Il mancato rispetto dei termini della comunicazione fine lavori all’ENEA, fa perdere il diritto alle agevolazioni previste dall’Ecobonus? La risposta è negativa: le agevolazioni non decadono. A ribadirlo è la Corte di Cassazione attraverso la sentenza n. 7657 del 21 marzo 2024.
Ricordiamo che la comunicazione fine lavori deve essere inviata all’ENEA entro 90 giorni. Benché questo sia un obbligo, se si supera questo termine, non si perde il diritto alla detrazione prevista dall’Ecobonus. L’Agenzia delle Entrate non può sollevare delle obiezioni nel caso in cui il contribuente voglia accedere all’agevolazione.
Ma entriamo nel dettaglio e cerchiamo di comprendere cosa sia accaduto.
Ecobonus, la comunicazione fine lavori
L’invio all’ENEA entro 90 giorni della comunicazione fine lavori è un obbligo. Ma non si perde il diritto a ottenere le agevolazioni previste dall’Ecobonus nel caso in cui si dovesse superare questo termine.
A prendere posizione in questo senso è stata la Corte di Cassazione con la sentenza n. 7657 del 21 marzo 2024. I giudici hanno ribadito che il semplice e solo mancato rispetto dei termini non può determinare la decadenza dell’agevolazione. Tra l’altro, nel caso preso in esame dalla Suprema Corte, la comunicazione c’era stata, anche se non era completa. Mancava, infatti, l’Attestato di Prestazione Energetica, che è stato allegato in un momento successivo.
Proprio per questo l’Agenzia delle Entrate non poteva negare il diritto alla detrazione. Tra l’altro nello stesso anno era stato cancellato l’obbligo di inviare l’APE per molte tipologie di interventi.
Il caso preso in esame dalla Corte di Cassazione
I giudici, in questa occasione, si sono mossi a seguito di una cartella esattoriale emessa nei confronti di un contribuente, il quale, nel corso del 2008, aveva provveduto ad inviare l’APE all’ENEA oltre i 90 giorni dalla fine dei lavori.
Il contribuente ha immediatamente impugnato l’atto e ha vinto in primo e in secondo grado. I giudici tributari, infatti, hanno sottolineato che:
L’onere di trasmettere all’ENEA, entro i 90 giorni dalla conclusione dei lavori, l’attestato di certificazione energetica, non costituisce adempimento necessario per potere usufruire della detrazione legata alle spese sostenute per la qualificazione energetica di edifici.
Ecobonus, il parere dell’Agenzia delle Entrate
L’Agenzia delle Entrate, invece, non condivideva il parere, ritenendo che il mancato invio costituiva un’omissione. Questa, a sua volta, avrebbe determinato la decadenza dell’agevolazione. La questione è, quindi, arrivata fino alla Corte di Cassazione.
A questo punto arriva un’ulteriore presa di posizione in favore del contribuente. I giudici della Suprema Corte hanno ribadito che dalla normativa in vigore non è possibile desumere la decadenza delle agevolazioni previste dall’Ecobonus nel caso in cui non dovesse essere rispettato il termine massimo di novanta giorni previsto dalla normativa per inviare la comunicazione direttamente all’ENEA. La decadenza delle agevolazioni non può essere dedotta nemmeno dalle altre disposizioni, né da quanto contenuto all’interno dell’articolo 4 del DM 19 febbraio 2007, attraverso il quale è stato introdotto l’obbligo:
In ragione del fatto che di per sé l’espressione ivi adoperata, secondo cui i soggetti che intendono avvalersi della detrazione relativa alle spese per gli interventi di cui all’art. 1, commi 1 e 2, del decreto medesimo, cioè di riqualificazione energetica degli edifici, sono “tenuti” a trasmettere all’ENEA i dati relativi ai lavori eseguiti, senza che alcuna comminatoria espressa di decadenza sia stata stabilita da detta norma, non è sufficiente a determinare un’ipotesi di decadenza, che deve tassativamente evincersi quantomeno in via d’interpretazione sistematica della normativa primaria e secondaria in ragione della finalità per la quale l’adempimento è prescritto.
Ecobonus: la comunicazione all’Enea ha semplici fini statistici
La Corte di Cassazione ha aggiunto che, ormai, è diventato palese che l’obbligo di inviare la comunicazione dall’Enea per l’Ecobonus ha un semplice fine statistico.
Come è stato espressamente previsto:
In sede di normativa di rango primario, dal successivo art. 16, comma 2– bis del d. l. 4 giugno 2013, n. 63, in materia di proroga delle detrazioni spettanti in relazione ai costi sostenuti per interventi di riqualificazione energetica, con riferimento alla quale la stessa Agenzia delle entrate, con la Risoluzione n. 46/E del 18 aprile 2019, ha escluso che l’omessa o tardiva comunicazione potesse comportare il diniego di riconoscimento della detrazione.
La Corte di Cassazione, in estrema sintesi, ha dato torto all’Agenzia delle Entrate e alla cartella esattoriale inviata nel 2008. Secondo i giudici, ormai, è diventato evidente che la comunicazione nell’ambito della detrazione per ristrutturazione per gli interventi di risparmio energetico non serve per poter accedere alle detrazioni previste dall’Ecobonus. Queste informazioni, tra l’altro, sono riportate anche nelle istruzioni allegate alla dichiarazione dei redditi.
Per quanto riguarda l’Ecobonus, invece, attraverso le stesse istruzioni è stato chiarito che l’invio della comunicazione è necessaria. Nel caso in cui questa operazione non sia stata effettuata è possibile utilizzare la remissione in bonis, che permette di inviare la comunicazione mancante entro i termini di scadenza per l’invio del Modello Redditi PF.
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