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Geo Network, software-house ed ente di formazione per l’edilizia e lo studio tecnico, ha organizzato una tavola rotonda online dove sono intervenuti esponenti dei più importanti enti, ordini professionali ed istituzioni della Regione Marche coinvolti nella catena dell’attuazione del Superbonus.

Gli interventi hanno fornito un quadro aggiornato sull’attuazione dell’agevolazione Superbonus 110% nella Regione Marche ed in particolare hanno evidenziato i trend degli interventi agevolati in corso; l’impatto sulle imprese locali e sui prezzi; gli effetti CILAS sul procedimento istruttorio ordinario nonché portato gettato luce su molte criticità ancora da risolvere.

L’ evento formativo e di importante aggiornamento professionale è stato patrocinato ed accreditato per i rilascio di crediti formative professionali da parte della Fondazione Regionale Collegi dei Geometri e Geometri Laureati delle Marche, dall’ Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Ascoli Piceno e dal Consiglio Nazionale dei Periti Industriali.

Ha ricevuto il patrocinio del Consiglio Nazionale dei Geometri.

Sono intervenuti:

ANCE Marche: Dott. Stefano Violoni Presidente ANCE Marche
Agenzia delle Entrate Marche: Dott. Massimo Poloni Capo Ufficio Servizi Fiscali Direzione Regionale
CCIAA delle Marche: Dott. Gino Sabatini Presidente
ANCI Marche: Dott. Marco Fioravanti Sindaco di Ascoli Piceno
Collegio Provinciale Geometri e Geometri Laureati di Ascoli Piceno: Geom. Leo Crocetti Presidente Collegio dei Geometri di Ascoli Piceno
Ordine degli Architetti Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della provincia di Ascoli Piceno: Arch.Dario Nanni
Unione Regionale degli Ordini dei Commercialisti delle Marche: Vice Presidente Dott.ssa Giulia Liboni
Esperto: Geom. Alessio Tesconi consulente e formatore superbonus

Riassumiamo qui alcuni dei più importanti punti fatti dai relatori, durante la tavola rotonda moderata dalla Dott.ssa Andreana Hedges, Geo Network.

Superbonus 110% nella Regione Marche

Punto di sintesi degli interventi della giornata del 22 ottobre 2021

Geom. Sergio Coradetti – Vice Presidente del Collegio dei Geometri di Ascoli Piceno.

Le agevolazioni previste attraverso il Superbonus 110% sono fondamentali per il rilancio dell’economia italiana e per la valorizzazione del settore edilizio. Tuttavia le modalità applicative hanno generato e generano tutt’ora delle perplessità, in relazione ai tempi che sono sempre molto stringenti.

In questo stretto arco temporale i professionisti sono tenuti ad accertare la conformità urbanistico-edilizia, ma l’interfacciarsi con gli uffici tecnici dei comuni, della provincia o della Regione, non avviene in maniera tempestiva – a causa anche delle istanze non semplici che vengono poste in essere.

Inoltre la verifica della fattibilità dell’intervento deve avvenire nel rispetto delle tante disposizioni di legge e dei decreti che si sono sovrapposti, che hanno tentato di dare delle delucidazioni dei vari aspetti e dei campi applicativi.

Il progetto del Superbonus 110% ha generato nella fase applicativa delle problematiche connesse all’aumento delle materie prime e alla conseguente indisponibilità delle stesse.

Tra i maggiori problemi che affiorano con il Superbonus 110% abbiamo:

  • le scadenze: scadenze repentine procurano il rischio di vanificare il progetto, soprattutto se si considerano le pratiche inerenti agli interventi sugli edifici danneggiati dal sisma del 2016 nella Regione Marche;
  • il dubbio in merito a quali procedure applicare nel caso in cui si rinunci al contributo di sistemazione degli edifici per il Sisma e si vada ad adottare il Superbonus potenziato.

Geometra Alessio Tesconi – Collaboratore Geo Network, collaboratore al tavolo della Rete delle Professioni Tecniche presso il MIT per la riforma del Testo Unico per l’Edilizia.

