

In sintesi, preventivare in maniera ottimale significa avere conoscenza:

  • dei materiali, delle tecniche e delle lavorazioni;
  • del cronoprogramma e della logistica;
  • del flusso delle lavorazioni. Ciò potrebbe anche essere svolto tramite un approccio standardizzato, quello del “WBS”Work Breakdown Structure – utilizzato nel building information modeling (BIM).  L’esecuzione di un lavoro può essere scomposta secondo il flusso dal generale al particolare, creando una codifica implementabile, associata agli elementi costruttivi.

Una volta compreso il progetto, l’attività di preventivazione richiede la comprensione delle voci di nostro interesse; per far ciò ci si avvale dei Prezziari Regionali.
La determinazione dei prezzi avviene attribuendo un valore alle risorse, siano esse risorse umane (RU), attrezzatture (AT), o prodotti da costruzione (PR).

Al pari di tanti altri strumenti tecnici, il prezziario o il listino prezzi edito da una Camera di commercio  presentano degli elementi di peculiarità di cui bisogna prendere atto e nei confronti dei quali porre molte cautele. Inoltre ogni prezziario è preceduto o affiancato da premesse metodologiche, note integrative, modalità d’utilizzo, che indicano la migliore utilizzazione dei prezzi e dei dati riportati. A

d esempio, nella predisposizione del computo metrico, spesso si omette di analizzare i commenti o le premesse legati ai capitolati del prezziario; pertanto, l’uso di una voce di prezzo che appare consona, potrebbe non essere sufficiente per giungere alla realizzazione dell’opera in maniera adeguata.

Nello specifico, le opere pubbliche vengono prezzate, nel rispetto del Codice dei contratti pubblici, utilizzando prioritariamente i prezzi stabiliti dalle Regioni, dalle Province Autonome di competenza oppure individualmente dalle stazioni appaltanti a tal fine abilitate.

Nei lavori privati, invece non è prevista questa obbligatorietà: tuttavia, poiché questi prezziari forniscono degli elementi di metodo e considerazioni operative, spesso, in virtù della loro completezza, sono ripresi anche nei prezziari utilizzati in ambito privato. Non si deve d’altronde dimenticare che molte opere private sono spesso finanziate con denaro pubblico (grazie all’incentivo del Superbonus 110/90%), pertanto occorre in ogni caso prezzare tenendo conto dei prezzi massimi determinati dalle regioni e per poter far ciò, ci si avvale di adeguate disposizioni normative.

Di seguito possiamo visionare la struttura e analizzare i prezzi unitari:

Importanza del Computo Metrico

Il computo metrico costituisce un documento che riporta tutte le lavorazioni a cui associa le rispettive quantità. Non esplicita dati economici, ma quantità numeriche secondo le unità di misura di ciascuna voce di elenco prezzi unitari attivata.

Invece il computo metrico estimativo riporta tutte le lavorazioni, le rispettive quantità e prezzi; esso esplicita i dati economici, permette di pervenire all’importo complessivo di realizzazione da inserire nel quadro economico dell’opera.  Il computo metrico estimativo però non racchiude la totalità delle spese a carico del committente, ecco che può dunque essere conveniente redigere un quadro economico dell’opera.

Lo schema tipo è quello utilizzato obbligatoriamente per i lavori pubblici ai sensi del D.lgs. 36/2023, Allegato I.7, utilmente adattabile pure agli interventi in ambito privato.

Possiamo concludere affermando che, nei lavori pubblici i contenuti della contrattazione son demandati alla volontà delle parti, ferma restando la liceità delle pattuizioni; nei lavori pubblici sussiste una consolidata normativa che disciplina il contenuto del contratto e dei documenti contrattuali ad esso collegati. La fonte normativa è costituita dal d.lgs. 36/2023 e dalla relativa disciplina attuativa.

Nei lavori pubblici un incarico di progettazione porta naturalmente con sé anche le mansioni di preventivazione e redazione dei documenti “contrattuali” quali lo schema di contratto e il capitolato. Tali elementi troveranno auspicabile corrispondenza, in fase di direzione lavori, nella contabilizzazione delle opere.

Nei lavori privati la progettazione può frequentemente “fermarsi” agli aspetti tecnici ed alle fasi autorizzative, senza coinvolgere gli elementi economici. Sempre più frequentemente anche nel contesto privato esigenze di rendicontazione (come ad esempio nel caso dei bonus fiscali attualmente fruibili in edilizia), e/o di efficace gestione del contratto spingono il committente a richiedere al tecnico anche la preventivazione economica delle opere.

In qualsiasi caso è fondamentale che in sede di incarico la “lettera di incarico” contenga la puntuale elencazione delle mansioni affidate al professionista: in sostanza una chiara e univoca esplicitazione del mandato conferito al professionista. Parimenti sarà agevole quantificare il corrispettivo professionale per ogni singola funzione/mansione.

Per maggiori approfondimenti è possibile visionare la registrazione del corso di formazione recentemente svolto in materia dal docente dott. Geom. Gianluca Scacchi del Collegio dei geometri di Como al seguente link: https://attendee.gotowebinar.com/recording/50815464559675736

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *