Superbonus e cessione del credito: le eccezioni per le zone terremotate

Il legislatore ha introdotto alcune accezioni relative alla cessione del credito per gli interventi Superbonus nelle zone terremotate.

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Come deve essere gestita la cessione del credito da Superbonus nelle zone terremotate? Quale impatto ha la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del Decreto Legge n. 39/2024? L’esecutivo, sostanzialmente, ha fatto un passo indietro relativamente all’utilizzo delle opzioni alternative – stiamo parlando oltre che della cessione del credito, anche dello sconto in fattura – per gli interventi agevolati dai vari bonus edilizi e dal Superbonus nelle aree interessate dalle opere della ricostruzione del Centro Italia, che sono state colpite dal terremoto.

Ma entriamo nel dettaglio e vediamo le eccezioni introdotte dal legislatore.

Zone terremotate: le eccezioni previste per il Superbonus

A seguito della pubblicazione del Decreto Legge n. 39 del 29 marzo 2024 in Gazzetta Ufficiale erano scattate alcune proteste dei sindaci. Ad alzare la voce sono stati i primi cittadini dei territori del Centro Italia. I quali sono stati colpiti dagli eventi sismici del 2009 e del 2016. L’Esecutivo, a questo punto, ha deciso di rivedere la propria posizione e ha messo mano al blocco del meccanismo delle opzioni alternative e permettere, ai contribuenti di queste zone, di avere un piccolo margine di manovra.

Sostanzialmente il Governo ha deciso di andare a modificare il sistema delle eccezioni che sono contenute all’interno del Decreto Legge n. 11/2023 e che permettono di accedere alla cessione del credito e allo sconto in fattura. Volendo entrare un po’ più nel dettaglio, è permesso – per gli interventi che sono stati agevolati attraverso il Superbonus nei territori terremotati – di utilizzare un nuovo sistema di eccezione, che è costituito da due vie.

Cosa è previsto per chi utilizza il Superbonus

In linea di principio viene data la possibilità di utilizzare le opzioni alternative per gli interventi edilizi che i contribuenti hanno effettuato sugli immobili, che sono stati danneggiati dagli eventi sismici. Questa possibilità viene concessa in Abruzzo, nel Lazio, nelle Marche ed in Umbria, per i terremoti che si sono verificati il 6 aprile 2009 e a partire dal 24 agosto 2016.

Attenzione, però, la deroga che abbiamo appena visto ha un limite: per il 2024 il tetto massimo di spesa previsto è 400 milioni di euro, dei quali 70 milioni sono relativi ai terremoti che si sono verificati il 6 aprile 2009.     

La soglia potrà essere verificata direttamente dal Commissario straordinario, che si potrà basare direttamente sui dati che si renderanno disponibili strada facendo sul Portale nazionale delle classificazioni sismiche gestito dal Dipartimento Casa Italia della Presidenza del Consiglio dei ministri.

La seconda eccezione per le zone terremotate

Una seconda eccezione, sostanzialmente, riguarda l’articolo 2, comma 3-quater del Decreto Legge n. 11/2023. Questa continuerà ad essere applicata nella versione precedente al Decreto Legge n. 39/2024 su quegli interventi che entro lo scorso 29 marzo 2024:

  • sia stata presentata la CILAS, per i beneficiari non condomini;
  • risulti essere stata adottata la delibera assembleare, attraverso la quale deve essere stato approvata l’esecuzione dei lavori. Deve anche essere stata presentata la CILAS per i beneficiari condomini;
  • deve essere presentata l’istanza per l’acquisizione del titolo abilitativo. Questo requisito è necessario nel caso in cui gli interventi agevolati tramite il Superbonus comportino la demolizione e la successiva ricostruzione degli edifici;
  • sia stata presentata la richiesta di titolo abilitativo – nel caso questo risulti necessario – per quegli interventi che risultino essere differenti da quelli agevolati per il Supebonus;
  • i lavori risultino già iniziati o sia stato sottoscritto un accordo vincolante tra le parti per la fornitura dei servizi e dei beni per l’esecuzione dei lavori.

Nella versione antecedente il Decreto Legge n. 39/2024, l’articolo 2, comma 3-quater del D.L. n. 11/2023 prevedeva che:

“Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano agli interventi effettuati in relazione a immobili danneggiati dagli eventi sismici di cui all’articolo 119, comma 8-ter, primo periodo, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, nonché in relazione a immobili danneggiati dagli eventi meteorologici verificatisi a partire dal 15 settembre 2022 per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza con le deliberazioni del Consiglio dei ministri 16 settembre 2022, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 221 del 21 settembre 2022, e 19 ottobre 2022, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 255 del 31 ottobre 2022, situati nei territori della regione Marche”.

Pierpaolo Molinengo

Autore

Pierpaolo Molinengo

Ho una laurea in materie letterarie. Ho iniziato ad occuparmi di Economia fin dal 2002, concentrandomi dapprima sul mercato immobiliare, sul fisco e i mutui, per poi allargare i miei interessi ai mercati emergenti ed ai rapporti Usa-Russia. Scrivo di attualità, tasse, diritto, economia e finanza.

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