Pergotenda, quando può essere costruita in edilizia libera

Il Consiglio di Giustizia Amministrativa della Sicilia fornisce alcuni chiarimenti sulla pergotenda e sulla possibilità di costruirla in edilizia libera.

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Il montaggio di una pergotenda può essere effettuato in edilizia libera? A rispondere a questa domanda ci ha pensato il Consiglio di Giustizia Amministrativa della Regione Sicilia. Fornendo, tra l’altro, l’elenco dei requisiti necessari per poter essere considerata come tale.

Tra i molti ricorsi amministrativi che sono andati ad ingolfare, nel corso degli anni, la macchina amministrativa dei tribunali e che hanno come oggetto gli abusi edilizi, tra gli argomenti più discussi ci sono le cosiddette strutture leggere. Tra queste rientrano i seguenti manufatti:

  • gazebo;
  • tettoie;
  • verande;
  • pergolati;
  • pergotende.

Proprio per le loro caratteristiche, i requisiti amministrativi da soddisfare per questi elementi possono rientrare in diversi regimi edilizi.

Il Tribunale interviene sulla pergotenda

La giurisprudenza, sostanzialmente, si muove su un principio ben preciso per inquadrare il titolo abilitativo necessario per le strutture leggere. Per decidere quale sia necessario chiedere (o anche se lo stesso non serva affatto) è necessario prendere in considerazione:

  • l’amovibilità;
  • le dimensioni;
  • la funzionalità;
  • la natura dei materiali che sono stati utilizzati.

Questi elementi sono stati ribaditi dalla sentenza n. 131 del 23 febbraio 2024 del Consiglio di Giustizia Amministrativa della Regione Siciliana. Documento importante, perché permette di fare il punto della situazione su un particolare elemento edilizio: la pergotenda.

Il caso, sostanzialmente, ha preso il via da un’ingiunzione a demolire emessa da un Comune, che è stata successivamente confermata dai giudici di primo grado. La decisione è stata contestata dal ricorrente, che ha sostenuto che la questione oggetto della lite consiste, sostanzialmente, nell’inquadramento del manufatto in esame, ossia una pergotenda. Questa rientrerebbe nella categoria dell’attività di edilizia libera. Al massimo potrebbe rientrare tra quelle per le quali è richiesta una semplice segnalazione (la Scia)

Edilizia libera e pergotenda

Il Consiglio di Giustizia Amministrativa della Regione Siciliana ha ribadito che in materia edilizia, perché un manufatto possa rientrare nella categoria della pergotenda caratterizzata dal regime di edilizia libera, non si deve prendere in considerazione in via preliminare la struttura in sé. Ma la tenda, che deve essere un elemento di protezione dal sole o dagli elementi atmosferici. La struttura, in altre parole, deve essere considerata come un mero elemento accessorio, che serve a sostenere la tenda, anche nella sua estensione.

Già in precedenza le Sezioni Unite del Consiglio di Giustizia Amministrativa della Regione Siciliana sono intervenute su questo argomento. Con il parere n. 573/2022 avevano chiarito i requisiti che dovesse avere la pergotenda per poter rientrare nel regime previsto dall’articolo 6 del DPR n. 380/2001 (Testo Unico Edilizia). Ossia in quello di edilizia libera.

Cosa prevede la giurisprudenza

La giurisprudenza, che si è consolidata nel tempo, ritiene che la pergotenda:

  • da un punto di vista strettamente fattuale, la struttura deve essere destinata a rendere vivibili gli spazi esterni delle unità abitative. Deve essere installabile per soddisfare delle esigenze non precarie;
  • dal punto di vista giuridico, l’installazione di una pergotenda non è un’opera soggetta al rilascio del titolo abilitativo. Ai sensi degli articoli 3 e 10 del DPR n. 380/2001, infatti, sono soggetti al rilascio del permesso di costruire solo gli interventi di nuova costruzione, che comportino una trasformazione edilizia ed urbanistica del territorio stesso;
  • perché il manufatto possa essere considerato una pergotenda è necessario che la res principale sia costituita, appunto, da una tenda. Questa deve essere un elemento di protezione dal sole e dai vari agenti atmosferici;
  • la tenda deve essere realizzata in un materiale retrattile;
  • gli elementi di copertura e di chiusura devono essere costituiti da una tenda. Questa deve essere costituita da un materiale privo di consistenza e di rilevanza che lo possano connotare come un componente edilizio di copertura.

Sostanzialmente perché una pergotenda possa essere considerata in edilizia libera deve essere costituita da una struttura leggera. Deve soddisfare delle esigenze non precarie, che siano solo funzionali ad una migliore vivibilità degli spazi esterni di un’unità già esistente.

Il caso preso in esame

Nel caso preso in esame dal Consiglio di Giustizia Amministrativa della Regione Siciliana il manufatto non viene utilizzato per le finalità previste dalla pergotenda. Non è un elemento funzionale alla protezione dal sole, dagli agenti atmosferici e funzionale ad una migliore vivibilità degli spazi esterni di un immobile. Sostanzialmente serve ad ampliare la superficie dell’attività commerciale e, soprattutto, non risulta di agevole rimozione.

Questo significa che non può essere ritenuto come un semplice elemento accessorio. È, infatti, costituito da

  • una vera e propria struttura metallica infissa al suolo, con copertura a tenda;
  • una struttura ombreggiante in plexiglass fissata al solaio di copertura;
  • risulta essere una struttura importante e solida.

Per questo viene confermato l’ordine di demolizione.

Pierpaolo Molinengo

Autore

Pierpaolo Molinengo

Ho una laurea in materie letterarie. Ho iniziato ad occuparmi di Economia fin dal 2002, concentrandomi dapprima sul mercato immobiliare, sul fisco e i mutui, per poi allargare i miei interessi ai mercati emergenti ed ai rapporti Usa-Russia. Scrivo di attualità, tasse, diritto, economia e finanza.

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