Impianti fotovoltaici, se di grandi dimensioni sono considerati degli immobili

Gli impianti fotovoltaici, quando sono di grandi dimensioni, vengono considerati come degli immobili a tutti gli effetti.

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Quando sono di grandi dimensioni e vengono realizzati con lo scopo di immettere dell’energia nella rete elettrica nazionale, anche gli impianti fotovoltaici sono considerati degli immobili. Con tutti gli oneri fiscali del caso, come l’obbligo di pagare l’imposta di registro, ipotecaria e catastale come un qualsiasi altro edifici. La connessione strutturale tra gli impianti fotovoltaici e il terreno su cui poggiano è tale da farli ritenere inscindibili. Non importa che astrattamente possano essere rimovibili e installati da un’altra parte.

Questo è il parere della Corte di Cassazione, è si è espressa sull’argomento attraverso la sentenza n. 6840 del 14 marzo 2024. Ma entriamo un po’ nel dettaglio e scopriamo cosa implica questa particolare presa di posizione.

Impianti fotovoltaici, quando sono considerati degli immobili

Gli impianti fotovoltaici possono essere ritenuti dei veri e propri immobili, quando hanno determinate dimensioni. A esprimere un parere in questo senso ci ha pensato la Corte di Cassazione, attraverso la sentenza n. 6840 del 14 marzo 2024, attraverso la quale ha provveduto a respingere il ricorso di un’impresa, che aveva chiesto l’annullamento della sentenza della CTR Lombardia sulla liquidazione delle imposte di registro, ipotecaria e catastali di un impianto fotovoltaico di grandi dimensioni che era stato qualificato come bene immobile.

L’Agenzia delle Entrate, in questo caso specifico, aveva messo in evidenza che l’impianto fotovoltaico era da considerarsi con un bene immobile. È di entità notevole, ma soprattutto risultava essere rimovibile solo e soltanto a seguito di oneri gravosi e antieconomici.

La decisione assunta dall’AdE è stata prontamente contestata dalla società proprietaria dell’impianto, perché non considerava lo stesso un bene immobile perché non integrato con il terreno.

In realtà gli Ermellini hanno messo in evidenza che l’impianto è:

  • costituito da qualcosa come 4.544 moduli installati su due lotti di terreno adiacenti, che si estendono su una superficie di 18.500 metri quadrati e 20.000 metri quadrati;
  • imbullonato al suolo. Ed è, inoltre, ancorato in una struttura di sostegno diventando, in questo modo, parte integrante del terreno su cui insiste.

Beni mobili o immobili

La Corte di Cassazione, nell’affrontare la questione, ha ricordato che la normativa fiscale, in più occasioni, è intervenuta sulla qualificazione degli impianti fotovoltaici come beni mobili o immobili. 

Sull’argomento è intervenuta l’Agenzia del Territorio, che  – attraverso la risoluzione n. 3 del 6 novembre 2008 – ha affrontato il tema della corretta classificazione e determinazione della rendita catastale delle centrali elettriche a pannelli fotovoltaici. L’AdT ha ritenuto che:

  • dovessero rientrare nella categoria D/1 gli impianti fotovoltaici di grandi dimensioni, che avessero lo scopo di produrre grandi quantità di energia da immettere nella rete elettrica per la vendita. In questo caso gli impianti – rispetto all’immobile su cui insistono – costituiscono un’ulteriore unità immobiliare a sé stante. E come tali concorrono alla determinazione della rendita catastale;
  • non hanno, a ogni modo, un’autonoma rilevanza catastale. Costituiscono delle semplici pertinenze delle unità immobiliari.

La posizione dell’Agenzia delle Entrate, che si può evincere dalla circolare n. 46/E del 19 luglio 2007 è leggermente diversa. Si discosta dalla precedente interpretazione nell’individuazione dell’aliquota da applicare in sede di ammortamento fiscale dell’impianto fotovoltaico. L’AdE ha previsto che:

Un impianto fotovoltaico situato su un terreno non costituisce impianto infisso al suolo in quanto normalmente i moduli che lo compongono (i pannelli fotovoltaici) possono essere agevolmente rimossi e posizionati in un altro luogo, mantenendo inalterata la loro originaria funzionalità.

Nella circolare n. 38/E del 23 giugno 2010, l’Agenzia delle Entrate ha specificato che:

Si è in presenza di beni immobili quando non è possibile separare il bene mobile dall’immobile (terreno o fabbricato) senza alterare la funzionalità dello stesso o quando per riutilizzare il bene in un altro contesto con le medesime finalità debbono essere effettuati antieconomici interventi di adattamento.

Impianti fotovoltaici, la definizione normativa

Le circolari che abbiamo appena citato, però, non permettono di chiarire se un impianto fotovoltaico debba essere considerato un bene mobile o immobile. Questo è il motivo per il quale la Corte di Cassazione ha richiamato l’articolo 4 del Regio Decreto Legge 652 del 1939, nel quale si spiega che si:

Considerano come immobili urbani i fabbricati e le costruzioni stabili di qualunque materiale costituiti, diversi dai fabbricati rurali. Sono considerati come costruzioni stabili anche gli edifici sospesi o galleggianti, stabilmente assicurati al suolo.

I giudici, inoltre hanno richiamato l’articolo 2, comma 3 del DM MEF n. 28 del 2 gennaio 1998, nel quale vengono riconosciuti come immobili anche:

le costruzioni ovvero porzioni di esse, ancorate o fisse al suolo, di qualunque materiale costituite, nonché gli edifici sospesi o galleggianti, stabilmente assicurati al suolo, purché risultino verificate le condizioni funzionali e reddituali di cui al comma 1. Del pari sono considerate unità immobiliari i manufatti prefabbricati ancorché semplicemente appoggiati al suolo, quando siano stabili nel tempo e presentino autonomia funzionale e reddituale.

Secondo la Corte di Cassazione è importante quanto previsto dall’articolo 812 del Codice Civile, che prevede che siano:

Beni immobili il suolo, le sorgenti e i corsi d’acqua, gli alberi, gli edifici e le altre costruzioni, anche se unite al suolo a scopo transitorio, e in genere tutto ciò che naturalmente o artificialmente è incorporato al suolo.

Gli impianti fotovoltaici sono degli immobili

Secondo la Corte di Cassazione, prendendo spunto proprio da quanto previsto dall’articolo 812 del Codice Civile, è possibile concludere che benché ci sia la possibilità di separare gli impianti dal suolo, questi continuino a mantenere la propria natura immobiliare.

Appare corretto classificare gli impianti fotovoltaici come beni immobiliari.

Pierpaolo Molinengo

Autore

Pierpaolo Molinengo

Ho una laurea in materie letterarie. Ho iniziato ad occuparmi di Economia fin dal 2002, concentrandomi dapprima sul mercato immobiliare, sul fisco e i mutui, per poi allargare i miei interessi ai mercati emergenti ed ai rapporti Usa-Russia. Scrivo di attualità, tasse, diritto, economia e finanza.

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