LA RIFORMA DELLA VOLONTARIA GIURISDIZIONE:
Tra le tante novità introdotte dalla c.d. Riforma Cartabia estrema rilevanza assume la competenza alternativa attribuita ai notai nei procedimenti di volontaria giurisdizione dove è ora prevista la possibilità per tutori ed amministratori di sostegno di rivolgersi al Notaio per le necessarie autorizzazioni per atti di straordinaria amministrazione riguardanti la compravendita di beni e diritti degli assistiti.
Nello specifico, le parti possono scegliere se rivolgersi al giudice oppure allo stesso notaio incaricato di redigere l’atto di compravendita.
Nel caso in cui si opti per questa soluzione alternativa, il notaio deve verificare, al pari di come farebbe l’autorità giudiziaria, se l’atto da compiere appare di necessità o utilità evidente nell’interesse della persona incapace o in relazione ai beni ereditari e determina, altresì, le cautele da adottare per il reimpiego delle somme riscosse per effetto dell’atto autorizzato.
Il notaio che, valutati positivamente i suddetti presupposti, autorizza il compimento dell’atto deve darne comunicazione alla Cancelleria del Tribunale e al Pubblico Ministero presso il Tribunale che sarebbe stato competente a emettere il provvedimento.
Trascorsi venti giorni senza che sia stato proposto reclamo, l’autorizzazione acquista efficacia per cui solo dopo il decorso di detto termine potrà essere stipulato il relativo atto.
Attraverso tale sistema si crea, dunque, un “doppio binario” che consente di snellire la procedura e le tempistiche dei procedimenti di volontaria giurisdizione, facendo salve le garanzie di imparzialità e terzietà che vengono assicurate dalla presenza del notaio pubblico ufficiale.