Il Superbonus trova applicazione normativa nel Testo Unico e nello specifico all’interno negli artt. 119 e 121 del D.L. 34/2020, ma si appoggia su tantissimi altri pilastri e normative di settore che richiedono dunque al professionista di innalzare il proprio livello di preparazione e di procedere con un costante aggiornamento. Utili a tal fine le risposte agli interpelli dell’Agenzia delle Entrate e i chiarimenti dell’Enea.

Importanti alcuni dati che possiamo riportare con l’entrata in vigore del Decreto Semplificazioni e soprattutto con la CILA Superbonus:

  • si è passati da 24.000 a 46.000 cantieri dando luogo ad un incremento di +50% in soli due 2 mesi. Se traduciamo questi numeri in termini di credito di imposta, abbiamo assistito ad un accrescimento da 3,5 miliardi a 7,5 miliardi;
  • i soggetti beneficiari per il 99,70% sono persone fisiche e la percentuale rimanente sono Onlus (0,23%) e società sportive (0,06%);
  • il 52% degli interventi registrati dal portale Enea sono per immobili monofamiliari, il 36% per le unità indipendenti ed il 12% il condominio. (L’82% di questi condomini sono stati costruiti prima della legge 10/’91 e della legge del ’76);
  • 26 milioni sono le unità immobiliari da gestire e 60 mila sono gli amministratori che si trovano a dover gestire tutto ciò.

Esistono tuttavia dei problemi legati al Superbonus e nello specifico:

  • Di 312.000 imprese, il 72,8% rappresentano imprenditori individuali; ciò determina dispendio in termini di tempo per la ricerca di manodopera specializzata.
  • il rincaro delle materie prime: i dubbi con riguardo alle possibili o meno deroghe al 2023 dell’agevolazione, innescheranno un ulteriore accrescimento dei rincari. il ferro necessario per il cemento presenta un incremento del +243%. Il polietilene, il PVC, il polistirene vedono una crescita pari rispettivamente a +100%, +128%, +73%. Tutto ciò non permette un raccordo con i prezzari che già a livello regionale sono in ritardo di almeno 6 mesi.
  • Scadenze: ad oggi i termini sono il 30 giugno 2022 per gli edifici unifamiliari, il 31 dicembre 2022 per gli edifici plurifamiliari da 2 a 4 unità immobiliari se posseduti da un unico proprietario, se si dimostra che al 30 giugno è stato realizzato il 60% dei lavori. La scadenza per i condomini è quella del 31 dicembre 2022 e per gli IACP 30 giugno 2023, dimostrando al 30 giungo 2023 di aver realizzato il 60% dei lavori.

Con riguardo ai termini di scadenza, tuttavia bisogna rammentare il documento programmatico di bilancio 2022 che è stato trasmesso all’Europa: all’interno dello stesso, in realtà non vi è scritto che la proroga riguarderà solo i condomini. Viene riportata la proroga per gli incentivi all’efficientamento energetico degli edifici e per la ristrutturazione edilizia: tutto il resto sono argomenti in discussione, ma non viene espressamente definito.

Nel nostro ordinamento accanto al Superbonus abbiamo anche altri strumenti agevolativi che possiamo utilizzare, quali bonus facciate e detrazioni ordinarie. All’interno del Superbonus abbiamo l’Ecobonus rivolto ai privati per gli interventi di natura trainante e alle imprese che posseggono immobili che fanno parte di condominio, quindi solo sulle parti comuni.

Il bonus facciate consente di rivolgere il beneficio anche nei confronti di quegli immobili ricadenti nelle zone omogenee A; i centri storici per le peculiarità e per gli aspetti architettonici sono certamente da tutelare e di conseguenza non possiamo spesso intervenire con interventi di efficientamento energetico. Affianco al 110% è possibile avvalersi delle detrazioni ordinarie: facciamo in questo caso riferimento al Bonus Casa e all’Ecobonus. Inoltre nel 2021 abbiamo assistito ad un forte incremento dei bonus edilizi per un +44,3%.

