L’IMPOSTA DI REGISTRO DELLA SCRITTURA PRIVATA DI RICONOSCIMENTO DI DEBITO: IL PUNTO DELLE SEZIONI UNITE DELLA CORTE DI CASSAZIONE

Finalmente chiarito: si paga soltanto l’imposta fisso di registro sul riconoscimento di debito e solo in caso d’uso della scrittura

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Con la sentenza n. 7682 del 16 marzo 2023 la Corte di Cassazione a Sezioni Unite si è definitivamente pronunciata sulla corretta applicazione dell’imposta di registro alla scrittura privata contenente il riconoscimento di debito.

In giurisprudenza ed in dottrina erano sorti alcuni contrasti  circa la tassazione della scrittura avente ad oggetto il riconoscimento da parte di un soggetto di essere tenuto ad una determinata prestazione nei confronti di un altro soggetto.

Secondo un primo orientamento, la ricognizione di debito sarebbe soggetta ad imposta di registro nella misura proporzionale del 3% ai sensi dell’art. 9 Tariffa Parte Prima del Testo Unico sull’Imposta di Registro, in quanto atto a contenuto patrimoniale ricadente nell’ipotesi residuale di cui alla predetta Tariffa.

Un altro orientamento più recente ha sostenuto che, trattandosi di un negozio di accertamento, la ricognizione di debito sconterebbe l’imposta proporzionale dell’1% prevista per gli atti dichiarativi ex art. 3 Tariffa Parte Prima TUR.

Da ultimo, infine, è stato sostenuto che il riconoscimento di debito è una mera dichiarazione di scienza improduttiva di fatti giuridici nuovi per cui deve essere tassata con l’imposta di registro fissa ai sensi dell’art. 11 Tariffa Parte Prima TUR, in quanto atto non avente contenuto patrimoniale.

A causa dei suddetti contrasti giurisprudenziali la questione è stata rimessa alle Sezioni Unite della Corte di Cassazione che, con la pronuncia in commento, ha aderito all’ultima delle tesi sopra esposte ed ha affermato che “la scrittura che abbia carattere meramente ricognitivo di situazione debitoria certa, non avendo per oggetto prestazione a contenuto patrimoniale, è soggetta ad imposta di registro in misura fissa solo in caso d’uso”.

Dott.ssa Barbara Bosso de Cardona

Autore

Dott.ssa Barbara Bosso de Cardona

Laurea in giurisprudenza vecchio ordinamento, pratica legale e pratica notarile, corso di specializzazione in diritto successorio e diritti societario presso la Scuola del Consiglio Notarile di Napoli, Scuola di Alta Formazione sul Giudizio Tributario presso Wolters Kluwer Ipsoa

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