Il 2024 porterà una serie di novità per i bonus edilizi e per il superbonus. Se da un lato le varie agevolazioni messe in campo negli ultimi anni hanno messo a dura prova i conti pubblici, è pur vero che hanno contribuito a far ripartire i cantieri e il mercato del lavoro. Sicuramente quello che farà discutere con il nuovo anno è la tassazione sulle plusvalenze generate dalla vendita di un immobile ristrutturato.
La domanda che i contribuenti si pongono a questo punto è la seguente: quanto dovranno pagare, nel momento in cui viene venduto il proprio immobile? E soprattutto, la novità va a colpire interamente e completamente quanti abbiano beneficiato delle agevolazioni derivate dal superbonus?
Iniziamo con il rispondere alla prima domanda: le eventuali plusvalenze generate dalla vendita di un immobile verranno tassate con un’aliquota pari al 26%. Ma entriamo nel dettaglio e scopriamo quali sono le novità introdotte dalla Legge di Bilancio 2024.
Plusvalenze Superbonus tassate al 26%
Tra le norme che sono contenute all’interno della Legge di Bilancio 2024 compare una nuova tassa. La nuova imposta andrà a colpire direttamente le plusvalenze generate dalle cessioni di immobili agevolati con il Superbonus.
Ad introdurre questa novità è l’articolo 18, il quale ha previsto che per gli immobili ristrutturati usufruendo delle agevolazioni al 110% del Superbonus siano previste delle modifiche agli articoli 67, comma 1 e 68, comma 1 del TUIR. Nello specifico viene previsto un ampliamento dei casi nei quali si viene a generare una plusvalenza quando vengono ceduti.
Cosa si viene a verificare nello specifico? Dal 1° gennaio 2024, nel caso in cui un determinato immobile sia stato oggetto di una riqualificazione al 110%, quando dovesse essere ceduto prima dei dieci anni dalla fine dei lavori si viene a generare una plusvalenza. Che dovrà essere calcolata prendendo in considerazione il maggior valore dell’immobile determinato dai lavori di ristrutturazione.
Rimangono esclusi da questa regola gli edifici che sono stati acquisiti per successione e quelli adibiti a prima abitazione.
Nella nuova norma, inoltre, viene esplicitamente specificato che nel caso in cui:
- gli interventi sono stati conclusi da meno di cinque all’atto della vendita. I costi deducibili effettuati nel corso degli interventi agevolati non concorrono a determinare la plusvalenza;
- i lavori sono stati terminati da più di cinque anni all’atto della vendita. In questo caso non si dovrà tenere conto del 50% di queste spese per determinare la plusvalenza. In altre parole servono per abbattere in parte le tasse da versare.
Questa norma coinvolge gli immobili per i quali le agevolazioni ottenute grazie al Superbonus 110% sono arrivate come sconto in fattura.
Alle plusvalenze che si vengono a determinare in questo modo è necessario applicare un’imposta sostitutiva dell’Irpef del 26%.
Cosa prevede la norma
Volendo entrare nello specifico, la Legge di Bilancio 2024 apporta delle modifiche direttamente all’articolo 67 del TUIR. Al comma 2 lett b) attualmente considera come redditi diversi:
le plusvalenze realizzate mediante cessione a titolo oneroso di beni immobili acquistati o costruiti da non più di cinque anni, esclusi quelli acquisiti per successione e le unità immobiliari urbane che per la maggior parte del periodo intercorso tra l’acquisto o la costruzione e la cessione sono state adibite ad abitazione principale del cedente o dei suoi familiari, nonché, in ogni caso, le plusvalenze realizzate a seguito di cessioni a titolo oneroso di terreni suscettibili di utilizzazione edificatoria secondo gli strumenti urbanistici vigenti al momento della cessione In caso di cessione a titolo oneroso di immobili ricevuti per donazione, il predetto periodo di cinque anni decorre dalla data di acquisto da parte del donante.
Nello specifico, dopo la lettera b, viene aggiunto:
b-bis) le plusvalenze realizzate mediante cessione a titolo oneroso di beni immobili, in relazione ai quali il cedente o gli altri aventi diritto abbiano eseguito gli interventi agevolati di cui all’articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, che si siano conclusi da non più di dieci anni all’atto della cessione, esclusi gli immobili acquisiti per successione e quelli che siano stati adibiti ad abitazione principale del cedente o dei suoi familiari per la maggior parte dei dieci anni antecedenti alla cessione o, qualora tra la data di acquisto o di costruzione e la cessione sia decorso un periodo inferiore a dieci anni, per la maggior parte di tale periodo.