Il decreto Semplificazioni introduce la CILA e a seguito della conferenza Stato-Regioni è stato delineato il modello unificato che permette il suo utilizzo in tutta Italia, eliminando così la concorrenzialità a livello regionale. Vengono a tal proposito derogati l’articolo 9-bis e l’articolo 49 del D.p.r. 380/01. L’articolo 49 sancisce i principi da rispettare laddove le altre detrazioni ordinarie trovano riferimento: questo non troverà applicazione invece con riguardo alla CILA Superbonus.

La CILA Superbonus è possibile utilizzarla per tutte le pratiche Superbonus, ad eccezione che per la demolizione e ricostruzione. Per l ’intervento di demolizione e ricostruzione, infatti bisognerà avvalersi delle detrazioni ordinarie. Di seguito gli elementi caratterizzanti:

  • Non esiste Superbonus senza CILA Superbonus;
  • La CILA Superbonus non è un titolo edilizio, non trova disciplina pertanto nel D.p.r.380/01:
  • La CILA Superbonus non concorre nello stato legittimo;
  • La CILA Superbonus non ha nessuna valenza ai fini di una sanatoria.

La CILA Superbonus, anche se non concorre nell’aspetto urbanistico-edilizio, è un documento che il professionista inserisce in banca dati comunale, costituendo dunque una certificazione dello stato dei luoghi. Non trova nessun richiamo nel D.p.r. 380/01. Pertanto nella CILA Superbonus si inseriscono esclusivamente gli interventi che sono soggetti a beneficio fiscale e sono agevolabili tutti quegli interventi necessari per realizzare l’opera agevolata stessa.

Se ad esempio si realizza un cappotto, se si fa l’isolamento della copertura, o se si sostituisce l’impianto, il generatore, mettendo il fotovoltaico, si compilerà CILA Superbonus. Bisogna dare la conformità al progetto, il quale progetto dovrà rispettare le norme urbanistico – edilizie in quel momento vigente nel comune o nella regione di riferimento.

Per gli interventi ammessi al Superbonus 110% la decadenza del beneficio fiscale opera nei seguenti casi:

  • mancata presentazione della CILA;
  • interventi che siano difformi rispetti quanto indicato nella CILA;
  • assenza dell’attestazione al titolo edilizio;
  • non corrispondenza al vero delle attestazioni.

L’articolo 33-bis ha introdotto alcune nuove deroghe:

  • gli interventi di dimensionamento del cappotto termico e del cordolo sismico non concorrono al conteggio della distanza a dell’altezza, in deroga alle distanze minime;
  • con la CILA Superbonus non c’è obbligo di presentare l’agibilità: chiaro però che se interveniamo sul miglioramento sismico o con gli impianti dovremmo sempre depositare la relazione delle strutture ultimate, eventuali collaudi e conformità degli impianti ai sensi del DM 37/2008;
  • le violazioni meramente formali che non arrecano pregiudizio all’esercizio delle azioni di controllo, non comportano la decadenza delle agevolazioni fiscali limitatamente all’irregolarità od omissione riscontrata. Dunque qualora vengano riscontrati errori o violazioni che siano rilevanti ai fini dell’erogazione degli incentivi, la decadenza del beneficio si applica limitatamente al singolo intervento oggetto di irregolarità;
  • in caso di varianti in corso d’opera, queste sono comunicate alla fine dei lavori e costituiscono integrazione della CILA presentata.

È stato chiarito che le spese per interventi di abbattimento delle barriere architettoniche possono accedere al Superbonus 110% come interventi trainati. Ciò significa che devono essere interventi consequenziali a un intervento trainante, come ad esempio potrebbe essere un cappotto termico.

Il decreto Semplificazioni Bis ha esteso a 30 mesi (in precedenza erano 18) il lasso di tempo entro il quale poter fare l’acquisto di case antisismiche – termine che decorre dalla data di fine dei lavori dell’impresa costruttrice.

L’articolo 51 del decreto legge 76 del 2020 consente di derogare le altezze interne a 2,40 metri per quei fabbricati sui quali sono presenti dei vincoli e di stabilire il fattore luce diurna medio non inferiore all’1% e R.A.I. 1/16.

