L’introduzione del Superbonus del 110% tramite il Decreto Rilancio ha reso necessari successivi interventi volti a disciplinarne il funzionamento, tanto che lo scorso 8 Agosto u.s. anche l’Agenzia delle Entrate ha emanato due provvedimenti che, tra i vari argomenti trattati, hanno fornito dettagliate informazioni in merito ai controlli fiscali.
In particolare, tenendo conto della imponente portata della detrazione e temendo la possibilità che siano posti in essere inganni, soprattutto per quanto riguarda la cessione del credito e lo sconto in fattura, è stato previsto che il Fisco possa effettuare verifiche sulle cartelle dei contribuenti e controlli relativi alla suddetta detrazione per un periodo di tempo della durata di 8 anni.
Essendo in presenza di una detrazione che supera l’importo delle spese sostenute, era peraltro prevedibile l’introduzione di controlli puntuali e di sanzioni pesanti; sanzioni che non si limitano a colpire i soggetti che ricevono il beneficio ma riguardano anche tecnici, fornitori e cessionari.
Spetterà dunque all’Agenzia delle Entrate il compito di effettuare i controlli documentali e, in caso di operazioni sospette, il compito di procedere ad inoltrare gli atti alla Procura competente per le indagini sulla possibile configurazione di reati di indebita compensazione di crediti d’imposta inesistenti o non spettanti. Si applicheranno in questi casi le relative sanzioni penali previste dall’art. 10 quater del decreto D. Lgs. n. 74 del 2000, come da tabella in calce.
Il Decreto Rilancio comunque si occupa anche direttamente della disciplina delle misure sanzionatorie, particolarmente severe per chi cerca di profittare indebitamente del Superbonus con gli articoli 119 e 121.
Il primo, al comma 14, mira a sanzionare i professionisti che rilasciano attestazioni infedeli ai fini dell’ottenimento del bonus, per questi casi è prevista una sanzione amministrativa che va da un minimo di 2000 euro fino ad un massimo di 15000, oltre al risarcimento dovuto ai clienti per gli eventuali danni causati dalla propria attività e salvo naturalmente il caso in cui il fatto costituisca anche reato penale. Da qui la necessità di avere e indicare nella documentazione ufficiale per accedere allo sgravio la propria polizza assicurativa professionale.
L’art. 121, ai commi 4 e 5, mira invece a colpire fornitori o cessionari stabilendo che essi rispondano, per la parte che riguarda il credito d’imposta, limitatamente all’utilizzo irregolare o in misura maggiore rispetto al bonus ricevuto e con sanzioni che variano a seconda dell’irregolarità commessa.
Discorso diverso per coloro che, invece, beneficiano del bonus senza essere in possesso dei requisiti di legge. In questi casi si prevede che l’Agenzia delle Entrate, una volta rilevata, nell’ambito della sua ordinaria attività di controllo, la mancanza anche solo di una parte dei requisiti richiesti per l’ottenimento del Superbonus, proceda al recupero dell’importo della detrazione concessa maggiorata degli interessi previsti dall’art. 20 del DPR n. 602/1973 e delle sanzioni di cui all’art. 13 Dlgs n. 471/1997 (Ritardati od omessi versamenti diretti).
Qualora la configurazione del reato preveda poi il coinvolgimento di più persone, questi ne risponderanno in via solidale: è il caso della cessione del credito o dello sconto in fattura, nell’eventualità in cui venga riscontrata una indebita compensazione di crediti non spettanti o inesistenti; in questo caso il fornitore o il cessionario saranno ritenuti responsabili in via solidale.
Tuttavia, chi riceve il credito non perderà il diritto a utilizzarlo se dimostrerà di averlo avuto in buona fede, nonostante venisse dimostrato che il contribuente non aveva diritto al Superbonus.
TABELLA RIASSUNTIVA
Sanzioni amministrative e penali applicabili
Minimo | Massimo | Riferimento normativo | ||
Attestazioni infedeli | Sanzione Amministrativa | 2.000 € | 15.000 € | Art. 119, comma 14, Decreto “Rilancio” |
Compensazione crediti non spettanti per importo annuo superiore a 50.000 € | Reclusione | 6 mesi | 2 anni | Art. 10 quater, D.lgs. n.74/2000 |
Compensazione crediti inesistenti per importo annuo superiore a 50.000 € | Reclusione | 1 anno e 6 mesi | 6 anni | Art. 10 quater, D.lgs. n.74/2000 |
Credito d’imposta esistente ma non spettante | Sanzione amministrativa | 30% credito utilizzato | Art. 121, comma 4, Decreto “Rilancio” | |
Credito d’imposta inesistente | Sanzione amministrativa | 100% dei crediti | 200% dei crediti | Art. 121, comma 4, Decreto “Rilancio” |
Mancata integrazione dei requisiti che danno diritto alla detrazione | Sanzione amministrativa | Recupero detrazione concessa | Maggiorazione interessi ex art. 20 DPR n.602/1973 e sanzioni di cui all’art. 13 D.lgs. n. 471/1997 | Art. 121, comma 5, Decreto “Rilancio” |
Concorso nella violazione | Sanzione amministrativa | Applicazione art. 9, comma 1, D.lgs. n.472/1997 | Responsabilità in solido del fornitore che ha applicato lo sconto e dei cessionari per il pagamento del credito d’imposta e degli interessi | Art. 121, comma 6, Decreto “Rilancio” |