Superbonus: quali interventi e quanti su unità immobiliari del medesimo proprietario?

L’agenzia delle Entrate continua a chiarire e delineare le sfumature sulle agevolazioni fiscali, ribadendo che alle regole esistono sempre le eccezioni.

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Il Decreto Rilancio, al comma 10 dell’art. 119, stabilisce che le persone fisiche possono beneficiare della detrazione del 110% per gli interventi realizzati sul numero massimo di due unità immobiliari, fermo restando il riconoscimento delle detrazioni per gli interventi effettuati sulle parti comuni dell’edificio.

Fermo restando dunque che una persona singola non può usare il bonus su più di due unità immobiliari a suo nome, occorre però capire cosa accade se intende eseguire lavori anche su un terzo immobile che magari possiede in comproprietà.

Si tratta di una questione non di poco conto che di recente è stata oggetto anche di una interrogazione parlamentare, alla quale ha risposto il sottosegretario all’Economia, Alessandra Sartore, spiegando che: “detta limitazione non è correlata agli immobili oggetto degli interventi, bensì ai contribuenti interessati dall’agevolazione”.

Di fatto non è possibile, sulla base di quanto stabilito dalle norme, presentare più di due pratiche a proprio nome per ottenere il Superbonus su immobili diversi ma questo non incide, però, sui diritti dei comproprietari.

Sostanzialmente, ai fini della verifica del diritto ad ottenere o meno l’agevolazione occorre considerare la situazione specifica di ciascun comproprietario e non solo il numero di immobili.

In caso di immobili in comproprietà ci si trova comunque di fronte a due possibilità: qualora uno dei proprietari avesse già esaurito le possibilità di ottenere il Superbonus, l’altro può effettuare tutte le spese a suo nome e usufruire dell’intera detrazione, dato che l’agevolazione è legata alla spesa e non alla quota di possesso dell’immobile.

In alternativa, qualora si decida di dividere i costi, il comproprietario che non ha usufruito del Superbonus, può avere la detrazione del 110% per la parte di spesa che sostiene direttamente mentre l’altro, invece, potrà usufruire sulla sua quota delle detrazioni per risparmio energetico con le aliquote previste a seconda della tipologia di interventi da effettuare.

In ogni caso, l’Agenzia delle Entrate ha fornito ulteriori chiarimenti in materia, precisando che esiste un preciso limite al numero degli immobili per i quali è possibile richiedere il Superbonus 110% da parte dello stesso proprietario, ma la regola ha delle eccezioni, ovvero:

  • per gli interventi di isolamento termico delle superfici opache o di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti (cd. Ecobonus maggiorato), il Superbonus spetta per le spese sostenute per i lavori realizzati su un massimo di due unità immobiliari (articolo 19, comma 10 del decreto legge n. 34/2020). Questa limitazione non si applica, invece, alle spese sostenute per gli interventi effettuati sulle parti comuni dell’edificio;
  • il limite numerico alle unità immobiliari oggetto degli interventi agevolabili non opera nel caso di interventi antisismici (cd. Sismabonus maggiorato), che possono essere effettuati su tutte le unità abitative, anche in numero superiore alle due unità. Per essi l’unico requisito richiesto è che gli immobili si trovino nelle zone sismiche 1, 2 e 3 (circolare dell’Agenzia delle entrate n. 24/2020).

Andreana Hedges

Autore

Andreana Hedges

Amministratore Geo Network e Responsabile Divisione Formazione e Marketing

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