Le colonnine di ricarica delle auto elettriche ad esempio sono passate direttamente in edilizia libera, senza la necessità di passare da un permesso di costruire. Inoltre per gli impianti di accumulo per fonti rinnovabili è stata resa possibile una procedura semplificata per consentire un maggiore stoccaggio.

A seguito di alcuni chiarimenti interpretativi avuti con il Ministero della Transazione ecologica, si comunica che:

  • Le spese relative a lavori trainati eseguiti sulle parti provate, anche se parzialmente conclusi, possono essere inserire negli stati di avanzamento lavori;
  • Le spese relative ai lavori di coibentazione di una copertura (tetto), non disperdente sono ammissibili quando non si esegue contemporaneamente la coibentazione del solaio sottostante.

La Commissione Consultiva che risiede presso il Consiglio Supremo dei lavori pubblici, ha ritenuto che per gli immobili sottoposti a vincolo paesaggistico, sia consentito intervenire anche attraverso demolizione e ricostruzione, classificandoli in ristrutturazione edilizia, comprendendo così anche la modifica alla sagoma, al sedime, ai prospetti e al volume preesistente. Tali interventi andranno comunque inquadrati all’interno di specifiche previsioni regolamentari, proprie degli strumenti urbanistici.

Il MIBACT ha sostenuto che non c’è distinzione tra beni paesaggisti e culturali: la tutela paesaggistica intende preservare la conformazione dello stato dei luoghi, salvaguardando il territorio da qualsiasi trasformazione che sia esteticamente percepibile e include, pertanto, anche gli interventi realizzati su edifici compresi in ambiti vincolati.

Ci si chiede tuttavia, visto che viene rilasciata l’autorizzazione paesaggistica della demo ricostruzione, con ampliamento, perché non sia possibile godere dei benefici fiscali.

Arch. Dario Nanni – Ordine degli Architetti di Ascoli Piceno

La nuova procedura CILA -S in Regione Marche

In un primo periodo il Superbonus è apparso ostico, soprattutto con riferimento al dispositivo di cui all’articolo 49 del testo unico: si sanciva di fatto che in caso di interventi abusivi realizzati in assenza di titolo edilizio o in contrasto con lo stesso, si sarebbero persi i benefici e le agevolazioni fiscali previsti. Dunque ciò che frenava l’utilizzo del Superbonus era il timore che nel corso di una attestazione dello stato legittimo o in merito a una eventuale problematica poi si andasse a perdere il beneficio fiscale.

Il Decreto Semplificazioni- bis ha cambiato profondamente la natura della procedura, introducendo la CILA Superbonus, infatti:

  • Viene eliminato dal procedimento tutto ciò che attiene alla procedura di attestazione della legittimità di conformità nel progetto;
  • Vengono definiti in maniera precisa quali sono i casi in cui si perdono le agevolazioni Superbonus.

Nello specifico i benefici fiscali vengono revocati solo in quattro casi ben precisi:

  • mancata presentazione della CILA;
  • interventi realizzati in difformità da quanto indicato nella CILA;
  • assenza di un dato sul titolo abilitativo dell’edificio (e in questo caso si esclude l’azione su edifici che non sono assolutamente legittimati da alcun titolo);
  • non corrispondenza al vero delle attestazioni fatte dal professionista.

L’utilizzo della CILA Superbonus è escluso per interventi di demolizione e ricostruzione, per i quali trova spazio l’utilizzo della CILA tradizionale.

Viene inoltre puntualizzato che le collazioni meramente formali, che non arrecano pregiudizio all’esercizio dell’azione di controllo, non comportano la decadenza delle agevolazioni fiscali limitatamente alle omissioni riscontrare, pertanto errori formali vengono tollerati. Questo chiarimento ha comportato la predisposizione di un modulo per la CILA, unico per tutte le Regioni. Da questo schema CILA-S viene tolto tutto ciò che è asseverazione e attestazione relativa alla conformità e alla legittimazione urbanistico edilizia.

