SAL Superbonus: 30% entro il 31 dicembre

Con la scadenza ormai alle porte ribadiamo le ultime delucidazioni: i S.A.L corretti sono fondamentali per accedere alle detrazioni Superbonus, Sisma ed Ecobonus.

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Il 31 dicembre 2021 è ormai alle porte e si rende dunque necessario prestare particolare attenzione alla programmazione dei SAL relativi ai lavori ammessi al Superbonus 110%.

Come sappiamo, l’art.121 del D.L. n. 34/2020 ha introdotto la possibilità per il contribuente che sostiene spese per interventi edilizi di optare per uno sconto in fattura sul corrispettivo dovuto o, in alternativa, per una cessione del relativo credito verso altri soggetti, inclusi gli istituti di credito; fermo restando l’ordinaria possibilità di detrarre direttamente in dichiarazione dei redditi l’importo della spesa sostenuta.

Il presupposto per il diritto alla detrazione è costituito dall’effettivo sostenimento della spesa e, all’interno di un anno di imposta, la detrazione è calcolata sull’importo sostenuto nell’anno. Nel caso in cui, il contribuente decida invece di optare per la cessione del relativo credito, quest’ultima seguirà il medesimo criterio valido per la diretta detrazione: sarà cedibile esclusivamente l’importo sostenuto.

Per gli interventi di superbonus, di cui all’art.119 del DL 34/2020, l’opzione può essere effettuata in relazione a ciascuno stato di avanzamento dei lavori (c.d. SAL) che, con riferimento ai soli interventi ammessi al superbonus, non possono essere più di due per ciascun intervento complessivo. Il primo stato di avanzamento, inoltre, deve riferirsi ad almeno il 30%.

In materia, l’Agenzia delle Entrate, Direzione Regionale del Veneto, con la Risposta n. 907-1595/2021, ha fornito due importanti delucidazioni:

  • è consentito splittare i lavori sismici da quelli di efficientamento energetico ai fini del calcolo dei SAL, dunque il Sismabonus 110% gode contabilmente di una vita autonoma rispetto all’Ecobonus 110%; il che comporta la sostanziale possibilità, a titolo di esempio, di sostenere solo lavori sismici nel 2021, raggiungendo il 30% del Sal, posticipando invece le opere di efficientamento energetico nel 2022;
  • il SAL è un documento contabile redatto dal Direttore Lavori, su carta libera (art. 14, comma 1, lettera d), decreto del Ministero Infrastrutture e Trasporti n. 49/2018), che riassume tutte le lavorazioni e tutte le somministrazioni eseguite dall’appalto fino alla sua redazione, precisandone il corrispettivo maturato, gli acconti già corrisposti (pari a zero in caso di applicazione dello sconto in fattura se si tratta del primo SAL), l’ammontare dell’acconto da corrispondere, sulla base della differenza tra le prime due voci.

Non sussiste, però, la possibilità per i contribuenti di poter sommare gli importi sostenuti a cavallo di due anni al fine di poter raggiungere la percentuale richiesta dalla norma e, in questo modo, procedere con la relativa cessione del credito.

Pertanto, se per le spese sostenute nell’anno 2021 non si arriva alla percentuale richiesta dalla normativa (30%), l’unica soluzione per non perdere la quota sostenuta nell’anno è la diretta detrazione in dichiarazione dei redditi. La cessione del credito potrà, comunque, essere effettuata per il restante importo di spesa che verrà sostenuto nell’anno 2022.

Ne consegue che, per i lavori che al 31 dicembre 2021 non raggiungeranno almeno il 30% dell’importo complessivo, i contribuenti non potranno optare per una delle due opzioni alternative ma andare solo in detrazione diretta.

Andreana Hedges

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Andreana Hedges

Amministratore Geo Network e Responsabile Divisione Formazione e Marketing

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