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Al fine di dare un piccolo contributo sulla lettura delle novità fiscali e tributarie che in questo difficile periodo stanno occupando tutte le pagine della stampa di settore e di cronaca, cercheremo di schematizzare le misure riguardanti la sospensione dei versamenti e degli adempimenti per la platea dei professionisti.

MODIFICA DEL CALENDARIO FISCALE AI TEMPI DI COVID-19. Sulla scorta delle modifiche apportate dal DL N. 23 del 08/04/2020 [Decreto Liquidità’]

  • Sospensione di versamenti fiscali e contributivi: Art. 18 DL 23/2020

I versamenti relativi all’IVA, alle ritenute alla fonte, alle trattenute relative all’addizionale regionale e comunale, ai contributi previdenziali e assistenziali ed ai premi per l’assicurazione obbligatoria per imprese e professionisti che hanno il domicilio fiscale, la sede legale od operativa in Italia, con ricavi o compensi non superiori a 50 milioni di euro nel 2019, che hanno subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33% nel mese di marzo 2020 rispetto a marzo 2019 e nel mese di aprile 2020 rispetto ad aprile 2019, sono sospesi, rispettivamente, per i mesi di aprile e maggio 2020. Per i medesimi soggetti ma con ricavi o compensi superiori a 50 milioni di euro nel 2019, la sospensione si applica se hanno subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 50% nel mese di marzo 2020 rispetto a marzo 2019 e nel mese di aprile 2020 rispetto ad aprile 2019. Per attività iniziata dopo il 31 marzo 2019 sospensione dei versamenti: i soggetti che hanno iniziato un’attività di impresa, arte o professione dopo il 31 marzo 2019.

In ogni caso, i versamenti sospesi devono essere effettuati, senza sanzioni e interessi, in un’unica soluzione entro il 30 giugno 2020 o in rate mensili (max 5) da giugno 2020.

La sospensione dei versamenti IVA si applica per i mesi di aprile e maggio 2020, a prescindere dal volume di ricavi e compensi, ai soggetti con domicilio fiscale, sede legale o operativa nella provincia di Bergamo, Brescia, Cremona, Lodi e Piacenza che abbiano subito rispettivamente una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33% nel mese di marzo 2020 rispetto a marzo 2019 e nel mese di aprile 2020 rispetto ad aprile 2019. I versamenti sospesi vanno versati entro il 30 giugno, in unica soluzione o mediante il versamento di cinque rate mensili. Con riguardo agli operatori nazionali dei settori maggiormente colpiti dall’ emergenza sanitaria resta ferma, qualora gli stessi non rientrino nei suddetti parametri, la sospensione dei versamenti delle ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, dei versamenti dei contributi previdenziali ed assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria, prevista fino al 30 aprile 2020, con ripresa in unica soluzione entro il 31 maggio 2020 o in massimo 5 rate mensili da maggio 2020.

Per i soggetti che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o operativa in Italia con ricavi o compensi non superiori a 400.000 euro nel 2019, i ricavi e dei compensi percepiti nel periodo compreso tra il 17 marzo 2020 e il 31 maggio 2020 (in luogo del 31 marzo 2020) non sono soggetti alle ritenute d’acconto, da parte del sostituto d’imposta, sui redditi di lavoro autonomo e sulle provvigioni inerenti rapporti di commissione, di agenzia, di mediazione, di rappresentanza di commercio e di procacciamento d’affari, a condizione che nel mese precedente non abbiano sostenuto spese per prestazioni di lavoro dipendente o assimilato. Per beneficiare della sospensione i contribuenti devono rilasciare un’apposita dichiarazione dalla quale risulti che i ricavi e i compensi non sono soggetti a ritenuta. Le ritenute d’acconto non operate dal sostituto vanno versate, senza sanzioni e interessi, in un’unica soluzione entro il 31 luglio 2020 (in luogo del 31 maggio 2020 precedente limite DL 18/2020) o in rate mensili (max 5) da luglio 2020 (in luogo di maggio 2020 precedente limite DL 18/2020).

