Bonus edilizi: quante volte è possibile usufruirne?

A seconda del tipo, i bonus possono essere riutilizzati, ripartiti negli anni ed anche accumulati: ecco le condizioni.

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In linea di principio, i bonus edilizi si possono usare più volte, per più anni e sullo stesso immobile, ma con alcuni limiti precisati sia dell’Agenzia delle entrate che da ENEA.

Innanzitutto, ai sensi dell’art. 16-bis del TUIR, la detrazione per ristrutturazione è attualmente riconosciuta su un ammontare massimo di spesa di 96 mila euro l’anno per immobile e, in caso di interventi che consistano nella mera prosecuzione di interventi iniziati in anni precedenti, il comma 4 dell’articolo stabilisce che ai fini del computo del limite massimo delle spese ammesse a fruire della detrazione si debba tenere conto anche delle spese sostenute negli stessi anni.

Questo vincolo, invece, non si applica agli interventi autonomi, ossia non di mera prosecuzione, fermo restando che per quelli effettuati nel medesimo anno deve essere rispettato il limite annuale di spesa ammissibile.

In ogni caso, secondo l’Agenzia delle Entrate, l’art. 16-bis del TUIR non prevede che debba trascorrere un periodo di tempo minimo tra i diversi interventi di recupero del patrimonio edilizio per poter beneficiare nuovamente della detrazione. Quindi, se su un immobile già oggetto di interventi di recupero edilizio negli anni precedenti, sia effettuata una nuova ristrutturazione che non consista nella mera prosecuzione degli interventi già realizzati, il contribuente potrà avvalersi della detrazione nei limiti in vigore al momento dei bonifici di pagamento.

Per quanto invece riguarda la possibilità di utilizzare bonus diversi per interventi diversi, ad esempio Bonus Ristrutturazioni ed Ecobonus, ma anche Ristrutturazioni e Superbonus, con la circolare 24/2020 l’Agenzia ha dato il via libera alle cumulabilità delle detrazioni su spese diverse, si legge infatti che: “Qualora si realizzino più interventi riconducibili a diverse fattispecie agevolabili, il contribuente potrà fruire di ciascuna agevolazione, nell’ambito di ciascun limite di spesa, a condizione che siano distintamente contabilizzate le spese riferite ai diversi interventi e siano rispettati gli adempimenti specificamente previsti in relazione a ciascuna detrazione”.

Non è invece possibile sommare le agevolazioni sulla stessa spesa, ad esempio avere il Superbonus per la coibentazione e, se per caso si supera il tetto di spesa, anche il Bonus Facciate per la quota rimanente, dato che la sistemazione finale della facciata dopo la posa del cappotto non è un intervento a sé ma un completamento della coibentazione.

ENEA ha riconosciuto poi la possibilità di utilizzare più volte l’Ecobonus sullo stesso immobile, anche per sostituire impianti o strutture che godono già dello stesso bonus, a condizione che però l’intervento garantisca un risparmio energetico rispetto all’impianto precedentemente installato.

In proposito, ad esempio, per le caldaie a condensazione occorre che l’efficienza energetica per il riscaldamento d’ambiente del nuovo generatore sia (ηs) ≥ 90%, mentre la potenza termica complessiva non può superare per più del 10% la potenza dei generatori sostituiti, salvo che l’incremento di potenza sia motivato con la verifica dimensionale dell’impianto di riscaldamento eseguita ai sensi della norma UNI 12831.

Per gli infissi, invece, il bonus è possibile a patto che i valori di trasmittanza termica iniziali (Uw) siano superiori ai valori limite riportati in tabella 1 dell’Allegato E del D.M. 6.08.2020, e quelli finali, fermo restando il rispetto del decreto “requisiti minimi”, devono essere inferiori o uguali ai valori limite sempre riportati nella citata Tabella.

Andreana Hedges

Autore

Andreana Hedges

Amministratore Geo Network e Responsabile Divisione Formazione e Marketing

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