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Con la circolare n. 24/E dell’8 agosto 2020 l’Agenzia ha fornito diversi chiarimenti in merito alla fruibilità del superbonus 110% introdotto dall’ormai noto Decreto Rilancio. In particolare, la Circolare riconosce la possibilità di accedere alla detrazione fiscale al 110% anche per le spese accessorie ai vari interventi, siano essi trainanti e non, ed è stata disposta una lista delle spese tecniche detraibili.

Potranno essere portate in detrazione le spese sostenute per l’acquisto dei materiali, la progettazione e le altre spese professionali connesse, comunque richieste dal tipo di lavori.

A condizione che gli interventi vengano poi effettivamente realizzati, rientrano tra le spese agevolabili anche l’effettuazione di perizie e sopralluoghi e le spese preliminari di progettazione, ispezione e prospezione.

Saranno poi oggetto di detrazione al 110% anche altre eventuali spese strettamente collegate alla realizzazione degli interventi, fra queste:

  • le spese relative all’installazione di ponteggi;
  • le spese relative allo smaltimento dei materiali rimossi per eseguire i lavori;
  • l’imposta sul valore aggiunto qualora non ricorrano le condizioni per la detrazione:
  •  l’imposta di bollo e i diritti pagati per la richiesta dei titoli abilitativi edilizi;
  • la tassa per l’occupazione del suolo pubblico pagata dal contribuente per poter disporre dello spazio insistente sull’area pubblica necessario all’esecuzione dei lavori.

La concessione del superbonus 110% è prevista, comunque, solo per spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021 e nell’intervallo di tempo entro il quale viene fatto l’intervento trainante che giustifica la maxi-detrazione.

La circolare dell’Agenzia delle Entrate entra anche nel merito di come si individua il periodo d’imposta in cui imputare le spese:

  • per le persone fisiche (compresi gli esercenti arti e professioni e gli enti non commerciali) si fa riferimento alla data dell’effettivo pagamento (criterio di cassa), indipendentemente dalla data di avvio degli interventi;
  • per le imprese individuali e le imprese minori di cui all’art. 66 del TUIR si fa riferimento alle spese da imputare al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2020 o al 31 dicembre 2021, indipendentemente dalla data di avvio degli interventi cui le spese si riferiscono e indipendentemente dalla data dei pagamenti (criterio di competenza);
  • per le spese sostenute da soggetti diversi, relative ad interventi sulle parti comuni degli edifici bisogna tener conto della data di effettuazione del bonifico da parte del condominio, indipendentemente dalla data di versamento della rata condominiale da parte del singolo condomino.
Avv. Francesca Micheli

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Avv. Francesca Micheli

Francesca Micheli è avvocato del foro della Spezia. Esperta in diritto civile, della famiglia e delle successioni ha svolto negli anni numerosi corsi di formazione e convegni presso ordini professionali sia in aula che in modalità webinar, oltre a svolgere la libera professione nel proprio foro di appartenenza.

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