Sospensione ritenute sui redditi di lavoro autonomo e sulle provvigioni: art. 19

Versamenti nei confronti della PA – Rimessione in termini: art. 21

I versamenti nei confronti della PA in scadenza il 16 marzo 2020 e prorogati al 20 marzo 2020 (ad es. saldo IVA e IVA di febbraio, nonché pagamento tassa libri sociali società di capitali) sono validi se effettuati entro il 16 aprile 2020,

Insufficiente versamento degli acconti di giugno art. 20

Le sanzioni e interessi previsti in caso di insufficiente versamento degli acconti IRPEF, IRES e IRAP dovuti per il 2020 non si applicano se l’importo versato è pari o superiore all’80% della somma che risulterebbe dovuta a titolo di acconto sulla base della dichiarazione relativa al periodo di imposta incorso.

Ritenute su appalti, subappalti e simili – DURC Fiscale – Rif. Normativo art. 17- bis, comma 5 DLGS 241/1997art. 23

I certificati di regolarità fiscale emessi entro il 29 febbraio 2020, che esonerano il committente dal controllo del corretto versamento delle ritenute sui redditi di lavoro dipendente e assimilati da parte delle imprese appaltatrici, sono validi fino al 30 giugno 2020.

Agevolazioni prima casa: art. 24

Sono sospesi nel periodo compreso tra il 23 febbraio 2020 e il 31 dicembre 2020 i termini previsti per:

  • trasferimento della residenza ed altri adempimenti per l’agevolazione prima casa;
  • riacquisto della prima casa per il

riconoscimento del credito d’imposta

Assistenza per 730 – precompilato: art. 25

Con riferimento al 2019, fino alla cessazione dell’emergenza sanitaria, i titolari di redditi di lavoro dipendente e assimilati possono inviare in via telematica ai CAF e ai professionisti abilitati la copia per immagine della delega all’accesso alla dichiarazione precompilata sottoscritta e la copia della documentazione necessaria, insieme alla copia del documento d’identità. In caso di necessità, in luogo della sottoscrizione della delega, possono inviare, in via telematica, copia per immagine di un’apposita autorizzazione predisposta in forma libera e sottoscritta. Resta fermo che, una volta cessata l’emergenza sanitaria, devono consegnare le deleghe e la documentazione sopracitate.

Termini di consegna e di trasmissione telematica della CU (Certificazione Unica)art. 22

Per il 2020:

  • il termine entro il quale i sostituti d’imposta devono consegnare ai percipienti le CU è prorogato al 30 aprile 2020 (dal 31 marzo 2020)
  • le sanzioni per la tardiva trasmissione delle CU all’Agenzia delle Entrate non si applicano se le CU sono trasmesse entro il 30 aprile 2020.

Bollo su fatture elettroniche art. 26

Il pagamento dell’imposta di bollo sulle fatture elettroniche può essere effettuato, senza interessi e sanzioni:

  –  se l’ammontare dell’imposta da versare per le fatture elettroniche emesse nel primo trimestre è inferiore a € 250, nei termini previsti per il versamento dell’imposta relativa al secondo trimestre;

   –  se l’ammontare dell’imposta da versare per le fatture elettroniche emesse nel primo e secondo trimestre è inferiore complessivamente a €250, nei termini previsti per il versamento dell’imposta relativa al terzo trimestre.

Processo tributario: art. 36

La sospensione dal 9 marzo 2020 al 15 aprile 2020 (ex-art. 83, comma 2, DL 18/2020) di tutti i termini processuali è prorogata fino all’ 11 maggio 2020 e la proroga si applica anche alle attività del contenzioso degli enti impositori.

Sospensione dei termini di versamento dei carichi affidati all’agente delle riscossioni: art. 68. Decreto Legge ” Cura Italia”

Con riferimento alle entrate tributarie e non tributarie, sono sospesi i termini dei versamenti, scadenti nel periodo dal 8 marzo al 31 maggio 2020, derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione, nonché degli avvisi previsti dagli art. 29 e 30 del decreto legge 31 maggio 2010 n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2010 n. 122 (rif. attività svolta dall’INPS ovvero avvisi di accertamento emessi in via amministrativa dall’INPS). I versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati in una unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione.

Non si procede al rimborso di quanto già versato.

