Se il SUPER BONUS va a 110 Km/h, la Soprintendenza quanto è disposta a correre?

.. il caso dell’applicazione del cappotto termico mantenendo il solito colore dei prospetti originari …

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Alessio Tesconi

Se da un lato lo Stato spinge sull’acceleratore mettendo in campo una riforma che potrebbe consentire una ripresa del comparto delle costruzioni, dal lato opposto ricompare l’eterno “dualismo” tra la disciplina urbanistica e quella paesaggistica. 
Il tutto deriva da un “amore mai sbocciato”  tra i ministeri competenti, il MIT ed il MIBACT, che spesso li vede agli antipodi nelle varie definizioni, glossari e percorsi in sanatoria.

Nessuno vuole mettere in discussione l’importanza assoluta del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio di cui al D.lgs 42/2004 e la sua azione di deterrenza quotidiana volta a salvaguardare il nostro patrimonio storico culturale.

Occorre ricordare che passi in avanti ne sono stati compiuti, dal Dpr 139/2010 al Dpr 31/2017, che hanno di fatto aperto il percorso di semplificazione ed esenzione di determinati interventi dall’autorizzazione paesaggistica.

Con il Dpr 31/2017 si è registrato un ulteriore cambio di marcia sulla concezione di rilevanza paesaggistica, che ha visto uscire dalla autorizzazione paesaggistica la modifica delle bucature che agiscono su un prospetto edilizio, purché tali interventi non interessino i beni vincolati ai sensi del Codice, art. 136, comma 1, lettere a), b) e c) limitatamente, per quest’ultima, agli immobili di interesse storico-architettonico o storico-testimoniale, ivi compresa l’edilizia rurale tradizionale, isolati o ricompresi nei centri o nuclei storici.

Paradossalmente l’anno precedente, con il D.lgs 222/16, meglio conosciuto come “Scia 2”, le stesse modifiche prospettiche trattate dal Dpr 31/2017 e classificate come minori, rientrarono dalla “finestra” nella ristrutturazione edilizia pesante e conseguentemente fermate ai box per 30 giorni in quanto soggiacenti a “Scia Alternativa” al Permesso di Costruire.
Neppure la miglior Penelope avrebbe saputo far di meglio!

Tornando al Decreto Rilancio e come risaputo, l’installazione del cappotto termico rientra in uno dei tre interventi trainanti previsti dall’ articolo 119 e che potranno, se attese le prescrizioni di  miglioramento energetico di due classi, godere del super bonus al 110% di detrazione fiscale. Nello specifico è il comma 1 lettera a) che prevede ..” interventi di  isolamento  termico  delle  superfici  opache verticali e orizzontali che interessano l’involucro dell’edificio con un’incidenza superiore al 25 per cento della  superficie  disperdente lorda dell’edificio medesimo. ……

Riassumendo: cappotto per le superfici opache verticali ed isolamento termico delle superfici opache orizzontali (solai) ed inclinate (coperture).

Ebbene, escludendo gli immobili sottoposti a tutela così detta “monumentale”, che hanno un loro iter consolidato puntuale, nel caso di interventi su immobili sottoposti a vincolo paesaggistico, di cui all’ articolo 136 lettera d), ci troviamo dinnanzi al cavillo normativo che rischia di lasciare non pochi dubbi.

Ma andiamo per gradi e partiamo ad analizzare l’allegato A del Dpr 31/17 riguardante gli “ INTERVENTI ED OPERE IN AREE VINCOLATE ESCLUSI DALL’AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA“, e più precisamente il punto A.2..” interventi sui prospetti o sulle coperture degli edifici, purché eseguiti nel rispetto degli eventuali piani del colore vigenti nel comune e delle caratteristiche architettoniche, morfo-tipologiche, dei materiali e delle finiture esistentiquali: rifacimento di intonaci, tinteggiature, rivestimenti esterni o manti di copertura; opere di manutenzione di balconi, terrazze o scale esterne; integrazione o sostituzione di vetrine e dispositivi di protezione delle attività economiche, di finiture esterne o manufatti quali infissi, cornici, parapetti, lattonerie, lucernari, comignoli e simili;

