I Modelli F24, dallo scorso 1° luglio 2024, non potranno più essere portati in banca per il pagamento quando ci sono degli importi a credito in compensazione. L’operazione può essere effettuata unicamente attraverso i canali telematici dell’Agenzia delle Entrate.
Il cambio di passo è molto importante per quanti devono portare in compensazioni di crediti derivanti dai bonus edilizi. Anche se per le aziende e i professionisti non costituisce una novità assoluta, dato che dovevano utilizzare questo canale quando il Modello F24 è a saldo zero.
Crediti in compensazione, come muoversi correttamente
La conferma dell’impossibilità di compensare i crediti d’imposta con un Modello F24 presentato in banca arriva dalla rivista telematica FiscoOggi. Rispondendo ad un quesito posto da un contribuente, viene chiarito che la regola vale anche per i Modelli F24 con un saldo diverso da zero, ma al cui interno siano contenuti dei crediti portati in compensazione.
Dal 1° luglio 2024, come ha spiegato la rivista dell’Agenzia delle Entrate, i versamenti unitari che vengono effettuati utilizzando dei crediti in compensazione – di qualsiasi importo siano e qualsiasi imposta si riferiscano – devono essere effettuati unicamente con i servizi telematici che vengono messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate.
Ad introdurre questa novità ci ha pensato l’articolo 1, comma 95 della Legge n. 23/2023, anche nota come Legge di Bilancio 2024, con la quale è stato modificato l’articolo 11 del Decreto Legge n. 66/2024 e che proprio il 1° luglio 2024 è diventata operativa.
Volendo sintetizzare al massimo, per pagare un Modello F24 è necessario utilizzare i canali dell’Agenzia delle Entrate:
- quando è presente una compensazione dei crediti con i debiti anche parziale, ossia quando non si viene a determinare un Modello F24 a saldo zero;
- si applica a qualsiasi versamento effettuato con un Modello F24 a prescindere dai tributi a cui si riferiscono i crediti e i debiti contenuti nel modulo presentato. Anche quando riguardano degli oneri da pagare precedenti al 1° luglio 2024.
Non è prevista alcun tipo di deroga
Nella circolare n. 16/E del 28 giugno 2024 l’Agenzia delle Entrate ha spiegato che rientrano nell’obbligo generalizzato di utilizzare i servizi telematici dell’Agenzia delle entrate
- le deleghe con compensazione e saldo maggiore a zero che vengono eseguite dal 1° luglio 2024, anche per i versamenti che sarebbero dovuti essere stati effettuati il 30 giugno 2024 (scadenza ordinaria, ma slittata per via della festività);
- tutti gli invii effettuati dagli intermediari in data anteriore al 1° luglio 2024;
- anche quando il modello F24 contiene dei crediti maturati nei confronti dell’Inps e dell’Inail.
Modelli F24, quali crediti possono essere usati in compensazione
È bene ricordare che attraverso il Modello F24 possono essere utilizzati i crediti d’imposta che derivano dai bonus edilizi, che possono essere utilizzati per pagare:
- Iva;
- imposte sui redditi e le relative addizionali;
- ritenute alla fonte;
- imposte sostitutive delle imposte sui redditi e dell’IVA (stiamo pensando, per esempio, alla cedolare sugli affitti e all’imposta sul regime forfettario);
- Imu;
- Irap;
- contributi previdenziali;
- contributi assistenziali;
- premi relativi all’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali;
- interessi previsti in caso di pagamento rateale;
- tasse sulle concessioni governative;
- tasse scolastiche.
Con la Legge n. 38/2023 il legislatore permette di effettuare la compensazione orizzontale, attraverso la quale è possibile compensare crediti e debiti relativi ad enti impositori diversi.
È necessario fare attenzione, unicamente, ai carichi superiori a 100.000 euro, per i quali i termini di pagamento risultino essere scaduti o non siano ancora pervenuti i pagamenti. Il divieto di compensazione scatta nel momento in cui non ci siano in corso dei provvedimenti di sospensione.