In caso di opere già classificate come attività di edilizia libera nella CILA è richiesta la sola descrizione dell’intervento. Non è necessario presentate alcun elaborato progettuale.

Il fatto di ricorrere alla CILA – S non comporta assolutamente nessuna azione di sanatoria o di regolarizzazione delle difformità che il professionista eventualmente dovrebbe riscontrare o che comunque non sono riusciti a sanare. Si ritiene comunque fondamentale che il professionista intervenga laddove possibile, con opere di sanatoria e di regolarizzazione. Laddove ciò non sia possibile, ricordiamo che la CILA -S non è strumento di sanatoria.

Una volta presentata la CILA -S, rimane comunque impregiudicata la facoltà dell’ente pubblico di valutare e approfondire quelle situazioni che non solo legittime. Quindi nella presentazione della CILA-S potremmo essere sottoposti ad individuare alcuni aspetti di difformità e sottoposti a procedure amministrative per la definizione di questi elementi.

Si conclude affermando che i chiarimenti di tutti questi aspetti, hanno reso possibile l’utilizzo dell’agevolazione, soprattutto nei condomini, per i quali abbiamo avuto un aumento delle pratiche nell’ordine del 50%.

Dottor Massimo Poloni – Direzione Regionale dell’Entrate Marche

Dati interventi Superbonus 110% nelle Marche; Cenni al visto di conformità ed alle asseverazioni tecniche necessarie ai fini fiscali

Il Superbonus 110% costituisce un incentivo fiscale con rilevante impatto sia sull’economia sia sugli investimenti. La contabilità degli investimenti e delle detrazioni impiegate sulla base dei dati pervenuti dalle Asseverazioni è tenuta dall’Enea e risultano dati nazionali interessanti:

  • 7,5 miliardi di euro di incentivo fiscale utilizzato per agevolare e incentivare le attività del settore edile;
  • tra gli interventi realizzati prevalgono gli interventi effettuati su edifici monofamiliari;
  • per i condomini abbiamo un investimento medio pari a €557.000,00. Per gli edifici unifamiliari l’investimento medio è pari a €101.000,00 e per le unità immobiliari funzionalmente indipendenti, l’investimento medio è pari a €93.500,00.

A livello Regione Marche, al 30 settembre 2021 abbiamo un totale investimenti ammessi alla detrazione pari a 213.306.254,00. Il numero di asseverazioni inviate all’Enea è di 1.076 e di queste 271 riguardano condomini, 472 riguardano edifici unifamiliari e 333 riguardano u. i. funzionalmente indipendenti.

Il dato dell’investimento medio è importante, per capire le risorse che vengono impiegate. Questi dati non si discostano molto dalle medie nazionali e la media regionale degli interventi è di:

  • €506.000,00 sui condomini;
  • €100.000,00 negli edifici unifamiliari;
  • €86.000,00 con riferimento alle unità funzionalmente indipendenti.

La scelta del legislatore, con riferimento alle modalità di pagamento, è stata quella di rendere tracciabile il tutto, ai fini di possibili controlli successivi: infatti il pagamento deve essere effettuato con bonifico, nel quale dovranno essere indicati codice fiscale del beneficiario e della ditta che ha eseguito i lavori. Sul bonifico verrà applicata una ritenuta da parte della banca che opera come sostituto d’imposta.

Circa gli adempimenti specifici di questo tipo di agevolazione, possiamo distinguere due tipologie:

  • il visto di conformità, di natura contabile che deve essere apposto sulla dichiarazione che porta la detrazione: in questi casi però è richiesto nel caso in cui la detrazione sia oggetto di cessione del credito o di sconto in fattura;
  • le asseverazioni devono essere presenti sia nell’ambito energetico che nell’ambito antisismico. L’asseverazione deve dare contezza del rispetto dei requisiti tecnici dell’intervento e sulla base degli interventi tecnici, l’asseverazione da contezza del rispetto dei criteri di natura energetica che devono essere soddisfatti per poter usufruire del Superbonus.

