Erede rinunciante e condomino moroso

Cosa dice la legge quando un de cuius lascia in eredità un immobile ma con debiti nei confronti del condominio.

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Qualora nel patrimonio di un de cuius sia compreso un immobile, questo viene solitamente attribuito agli eredi che lo acquistano in comproprietà, ciascuno per la propria quota come stabilita dalla legge o dall’eventuale testamento.

Se nell’eredità però sono presenti debiti e, nel caso di pluralità di debitori, la solidarietà si presume: per i debiti precedenti il momento della morte del condomino, gli artt. 752 e 754 c.c. affermano che l’erede risponde solo per la sua quota. Di conseguenza il condominio creditore non potrà richiedere il pagamento dell’intero ad uno solo dei coeredi.

Invece per gli oneri condominiali sorti successivamente alla morte del condomino si applica l’articolo 1294 c.c. che prevede, invece, la solidarietà per tutti i coeredi (uno dei singoli coeredi può essere chiamato a rispondere per tutti dei crediti del condominio).

In queste circostanze può capitare che gli eredi rinuncino all’eredità e l’asse ereditario passa ai successivi chiamati. Se non vi sono eredi testamentari, o non sono rinvenibili parenti entro il sesto grado o gli eventuali chiamati hanno rinunciato all’eredità, l’amministratore può rivolgersi al Tribunale al fine di chiedere la nomina di un curatore dell’eredità giacente.

Le richieste di pagamento degli oneri condominiali andranno indirizzate al curatore così nominato, il quale impiegherà le somme risultanti dall’asse ereditario per sanare i debiti.

Se un condomino rinuncia all’eredità con danno dei suoi creditori, questi possono farsi autorizzare dal Tribunale ad accettare l’eredità in nome e luogo del rinunziante, al solo scopo di soddisfarsi sui beni ereditari fino alla concorrenza dei loro crediti.

Tale rimedio (art. 524 c.c.) è utilizzabile dai condomini-creditori non solo in presenza di una rinuncia formale all’eredità da parte del chiamato, ma anche nel caso in cui quest’ultimo non dichiari di accettarla in seguito all’esperimento della cd. “azione interrogatoria”, essendo le due ipotesi assimilabili dal punto di vista del pregiudizio arrecato alle ragioni dei creditori del chiamato.

E’ il caso che ha riguardato il Tribunale di Como che, con sentenza 22 dicembre 2021, ha però stabilito quale presupposto per l’accoglimento della domanda ex art. 524 c.c. che la stessa sia rivolta ad un soggetto chiamato all’eredità.

La vicenda ha riguardato un condominio creditore nei confronti di una minore, in forza di un decreto ingiuntivo emesso dal Giudice di Pace di Como e non opposto. L’esecuzione forzata sull’unico bene di proprietà della minore era impedita dalla mancata accettazione dell’eredità del padre; pertanto il condominio aveva richiesto l’azione interrogatoria ottenendo la fissazione di un termine entro il quale la minore avrebbe dovuto, a mezzo della madre, accettare l’eredità; ma il termine fissato era spirato senza che fosse intervenuta detta accettazione e, di conseguenza, i condomini si erano rivolti al Tribunale per essere autorizzati ad accettare l’eredità in nome e luogo della minore, ai sensi dell’art. 524 c.c. La domanda non è stata però accolta.

Secondo il Giudice “I condomini non hanno dimostrato il rapporto di paternità esistente tra il de cuius e la minore. Il debitore rinunciante all’eredità è il solo soggetto passivamente legittimato all’azione intentata dai creditori ex art. 524 c.c., con la conseguenza che, al suo decesso, legittimato passivo risulta il suo erede quale persona che gli succede in universum ius, e, quindi, nella situazione di debitore rinunciante all’eredità”.

In ogni caso, la domanda del condominio sarebbe stata respinta anche per la mancanza della prova di un danno ai condomini per effetto della rinuncia, danno consistente nel pericolo di incapienza del patrimonio del debitore.

Andreana Hedges

Autore

Andreana Hedges

Amministratore Geo Network e Responsabile Divisione Formazione e Marketing

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