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di Francesca Micheli

Come abbiamo già avuto modo di approfondire, il comma 1 dell’art.564 c.c prevede che “Il legittimario che non ha accettato l’eredità col beneficio d’inventario non può chiedere la riduzione delle donazioni e dei legati, salvo che le donazioni e i legati siano stati fatti a persone chiamate come coeredi, ancorché abbiano rinunziato all’eredità. Questa disposizione non si applica all’erede che ha accettato col beneficio d’inventario e che ne è decaduto”.

Se quindi il chiamato all’eredità non accetta in forma beneficiata bensì accetta in forma semplice oppure, addirittura in forma tacita (ad esempio promuovendo la stessa azione di riduzione), egli potrà rifarsi solo sui beni dei coeredi dovendo rinunciare ad aggredire legati (fatti a favore di soggetti diversi dai coeredi) e donazioni fatte a favore di terzi. Potrà invece aggredire i beni lasciati per testamento o per donazione ai coeredi.

Ma siamo sicuri che la questione è così semplice come sembra?

A complicare la situazione una sentenza di Cassazione civile sez. II, la n. 22632 del 03 ottobre 2013.

Questa la massima: In tema di azione di riduzione, qualora il legittimario, ai sensi dell’art. 564 cod. civ., non possa aggredire la donazione più recente a favore di un non coerede per aver accettato l’eredità senza beneficio d’inventario, egli non può aggredire la donazione meno recente a favore del coerede, se non nei limiti in cui risulti dimostrata l’insufficienza della donazione più recente a reintegrare la quota di riserva, non potendo ricadere le conseguenze negative del mancato espletamento di quell’onere su soggetti estranei

E allora non solo non si possono aggredire le donazioni fatte a favore di terzi; non si possono aggredire, se precedenti in ordine di tempo rispetto a donazioni fatte a terzi, nemmeno quelle fatte ai coeredi, se non si prova che, comunque, la riduzione della donazione più recente a favore del terzo, se anche fosse stata esperibile,  non sarebbe stata sufficiente a coprire la quota di riserva dell’attore.

La realtà di chi agisce in riduzione senza accettazione beneficiata quindi è ben più complessa di come sembra: l’impossibilità di agire nei confronti dei terzi non gli lascia infatti libertà nell’ azione contro i coeredi bensì rischia di ridurre notevolmente la sua pretesa ereditaria.

Avv. Francesca Micheli

Autore

Avv. Francesca Micheli

Francesca Micheli è avvocato del foro della Spezia. Esperta in diritto civile, della famiglia e delle successioni ha svolto negli anni numerosi corsi di formazione e convegni presso ordini professionali sia in aula che in modalità webinar, oltre a svolgere la libera professione nel proprio foro di appartenenza.

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