Modello F24, cambiano le regole per usare i crediti dei bonus edilizi

Modello F24, cambiano le regole per usare i crediti dei bonus edilizi

Dal 1° luglio 2024 sono cambiate le regole per utilizzare in compensazione all’interno di un Modello F24 i crediti dei bonus edilizi.

Tempo di lettura:3 Minuti

I Modelli F24, dallo scorso 1° luglio 2024, non potranno più essere portati in banca per il pagamento quando ci sono degli importi a credito in compensazione. L’operazione può essere effettuata unicamente attraverso i canali telematici dell’Agenzia delle Entrate.

Il cambio di passo è molto importante per quanti devono portare in compensazioni di crediti derivanti dai bonus edilizi. Anche se per le aziende e i professionisti non costituisce una novità assoluta, dato che dovevano utilizzare questo canale quando il Modello F24 è a saldo zero.

Crediti in compensazione, come muoversi correttamente

La conferma dell’impossibilità di compensare i crediti d’imposta con un Modello F24 presentato in banca arriva dalla rivista telematica FiscoOggi. Rispondendo ad un quesito posto da un contribuente, viene chiarito che la regola vale anche per i Modelli F24 con un saldo diverso da zero, ma al cui interno siano contenuti dei crediti portati in compensazione.

Dal 1° luglio 2024, come ha spiegato la rivista dell’Agenzia delle Entrate, i versamenti unitari che vengono effettuati utilizzando dei crediti in compensazione – di qualsiasi importo siano e qualsiasi imposta si riferiscano – devono essere effettuati unicamente con i servizi telematici che vengono messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate.

Ad introdurre questa novità ci ha pensato l’articolo 1, comma 95 della Legge n. 23/2023, anche nota come Legge di Bilancio 2024, con la quale è stato modificato l’articolo 11 del Decreto Legge n. 66/2024 e che proprio il 1° luglio 2024 è diventata operativa.

Volendo sintetizzare al massimo, per pagare un Modello F24 è necessario utilizzare i canali dell’Agenzia delle Entrate:

  • quando è presente una compensazione dei crediti con i debiti anche parziale, ossia quando non si viene a determinare un Modello F24 a saldo zero;
  • si applica a qualsiasi versamento effettuato con un Modello F24 a prescindere dai tributi a cui si riferiscono i crediti e i debiti contenuti nel modulo presentato. Anche quando riguardano degli oneri da pagare precedenti al 1° luglio 2024.

Non è prevista alcun tipo di deroga

Nella circolare n. 16/E del 28 giugno 2024 l’Agenzia delle Entrate ha spiegato che rientrano nell’obbligo generalizzato di utilizzare i servizi telematici dell’Agenzia delle entrate

  • le deleghe con compensazione e saldo maggiore a zero che vengono eseguite dal 1° luglio 2024, anche per i versamenti che sarebbero dovuti essere stati effettuati il 30 giugno 2024 (scadenza ordinaria, ma slittata per via della festività);
  • tutti gli invii effettuati dagli intermediari in data anteriore al 1° luglio 2024;
  • anche quando il modello F24 contiene dei crediti maturati nei confronti dell’Inps e dell’Inail.

Modelli F24, quali crediti possono essere usati in compensazione

È bene ricordare che attraverso il Modello F24 possono essere utilizzati i crediti d’imposta che derivano dai bonus edilizi, che possono essere utilizzati per pagare:

  • Iva;
  • imposte sui redditi e le relative addizionali;
  • ritenute alla fonte;
  • imposte sostitutive delle imposte sui redditi e dell’IVA (stiamo pensando, per esempio, alla cedolare sugli affitti e all’imposta sul regime forfettario);
  • Imu;
  • Irap;
  • contributi previdenziali;
  • contributi assistenziali;
  • premi relativi all’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali;
  • interessi previsti in caso di pagamento rateale;
  • tasse sulle concessioni governative;
  • tasse scolastiche.

Con la Legge n. 38/2023 il legislatore permette di effettuare la compensazione orizzontale, attraverso la quale è possibile compensare crediti e debiti relativi ad enti impositori diversi.

È necessario fare attenzione, unicamente, ai carichi superiori a 100.000 euro, per i quali i termini di pagamento risultino essere scaduti o non siano ancora pervenuti i pagamenti. Il divieto di compensazione scatta nel momento in cui non ci siano in corso dei provvedimenti di sospensione.

Pierpaolo Molinengo

Autore

Pierpaolo Molinengo

Pierpaolo Molinengo, giornalista con una solida carriera avviata nel 2002, è specializzato nell'analisi fiscale e macroeconomica applicata al settore dell'edilizia. Per il blog di GeoNetwork cura l'approfondimento degli scenari normativi e delle evoluzioni tributarie, offrendo una lettura strategica delle riforme che impattano sul mercato immobiliare, sulla gestione dei bonus edilizi e sul lavoro quotidiano dei professionisti tecnici.

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