Circa la congruità delle spese: il tecnico abilitato deve dare contezza nell’asseverazione che le spese sono congrue e adeguate in riferimento agli interventi realizzati: per fare ci si avvarrà dei prezziari.

Per gli interventi di efficientamento energetico, l’asseverazione deve essere depositata nel portale telematico all’Enea. L’asseverazione ha la forma di dichiarazione sostitutiva di atto notorio: in caso di asseverazione mendace si configura un reato.

Eventuali irregolarità contenute nell’asseverazione comportano la decadenza dal beneficio fiscale: tramite uno scambio di flussi telematici tra Enea e Agenzia delle Entrate, si procederà al recupero della detrazione fiscale con aggiunta di sanzione ed interessi. Sarà inflitta al tecnico che ha asseverato in maniera irregolare una sanzione amministrativa che può variare da €2.000 a €15.000,00. Sarà inoltre erogata dal MISE una sanzione che si applica per ogni asseverazione infedele. Si invita a prestare attenzione dunque nella predisposizione delle asseverazioni.

Le asseverazioni relative al Sismabonus devono essere depositate presso lo Sportello Unico di cui all’articolo 5 del testo unico dell’edilizia. L’asseverazione può essere fatta sia per stato di avanzamento che alla conclusione dei lavori. L’asseverazione per stato di avanzamento, in genere viene fatta per agevolare le forme di smobilizzo della detrazione e quindi di cessione del credito o di sconto in fattura.

Il professionista che è chiamato ad apporre il visto di conformità, deve verificare la presenza e la regolarità formale del contenuto dell’asseverazione.

L’Agenzia delle Entrate ha il compito di verificare il rispetto dei requisiti all’interno delle singole documentazioni presente. Nell’ambito dei controlli formali, ad esempio verranno selezionate delle dichiarazioni e si verificherà la regolarità delle stesse. Qualora dalla verifica risultino irregolarità, si procederà al recupero dell’imposta e della detrazione di cui il contribuente ha potuto usufruire e verrà irrogata una sanzione pari al 30% della detrazione goduta oltre agli interessi. L’asseverazione infedele da sola determina la decadenza dei benefici.

L’asseveratore deve stipulare una polizza RC rischio professionale per questo tipo di attività. Il legislatore parla di congruità rispetto al numero di asseverazioni di stati e stabilisce un tetto minimo nella misura di €500.000,00. La dichiarazione di congruità deve essere inserita all’interno dell’asseverazione che viene inviata all’Enea, e a pena di inammissibilità della stessa asseverazione, deve essere inviata anche una copia della polizza.

Potrebbero nascere dei dubbi interpretativi circa questi adempimenti, dunque occorre avere maggiore chiarezza. In merito l’Agenzia delle Entrate sta facendo uno sforzo immane in termini di assistenza e interpello. Tantissime solo le richieste di assistenza e di consulenza o di interpello in materia di Superbonus 110%: a livello regionale è stato preposto un ufficio consulenza che si occupa proprio di ciò.

Inoltre l’Agenzia delle Entrate ha prodotto un numero rilevante di chiarimenti: si invita a consultare il sito, all’interno del quale è predisposta un’area tematica, Superbonus 110%, dove oltre alle guide fiscali, a tutta la normativa in termini di decreti e atti aventi forza di legge, è presente anche la prassi e oltre un centinaio di interpelli.

Cessione del credito e sconto in fattura: per poter usufruire di questa possibilità occorre che venga inviata una istanza telematica di opzione, in cui il beneficiario dichiari di voler cedere il credito o di voler usufruire dello sconto in fattura e indica il cessionario del credito o il fornitore che procederà poi alla fatturazione con sconto in fattura del beneficio. Occorre poi che il cessionario o il fornitore, dal proprio cassetto fiscale, vada ad accettare, concludendo cosi la procedura.

Qualora vi siano problemi di natura meramente applicativa si invita a rivolgersi in via prioritaria ai numeri di assistenza Entratel, presenti sul sito dell’Agenzia delle Entrate. Anche tramite il sito Fisconline è possibile ricevere assistenza. Pertanto prima di interpellare i vari uffici, si consiglia si ricorrere al numero di assistenza Entratel.