interventi di coibentazione volti a migliorare l’efficienza energetica degli edifici che non comportino la realizzazione di elementi o manufatti emergenti dalla sagoma, ivi compresi quelli eseguiti sulle falde di copertura. Alle medesime condizioni non è altresì soggetta ad autorizzazione la realizzazione o la modifica di aperture esterne o di finestre a tetto, purché tali interventi non interessino i beni vincolati ai sensi del Codice, art. 136, comma 1, lettere a), b) e c) limitatamente, per quest’ultima, agli immobili di interesse storico-architettonico o storico-testimoniale, ivi compresa l’edilizia rurale tradizionale, isolati o ricompresi nei centri o nuclei storici”…

Traducendo sono consentiti interventi di coibentazione che non determinano la realizzazione di manufatti, e qui dubbi non ne abbiamo, o di elementi emergenti dalla sagoma….. e qui, qualche problema iniziamo ad averlo.

Proviamo a rassicurarci andando a leggere l’Allegato B, ovvero, gli “INTERVENTI DI LIEVE ENTITÀ SOGGETTI A PROCEDIMENTO AUTORIZZATORIO SEMPLIFICATO”.

Il punto B.5. recita che sono soggetti ad autorizzazione paesaggistica semplificata ..” interventi di adeguamento alla normativa antisismica ovvero finalizzati al contenimento dei consumi energetici degli edifici, laddove comportanti innovazioni nelle caratteristiche morfotipologiche, ovvero nei materiali di finitura o di rivestimento preesistenti”..

Ed è qui che occorre fare chiarezza ed evitare di distorcere la concezione stessa di paesaggio; appurato che per contesto paesaggistico il legislatore adotta una vista d’insieme e non si sofferma a 30 cm dal prospetto interessato, occorre fare un passo indietro ed andare a ripassare ciò che l’articolo 131 del Codice dei Beni Culturali ci ricorda …” 1. Per Paesaggio si intende il territorio espressivo di identità, il cui carattere deriva dall’azione di fattori naturali, umani e dalle loro interrelazioni. 2. Il presente Codice tutela il paesaggio relativamente a quegli aspetti e caratteri che costituiscono rappresentazione materiale e visibile dell’identità nazionale, in quanto espressione di valori culturali”

Pertanto il paesaggio è qualcosa di più del semplice intervento sul nostro edificio, ma è la realtà percepita quotidianamente da ognuno di noi.

Il Codice dei Beni Culturali identifica i Beni Paesaggistici all’articolo 134 declinandoli in …”a) gli immobili e le aree indicati all’articolo 136, individuati ai sensi degli articoli da 138 a 141; b) le aree indicate all’articolo 142; c) gli immobili e le aree comunque sottoposti a tutela dai piani paesaggistici previsti dagli articoli 143 e 156”…

Nel nostro caso ci troviamo ad avere a che fare con l’articolo 136 – ovvero gli Immobili ed aree di notevole interesse pubblico quali .. “ 1. Sono soggetti alle disposizioni di questo Titolo per il loro notevole interesse pubblico a) le cose immobili che hanno cospicui caratteri di bellezza naturale, singolarità geologica o memoria storica, ivi compresi gli alberi monumentali; b) le ville, i giardini e i parchi, non tutelati dalle disposizioni della parte seconda del presente codice, che si distinguono per la loro non comune bellezza; c) i complessi di cose immobili che compongono un caratteristico aspetto avente valore estetico e tradizionale, inclusi i centri ed i nuclei storici; d) le bellezze panoramiche e così pure quei punti di vista o di belvedere, accessibili al pubblico, dai quali si goda lo spettacolo di quelle bellezze”…

In conclusione, a parer mio stante l’attuale normativa e le circolari delle singole soprintendenze, l’autorizzazione paesaggistica semplifica per l’installazione di un cappotto termico è fortemente consigliata.  Troppo ardito sostenere che il nostro pannello coibente di spessore medio che varia tra i 6 e 10 cm, applicato in “appoggio” alla facciata esistente, non rientri tra gli elementi .. emergenti dalla sagoma e che rispetti i materiali esistenti di cui alla definizione dell’articolo 1 lettera A.2 del Dpr 31/2017.

