Superbonus, plusvalenza tassata anche quando i lavori sono condominiali

Anche quando i gli interventi sono effettuati a livello condominiale, le plusvalenze da Superbonus sono tassate a tutte gli effetti. I chiarimenti recentemente forniti dall’AdE.

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Le plusvalenze maturate a seguito della cessione di un immobile sono tassate nel caso in cui sia stato oggetto di interventi agevolati con il Superbonus. Ma cosa succede nel caso in cui i lavori edilizi siano stati eseguiti nel condominio e non nell’unità immobiliare venduta? A fornire le indicazioni del caso ci ha pensato l’Agenzia delle Entrate, attraverso la circolare n. 13 del 13 giugno 2024.

Ma entriamo nel dettaglio e analizziamo le indicazioni che sono state fornite.

Tassazione plusvalenze da Superbonus, le indicazioni ufficiali

La circolare 13/2024 dell’Agenzia delle Entrate fornisce alcune indicazioni sulla tassazione delle plusvalenze derivate da un immobile oggetto di interventi agevolati con il Superbonus. Il documento dell’AdE sottolinea molto chiaramente che:

Non rileva la tipologia d’interventi (trainanti o trainati) effettuati in relazione all’immobile oggetto di cessione; in altri termini, non occorre, ai fini della verifica della sussistenza del presupposto impositivo […], che sulla singola unità immobiliare siano stati effettuati anche interventi trainati, ma è sufficiente la circostanza che siano stati effettuati interventi ammessi al Superbonus sulle parti comuni dell’edificio di cui fa parte l’unità immobiliare ceduta a titolo oneroso.

La Legge di Bilancio 2024, dal 1° gennaio di quest’anno, ha introdotto una serie di novità per la determinazione delle plusvalenze che si vengono a generare in seguito alla cessione di un immobile che ha beneficiato delle agevolazioni del Superbonus 110%.

Nel caso in cui l’immobile in questione dovesse essere venduto entro dieci anni dalla conclusione degli interventi edilizi, salvo alcune eccezioni, la plusvalenza è tassabile.

Ma in cosa consiste la suddetta plusvalenza? È l’importo che si viene a determinare sottraendo dal prezzo di vendita dell’immobile quello che si è pagato per acquistarlo o costruirlo, a cui si devono aggiungere le spese inerenti.

Cosa succede in caso di ristrutturazione con il Superbonus

Quando un immobile è oggetto di una serie di interventi edilizi agevolati attraverso il Superbonus – indipendentemente che si sia optato per lo sconto in fattura o per la cessione del credito – si vengono a creare le seguenti situazioni:

  • nel caso in cui dovesse essere venduto entro 5 anni dalla conclusione dei lavori, non si terrà conto delle spese sostenute con il Superbonus;
  • nel caso in cui la vendita dovesse avvenire tra i 5 e i 10 anni dalla conclusione dei lavori, si dovrà tenere conto solo del 50% delle spese agevolate con il Superbonus.

I contribuenti, a questo punto, sono tenuti ad assoggettare la plusvalenza che si è venuta a creare a tassazione ordinaria o all’imposta sostitutiva del 26%.

Tassazione plusvalenza, i chiarimenti dell’AdE

La circolare n. 13 del 13 giugno 2024 dell’Agenzia delle Entrate ha esplicitamente chiarito che la plusvalenza riguarda esclusivamente la prima cessione dell’immobile. Sono interessati tutti i lavori edilizi agevolati con il Superbonus, indipendentemente dal soggetto che abbia effettuato gli interventi: il cedente o altri eventuali aventi diritto. Ma soprattutto non importa quale percentuale di detrazione sia spettata o la modalità attraverso la quale il contribuente ne abbia fruito. O, ancora, della tipologia di intervento realmente effettuato.

Alle regole che abbiamo visto fino a questo momento sono previste alcune eccezioni: la plusvalenza non è tassabile se l’immobile viene adibito ad abitazione principale del venditore o dei suoi familiari per la maggior parte del periodo compreso tra l’acquisto e la vendita.

Sono esenti, inoltre, dalle regole che abbiamo visto fino a questo momento i seguenti immobili;

  • quelli che sono stati acquisiti per successione;
  • quelli che, all’atto della cessione, siano stati acquisiti da meno di dieci anni.

E’ bene precisare, inoltre, che la tassazione riguarda unicamente la prima cessione a titolo oneroso che viene effettuata entro dieci anni dalla conclusione dei lavori. Non vengono coinvolte quelle successive.

Pierpaolo Molinengo

Autore

Pierpaolo Molinengo

Ho una laurea in materie letterarie. Ho iniziato ad occuparmi di Economia fin dal 2002, concentrandomi dapprima sul mercato immobiliare, sul fisco e i mutui, per poi allargare i miei interessi ai mercati emergenti ed ai rapporti Usa-Russia. Scrivo di attualità, tasse, diritto, economia e finanza.

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