Superbonus: quando si può ricorrere ancora alla cessione del credito

In deroga alle ultime disposizioni di legge, per il Superbonus è ancora possibile accedere alla cessione del credito e allo sconto in fattura. Ecco quando è possibile farlo.

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La cessione del credito e il superbonus sono al centro delle discussioni che si sono tenute alla Commissione V Finanze che si è tenuta alla Camera. Al centro del dibattito c’è un tema particolare, ossia la deroga al blocco alle opzioni alternative (ossia lo sconto in fattura e la cessione del credito). Che è stato introdotto attraverso dall’articolo 2, comma 3-bis del Decreto Legge n. 11/2023.

Attraverso un’interrogazione con risposta immediata è stato richiesto se, entro lo scorso 30 giugno 2023 non fosse stato raggiunto il SAL al 60% per gli edifici condominiali, la deroga sia, comunque vada, prevista. A finire al centro dell’attenzione sono gli immobili la cui prevalenza risulti essere riferibile agli IACP.

Immobili IACP: le aliquote di detrazione del Superbonus

Prima di procedere è necessario sottolineare che per i condomini, la cui proprietà si in prevalenza da attribuire agli IACP, il superbonus si applica rispettando le seguenti regole:

  • quando alla data del 30 giugno 2023 siano stati effettuati dei lavori per almeno il 60% dell’intervento complessivo. A prevederlo è l’articolo 119, comma 9, lettera d) e comma 8-bis del Decreto Legge n. 34/2020;
  • per gli immobili che al 30 giugno 2023 non sia stata realizzata la condizione del raggiungimento del 60% al 30 giugno 2023, il superbonus viene applicato così come previsto dalla circolare n. 13/E del 13 giugno 2023 dell’Agenzia delle Entrate.

Ad essere stata richiamata dal sottosegretario Lucia Albano è proprio la circolare dell’AdE. Il documento, infatti, ha richiamato esplicitamente i chiarimenti forniti attraverso la precedente circolare n. 24/E dell’8 agosto 2020. Facendo riferimento agli interventi che sono stati effettuati negli edifici condominiali – sempre quando ci la proprietà dell’immobile sia riferibile agli IACP – il condominio ha la possibilità di fruire della detrazione al 110% per spese sostenute fino al 2023. Purché entro il 30 giugno 2023 sia stato effettuato almeno il 60% dell’intero intervento.

Nel caso in cui quest’ultima condizione non si dovesse essere realizzata, si dovrà andare ad applicare, per gli interventi che sono stati effettuati sugli edifici condominiali, la disciplina che è prevista al comma 8-bis, primo periodo, dell’articolo 119.

Gli interventi ammessi negli IACP

Quali sono, a questo punto, gli interventi ammessi sugli edifici condominiali. Dove la proprietà sia riferibile principalmente agli IACP e nel caso in cui non si realizzi la condizione del 60% dell’intervento complessivo entro il 30 giugno 2023. Vediamo nel dettaglio:

  • nel caso in cui dovessero ricorrere le condizioni che sono state previste all’interno dell’articolo 1, comma 894, lettere b) e c) della Legge di Bilancio 2023 dovranno essere applicare le disposizioni che erano in vigore prima dell’introduzione dell’articolo 119, comma 8-bis, primo periodo. A questo punto l’aliquota che dovrà essere applicata risulta essere pari al 110% per le spese che sono state sostenute entro il 31 dicembre 2023. La detrazione scende al 70% per gli interventi sostenuti nel corso del 2024 e al 65% per quelli che verranno sostenuti nel 2025;
  • nel caso in cui non dovesse ricorrere quanto previsto all’interno dell’articolo 1, comma 894, lettere  b) e c), della Legge di Bilancio 2023 la detrazione che spetta è al 110% per gli interventi effettuati entro il 31 dicembre 2022, al 90% per quelli effettuati entro il 31 dicembre 2023. Le agevolazioni scendono al 70% per i lavori effettuati nel corso del 2024 e al 65% per quelli che vengono sostenuti nel corso del 2025.

Via libera alla cessione del credito

È possibile esercitare, inoltre, l’opzione per lo sconto in fattura e per la cessione del credito. Come spiega direttamente il MEF a prevederlo è l’articolo 2, comma 3-bis del Decreto legge n. 11/2023, che ha confermato questa possibilità in deroga al blocco generalizzato. Deve essere rispettata, comunque vada, una sola condizione. Che lo sconto in fattura e la cessione del credito risultino essere già costituiti al 17 febbraio 2023, quando è entrato in vigore il Decreto Legge n. 11/2023.

Questa deroga si applica anche quando, alla data del 30 giugno 2023, non siano stati realizzati interventi in misura pari ad almeno il 60% dell’intervento complessivo.

Sostanzialmente, quindi, alcune categorie di contribuenti possono beneficiare di una deroga al blocco generalizzato delle opzioni. L’agevolazione di potrà andare ad applicare alle spese che questi soggetti hanno sostenuto, indipendente dalle aliquote di detrazioni che spettano.

Pierpaolo Molinengo

Autore

Pierpaolo Molinengo

Ho una laurea in materie letterarie. Ho iniziato ad occuparmi di Economia fin dal 2002, concentrandomi dapprima sul mercato immobiliare, sul fisco e i mutui, per poi allargare i miei interessi ai mercati emergenti ed ai rapporti Usa-Russia. Scrivo di attualità, tasse, diritto, economia e finanza.

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