Si applicano le disposizioni di cui all’art. 12 del Decreto Legislativo 24/09/2015 n. 159 del decreto di sospensione. Rientrano nella sospensione anche i versamenti relativi alle ingiunzoni di pagamento emesse dai Comuni che scadevano nel periodo previsto al comma 1, così come sono sospesi i versamenti relativi agli avvisi esecutivi di cui all’art. 1, comma 792 della Legge n. 160/2019 (legge di bilancio 2020).

E’ differito al 31 maggio 2020 il termine di versamento del 28 febbraio 2020 di cui all’art. 3, commi 2, lettera b), e 23, ed all’art. 5, comma 1, lettera d) del decreto legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, nonché all’art. 16-bis, comma 1, lettera b), n. 2, del decreto legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazione, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58 (Rottamazione Ter).

E’ differito al 31 maggio 2020 il termine di versamento del 31 marzo 2020 di cui all’art. 1, comma 190, della legge 30/12/2018 n. 145 (Procedura di saldo e stralcio).

Dott. Giovanni Luca Avelluto – dottore commercialista e revisore contabile.

Giovanni Luca Avelluto

Autore

Giovanni Luca Avelluto

Principali skills: formazione enti locali in materia fiscale e tributaria nonché particolare propensione per il contenzioso tributario imposte dirette ed indirette, con particolare attenzione alla materia catastale e alla fiscalità degli enti locali. Collaborazioni con Geo Network Srl dal 2018 per la formazione normativa fiscale e tributaria, anche riferita alla fiscalità degli enti locali, autore e relatore master sul contenzioso tributario nonché con Università telematica Unicusano Roma in materia di economia aziendale e determinazioni quantitative d'azienda. Collabora con il Gruppo Sigla Spa per la rendicontazione di progetti comunitari e rilascio credito Ricerca e Sviluppo.

2 thoughts on “COVID – 19: e modifiche al calendario fiscale

  1. Si chiede se la sospensione degli adempimenti tributari vale anche per determinate scadenze, comprese tra l’8 marzo e il 31 maggio, che riguardano tardivi adempimenti. In particolare, entro il 30 marzo scorso era possibile presentare tardivamente (termine ordinario 31/12/2019) la dichiarazione Imu/Tasi relativa alle variazioni 2018 con il versamento minimo di € 5,00 a titolo di ravvedimento operoso; qualora la suddetta dichiarazione tardiva non fosse stata presentata entro il 30/3/2020 è ancora possibile presentarla con ravvedimento operoso entro il 30/6/2020?
    Ringrazio per l’attenzione

    1. Buongiorno faccio seguito al quesito posto circa la possibilità del ravvedimento operoso per tardiva presentazione della dichiarazione IMU.
      Il riferimento dell’articolo 62, comma 1 è specificatamente previsto per gli adempimenti tributari nei confronti gestiti dall’Agenzia delle Entrate. Va da sè però che il termine del 31.12.2019 per la presentazione della dichiarazione IMU 2019 contenuto nella norma per la presentazione della dichiarazione, di cui al modello IMPOSTA COMUNICAZIONE UNICA – Istruzioni per la compilazione – è documento di carattere normativo generale, avendo la possibilità di presentare, con ravvedimento nel termine dei 90 gg. successivi la dcichiarazione, onde evitare l’omessa dichiarzione, e il termine di dichiarazione del ravvediemnto è compreso nel periodo di sospensione tributaria, vi è la possibilità di presentare la dichiarazione al termine del periodo di sospensione. Attenzione al computo dei 90 giorni stabiliti che andranno così computati: termine ordinario 31/12/2019, i 90 giorni sarebbero scaduti il 30 marzo, al momento della sospensione 08 marzo erano decorsi 68 giorni, pertanto residuavano 22 giorni, da cui scaturisce che il termine per la presentazione della dichiarzione con ravvediemnto scadrà il 22 giugno. Ulteriore riprova del termine di sospensione potrà esser computato in questo modo 90 + 84 (perio 09/03/2020 al 31/05/2020) pertanto dal 31/12/2019 al 22/06/2020 (periodo sospensione pari ai 174gg). Grato dell’attenzione, cordialmente.

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