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Forse sfuggito ai più, nel bel mezzo della calura estiva, un articolo approvato all’interno del DL Agosto (DL 104 del 14.08.2020), che ha lo scopo di semplificare l’iter di approvazione in condominio dei lavori di riqualificazione energetica che hanno accesso al Superbonus 110%.

La norma, presente all’art.63 del Decreto Legge, ancora in attesa di conversione, reca disposizioni in materia di Semplificazione procedimenti assemblee condominiali ed in particolare stabilisce che “All’articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, dopo il comma 9, e’ inserito il seguente: «9-bis. Le deliberazioni dell’assemblea del condominio aventi per oggetto l’approvazione degli interventi di cui al presente articolo sono valide se approvate con un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti e almeno un terzo del valore dell’edificio.»”.

Superato quindi quello che si prevedeva poter essere uno dei problemi più importanti in caso di lavori condominiali, passibile di impedire interventi per il mancato raggiungimento delle maggioranze ordinarie prescritte per i lavori di ristrutturazione/riqualificazione delle parti comuni condominiali o, comunque, di rallentare di molto l’iter di approvazione di questi lavori.

Certo, si capisce poco perche i condomini potrebbero avere interesse a impedire (con il proprio voto negativo) lavori di riqualificazione che, grazie alla cessione del credito, potrebbero essere svolti dal condominio a “costo zero” ma, vista la complessità delle dinamiche che spesso regolano (o complicano) i rapporti condominiali), il nostro legislatore ha voluto essere un passo avanti.

Via libera dunque ad una procedura sprint per i lavori condominiali che accedono al superbonus, approvati con la maggioranza di 1/3 dei millesimi del condominio (e a maggioranza degli intervenuti in assemblea).

Per gli amministratori resta dunque da risolvere la “questione assembramento” che ha bloccato nei mesi passati le assemblee condominiali.

Se è vero che il Governo, in risposta alle Faq aggiornate a seguito dell’entrata in vigore del Decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33 e del Dpcm 17 maggio 2020“Fase 2″ domande frequenti sulle misure adottate dal Governo” ha chiarito che « Le assemblee di qualunque tipo, condominiali o societarie, ovvero di ogni altra forma di organizzazione collettiva, possono svolgersi in “presenza fisica” dei soggetti convocati, a condizione che siano organizzate in locali o spazi adeguati, eventualmente anche all’aperto, che assicurino il mantenimento continuativo della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro fra tutti i partecipanti, evitando dunque ogni forma di assembramento, nel rispetto delle norme sanitarie di contenimento della diffusione del contagio da COVID-19.
Resta ferma la possibilità di svolgimento delle medesime assemblee da remoto, in quanto compatibile con le specifiche normative vigenti in materia di convocazioni e deliberazioni » la decisione sulle modalità di convocazione assembleare non sono così prive di ambiguità e spazi di discussione.

Resta dunque il dubbio sulla validità delle assemblee svolte da remoto in mancanza di normativa specifica, se non forse con la approvazione della modalità da parte di tutti i condomini o, eventualmente, provando ad applicare per analogia la normativa prevista per le assemblee societarie (vedi ad esempio Cass. civ., sez. II, 21 novembre 2019, n. 30479 con cui la Cassazione ha esteso alle deliberazioni delle assemblee dei condomini degli edifici la disposizione di cui all’art. 2377, comma 8, c.c., collegata alle assemblee societarie, applicando di fatto il principio dell’estensione analogica della normativa), in attesa naturalmente o di un chiarimento normativo o del consolidamento di una giurisprudenza di settore.

Avv. Francesca Micheli

Autore

Avv. Francesca Micheli

Francesca Micheli è avvocato del foro della Spezia. Esperta in diritto civile, della famiglia e delle successioni ha svolto negli anni numerosi corsi di formazione e convegni presso ordini professionali sia in aula che in modalità webinar, oltre a svolgere la libera professione nel proprio foro di appartenenza.

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