Le novità in materia Superbonus – Basta la CILA per stare tranquilli sul piano edilizio – urbanistico?

La CILA rimane sempre un titolo abilitativo e basta. Non è autorizzativo. Il problema dello stato legittimo del fabbricato in presenza di difformità resta sempre un problema da risolvere, anche successivamente, senza ombra di dubbio.

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Da quanto emerge chiaramente dal nuovo comma 13 ter dell’art. 119 (Legge n. 77/2020), introdotto dal Decreto Semplificazioni “Bis”, per tutti gli interventi che accedono al Superbonus, ad esclusione di quelli con demolizione e ricostruzione, basta l’attestazione dei soli estremi del titolo abilitativo che ha previsto la costruzione dell’immobile tramite la presentazione della CILA, senza l’asseverazione di conformità edilizia-urbanistica richiesta dall’art 9 – bis, comma 1 bis del TU dell’edilizia.

Come sappiamo, sono soggetti a CILA (comunicazione di inizio lavori asseverata) valida ai sensi dell’art.6-bis del D.P.R. 380/2001, tutti gli interventi non riconducibili agli articoli 6, 10 e 22, vale a dire: nuova costruzione, ristrutturazione, manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo, manutenzione ordinaria, e cambio di destinazione d’uso.

Sembrerebbe quindi quasi impossibile poter riscontrare quale categoria di interventi debba essere assoggettata a CILA, in quanto i citati articoli contemplano l’intero novero degli interventi. Occorre perciò rifarsi all’impianto dell’attività edilizia libera che inizialmente prevedeva, in base alla Legge 73/2010, anche le opere di manutenzione straordinaria.

Conseguentemente all’abolizione dell’obbligo della comunicazione di inizio lavori (CIL) per l’esecuzione dei lavori di manutenzione ordinaria, si può affermare che nella CILA rientrino tutta una serie di interventi asseverati ricadenti nella manutenzione straordinaria, salvo però quelli per i quali è invece necessaria la SCIA. Comunque, anche in questo caso, così come per il mutamento di destinazione d’uso, occorre rifarsi alle norme regionali ed ai regolamenti urbanistici comunali.

Il nuovo comma 13 Ter dell’art 119 introdotto dall’art. 33, comma 1, lettera c) del DL 77 del 31.05.2021 stabilisce:

Gli interventi di cui al presente articolo, con esclusione di quelli comportanti la demolizione e ricostruzione degli edifici, costituiscono manutenzione straordinaria e sono realizzabili mediante comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA). Nella CILA sono attestati gli estremi del titolo abilitativo che ha previsto la costruzione dell’immobile oggetto d’intervento o del provvedimento che ne ha consentito la legittimazione ovvero è attestato che la costruzione è stata completata in data antecedente al 1° settembre 1967. La presentazione della CILA non richiede l’attestazione dello stato legittimo di cui all’ articolo 9-bis, comma 1- bis del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380. Per gli interventi di cui al presente comma, la decadenza del beneficio fiscale previsto all’ art. 49 del decreto del Presidente della Repubblica n 380 del 2001 opera esclusivamente nei seguenti casi: a) mancata presentazione della CILA; b) interventi realizzati in difformità dalla CILA; c) assenza dell’attestazione dei dati di cui al secondo periodo; d) non corrispondenza al vero delle attestazioni ai sensi del comma 14. Resta impregiudicata ogni valutazione circa la legittimità dell’immobile oggetto di intervento”.

Ne consegue che tutti gli interventi che accedono al Superbonus, esclusi quelli di demolizione e ricostruzione, potranno essere realizzati mediante la sola presentazione di CILA nella quale dovranno essere attestati solo gli estremi del titolo abilitativo che ha previsto la costruzione dell’immobile oggetto d’intervento o del provvedimento che ne ha consentito la legittimazione ovvero che la costruzione è stata completata in data antecedente al 1° settembre 1967.

Qualora si incorresse in mancata presentazione della CILA, interventi realizzati in difformità dalla CILA, assenza dell’attestazione dei dati o non corrispondenza al vero delle attestazioni, si prevede la decadenza del beneficio fiscale previsto all’ art. 49 del DPR n. 380/2001.

Resterà comunque impregiudicata ogni valutazione da parte del Comune circa la legittimità dell’immobile oggetto di intervento.

Ne consegue che il problema dello “stato di legittimità” del fabbricato è stato solo di fatto, posticipato, ben potendosi presentare casi di opere realizzate, con accesso all’agevolazione 110%, che successivamente vengono soggette a provvedimenti sanzionatori pesanti qualora riscontrate in toto o in parte realizzate su opere abusive e non sanabili tramite provvedimenti in sanatoria.

Andreana Hedges

Autore

Andreana Hedges

Amministratore Geo Network e Responsabile Divisione Formazione e Marketing

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