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Con la risposta all’interpello n. 563, pubblicata lo scorso 27 Novembre, l’Agenzia delle Entrate ha affermato che il certificato successorio europeo è assimilabile ad un atto pubblico, pertanto è soggetto a registrazione con relativo pagamento dell’imposta di registro fissa di €200, così come previsto dall’art. 11 della Tariffa, parte I, allegata al DPR 131/86 che contempla anche gli atti pubblici non aventi per oggetto prestazioni a contenuto patrimoniale.

Dopo aver analizzato la disciplina italiana del certificato successorio europeo, come disposta dagli articoli 32 e seguenti della L. 161/2014, la quale ha a sua volta recepito il regolamento UE 650/2012, l’Agenzia delle Entrate ha evidenziato l’efficacia probatoria di tale documento “in tutti gli Stati membri senza che sia necessario il ricorso ad alcun procedimento”.

Sulla base di tali presupposti, l’Amministrazione finanziaria ha inteso qualificare il certificato successorio europeo, redatto da un notaio previa richiesta degli interessati, come un atto pubblico nel quale la firma e il contenuto sono attestati come autentici da un pubblico ufficiale.

Ne consegue dunque che il certificato successorio europeo deve essere soggetto a registrazione in termine fisso, in quanto atto pubblico, con conseguente applicazione dell’imposta di registro in misura fissa.

Si ricorda che il certificato successorio europeo, nato con lo scopo di armonizzare le regole delle successioni transfrontaliere, data la disomogeneità di norme che regolano la competenza, le leggi applicabili e la varietà delle autorità coinvolte, è destinato a essere utilizzato dagli eredi, dai legatari che vantano diritti sulla successione e dagli esecutori testamentari o amministratori dell’eredità che, in un altro Stato membro, hanno necessità di far valere la loro qualità o di esercitare, rispettivamente, i loro diritti di eredi o legatari e/o i loro poteri come esecutori testamentari o amministratori dell’eredità.

Il certificato è rilasciato nello Stato membro i cui organi giurisdizionali sono competenti in base ad una serie di presupposti stabiliti dal Regolamento europeo stesso, di norma sull’intera successione la competenza a decidere spetta agli organi giurisdizionali dello Stato membro in cui il defunto aveva la residenza abituale al momento della morte.

In ogni caso, una persona può scegliere, come legge che andrà a regolare la sua intera successione, quella dello Stato di cui ha la cittadinanza al momento della scelta o al momento della morte. Se una persona ha più di una cittadinanza può allora optare per la legge di uno qualsiasi degli Stati di cui ha la cittadinanza sempre al momento della scelta della morte. Tale scelta dovrà, però, essere effettuata in modo espresso a mezzo di dichiarazione resa nella forma di una disposizione a causa di morte o risultare dalle clausole di tale disposizione.

Avv. Francesca Micheli

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Avv. Francesca Micheli

Francesca Micheli è avvocato del foro della Spezia. Esperta in diritto civile, della famiglia e delle successioni ha svolto negli anni numerosi corsi di formazione e convegni presso ordini professionali sia in aula che in modalità webinar, oltre a svolgere la libera professione nel proprio foro di appartenenza.

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