Sarebbe opportuno un intervento lampo del MIBACT al fine di escludere l’installazione del cappotto termico dall’autorizzazione paesaggistica, mantenendo il colore originario, dalle parti di territorio esterne ai centri storici nelle bellezze panoramiche di cui alla lettera d dell’articolo 136, al fine di togliere dal campo ogni eventuale ragionevole dubbio.

Ritengo che i centri storici, e per storici intendo quelli “realmente storici”, meritano di essere trattati differentemente dalle altre parti di territorio, in quanto una loro massiva riqualificazione in assenza di una pianificazione preventiva rischierebbe di snaturarne il loro valore testimoniale. (SuperBonus Facciate più appropriato)

Interventi come l’applicazione del cappotto termico mantenendo il solito colore della facciata esistente (ed anche qui potremmo aprire un nuovo articolo in quanto se ogni comune si dotasse di un proprio piano puntuale del colore si potrebbe arginare anche questo intoppo)è da ritenersi un intervento che nulla modifica la realtà percepita.

Non dimentichiamoci che la realizzazione di un cappotto termico è subordinato alla redazione della relazione tecnica ex Legge 10/1991 al fine anche di consentire la deroga delle distanze tra i prospetti degli edifici e le correlate norme civilistiche.

Per quest’ultima è importante ricordare il D.lgs 102/2014 articolo 14 comma 7 delinea la disciplina degli interventi di riqualificazione energetica di edifici esistenti ..” Nel caso di interventi di riqualificazione energetica di edifici esistenti che comportino maggiori spessori delle murature esterne e degli elementi di chiusura superiori ed inferiori necessari ad ottenere una riduzione minima del 10 per cento dei limiti di trasmittanza previsti dal decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, e successive modificazioni, certificata con le modalità di cui al medesimo decreto legislativo, è permesso derogare, nell’ambito delle pertinenti procedure di rilascio dei titoli abitativi di cui al titolo II del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, a quanto previsto dalle normative nazionali, regionali o dai regolamenti edilizi comunali, in merito alle distanze minime tra edifici, alle distanze minime dai confini di proprietà e alle distanze minime di protezione del nastro stradale, nella misura massima di 25 centimetri per il maggiore spessore delle pareti verticali esterne, nonché alle altezze massime degli edifici, nella misura massima di 30 centimetri, per il maggior spessore degli elementi di copertura. La deroga può essere esercitata nella misura massima da entrambi gli edifici confinanti. Le deroghe vanno esercitate nel rispetto delle distanze minime riportate nel codice civile”..

Altro capitolo da analizzare in futuro sarà la possibilità o meno di poter applicare il nostro cappotto termico a prospetti di edifici che si affacciano sulle vie pubbliche. Anche qui, come per l’eventuale esonero dall’autorizzazione paesaggistica di cui all’articolo 1 lettera A2 dell’allegato A del Dpr 31/2017, temo che il D.L. 102/2014 ben poco ci possa essere di aiuto.

alle prossime puntate …..

Geom. Alessio Tesconi

Autore

Geom. Alessio Tesconi

Alessio Tesconi è un esperto in Urbanistica ed Edilizia, Geometra iscritto al Collegio Geometri e Geometri Laureati della Provincia della Spezia dove dal 2017 ricopre il ruolo di Consigliere e Coordinatore delle Commissioni Urbanistica, Giovani, Sport, Protezione Civile, Sport e Comunicazione. E’ autore di articoli in materia di Urbanistica ed Edilizia oltre ad aver svolto vari incarichi di docenza a corsi di formazione presso Collegi/Ordini territoriali e webinar online.

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