Superbonus e congruità dei prezzi: le istruzioni dell’Agenzia delle Entrate

Con una recente risposta ad un interpello, l’Agenzia delle Entrate è intervenuta sulla verifica della congruità dei prezzi del superbonus.

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Quando deve essere effettuata la verifica della congruità dei prezzi dei lavori effettuati usufruendo delle agevolazioni del Superbonus? L’operazione deve essere obbligatoriamente effettuata prendendo come riferimento la data nella quale sono state sostenute le spese. A chiarirlo è stata l’Agenzia delle Entrate, che ha fornito alcune indicazioni in merito all’interno della risposta all’interpello n. 1 del 5 gennaio 2024.

Quali indicazioni vengono fornite direttamente dall’AdE? In altre parole i tecnici abilitati sono tenuti ad asseverare il rispetto dei requisiti previsti dalla normativa e la congruità delle spese che sono state sostenute per effettuare gli interventi agevolati.  Nel caso in cui i massimali non siano stati indicati all’interno di un apposito decreto dell’allora Ministero della Transizione Ecologica, come riferimento dovranno essere presi i prezzari aggiornati alla data nella quale sono state sostenute le spese.

Se, invece, il contribuente ha optato per lo sconto in fattura, come riferimento dovrà essere presa la data nella quale è stato emesso il documento.

Superbonus: la verifica della congruità dei prezzi

L’Agenzia delle Entrate, attraverso la risposta fornita all’interpello n. 1 del 5 gennaio 2024, ha fornito alcuni chiarimenti interpretativi relativi al Superbonus.

L’AdE, sostanzialmente, ha preso posizione sugli importi che devono essere presi in considerazione nel momento in cui si effettuano le verifiche di congruità dei prezzi. Ricordiamo che questa operazione deve essere effettuata da dei tecnici abilitati. Questi si devono basare direttamente su quanto è stato stabilito attraverso i commi 1, 2 e 3 dell’articolo 119 del Decreto Rilancio.

L’intervento dell’Agenzia delle Entrate prende il via da un quesito posto da un istante: un condominio ha intenzione di effettuare degli interventi trainanti riguardanti la sostituzione di finestre e persiane ad arco. Queste particolari finestre non risultavano essere presenti all’interno del prezziario regionale nel momento in cui prendevano il via gli interventi. Non erano presenti nemmeno al raggiungimento del Primo SAL (stato di avanzamento dei lavori). Le finestre sono state introdotte nel prezziario in un momento successivo, ma, comunque vada, prima che i lavori venissero conclusi.

A questo punto la domanda che ha posto l’istante è la seguente: quale data deve essere presa a riferimento per effettuare la verifica della congruità dei prezzi?

Nel dare una risposta al quesito, l’Agenzia delle Entrate ha richiamato il quadro normativo di riferimento e ha ricordato i principali documenti di prassi. I tecnici, incaricati di effettuare l’asseverazione, devono effettuare l’operazione facendo riferimento ai valori che sono inseriti all’interno dei prezziari nel momento in cui sono state sostenute le spese.

Cosa cambia con lo sconto in fattura

Stando alle indicazioni fornite dall’Agenzia delle Entrate, a questo punto, la verifica della congruità dei prezzi dei lavori svolti per il superbonus vale la data nella quale sono stati effettuati. In linea di principio questo significa che per effettuare questa operazione è necessario fare riferimento ai valori che sono stati inseriti all’interno del Decreto n. 75 del 14 febbraio 2022 del MITE.

I tecnici hanno a disposizione una valida alternativa: prendere in considerazione i prezziari regionali, che erano in vigore nel momento in cui venivano sostenute le spese.

A fornire ulteriori chiarimenti ci hanno pensato la Circolare n. 24 dell’8 agosto 2020 e la Circolare n. 30 del 22 dicembre 2020, nelle quali viene spiegato che le spese si intendono sostenute nel momento in cui viene effettuato il pagamento.

Il documento di prassi ha sottolineato, comunque, che “in caso di sconto integrale in fattura (e, dunque, in assenza di un pagamento), occorre fare riferimento alla data di emissione della fattura da parte del fornitore.

In altre parole, per verificare la congruità dei prezzi dei lavori svolti in relazione al Superbonus è possibile fare riferimento al prezzario in vigore nel momento in cui è stata sostenuta la spesa o quando viene emessa la fattura, qualora il contribuente abbia deciso di optare per fruire dell’agevolazione in questo modo.

Pierpaolo Molinengo

Autore

Pierpaolo Molinengo

Ho una laurea in materie letterarie. Ho iniziato ad occuparmi di Economia fin dal 2002, concentrandomi dapprima sul mercato immobiliare, sul fisco e i mutui, per poi allargare i miei interessi ai mercati emergenti ed ai rapporti Usa-Russia. Scrivo di attualità, tasse, diritto, economia e finanza.

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