Dott. Stefano Violoni – Presidente ANCE Marche

Analisi impatto Superbonus sulle imprese locale; effetti rincari delle materie prime ed altre problematiche.

Una delle principali problematiche connesse con le scadenze delle agevolazioni Superbonus al 110% è l’aumento dei prezzi ed il reperimento dei materiali:

  • Questa circostanza infatti può incidere negativamente sulle decisioni delle imprese, che troveranno maggiori difficoltà nella selezione delle materie da utilizzare e nel quantificare i costi ad esse connessi, comportando così eventuali ritardi con le consegne dei lavori. Tutto ciò andrà a generare contenziosi tra tutti gli attori in causa.
  • Inoltre un tempo così breve di utilizzo farebbe retrocedere la richiesta di manodopera proveniente dal settore. Si ritiene dunque opportuno che vi sia la presentazione della pratica e non dell’effettiva spesa per la totalità dei bonus oggi esistenti.
  • Imprese che hanno investito in mezzi e manodopera si potrebbero trovare in difficoltà: tutto ciò potrebbe essere evitato invece da imprese certificate, costituite ad hoc per affrontare i lavori dei bonus edilizi.

Il Sismabonus acquisti è contenuto nella manovra 110%: è un bonus che guarda da vicino la rigenerazione urbana, sta dando un notevole incremento al comparto edile. Sapere che il 110% per questa fattispecie non venga prorogato o che non venga data scadenza almeno a dicembre 2022, mette le imprese in una difficile situazione, in quanto vi sono imprese che hanno investito in immobili da demolire e da riedificare.,

Dott. Marco Fioravanti – Presidente ANCI e Sindaco di Ascoli Piceno

Gli effetti della CILA -S sul procedimento istruttorio ordinario nei Comuni della Regione

Il Superbonus è la definizione con cui vengono descritte le procedure dell’articolo 119 del decreto legge 19 maggio 2020 e porta due tipologie di intervento importanti:

  • l’efficientamento energetico;
  • l’efficientamento strutturale.

Occorre che gli enti locali attuino nuove politiche per poter facilitare gli operatori professionisti e le imprese nell’utilizzo di questi interventi. A tal proposito ad Ascoli è stata da subito potenziata la struttura deputata agli accessi all’archivio delle pratiche edilizie, fase necessaria per verificare eventuali abusi edilizi o difformità. Nel comune di Ascoli Piceno sono arrivate 1.100 richieste di accesso nel corso del 2021 e 1.400 richieste nel 2020.

È stato necessario potenziare e riorganizzare la struttura del servizio e lo Sportello Unico per l’Edilizia, dedicare un gruppo di tecnici per la gestione delle pratiche e all’applicazione dei bonus fiscali. Questo ha implicato una formazione e un aggiornamento continuo del personale interno, in considerazione della ostilità alle volte di alcune pratiche Superbonus.

L’introduzione della CILA -S nei termini sopra detti, ha garantito una semplificazione enorme, però c’è bisogno anche di una partecipazione attiva dei comuni stessi. Fondamentale dunque la digitalizzazione degli archivi comunali al fine di agevolare e velocizzare il sistema burocratico connesso con la presentazione telematica delle pratiche. Sarebbe opportuno a livello locale, predisporre concorsi pubblici che diano possibilità di introdurre nell’organico amministrativo nuove classi dirigenziali, specializzate nelle pratiche suddette. Il comune di Ascoli Piceno al fine di concretizzare tutto ciò ha dato luogo a vari incontri con gli ordini professionali per cercare una interlocuzione al fine di rendere più celere l’accesso agli archivi e per velocizzare le pratiche di adeguamento ad eventuali abusi e/ o difformità. Fondamentale pertanto il rapporto continuo con gli ordini professionali ed i comuni.

Dott.ssa Giulia Liboni – Vice Presidente Unione Regionale degli Ordini Commercialisti e degli Esperti contabili delle Marche

Il Visto di conformità

Il rilascio del visto di conformità è stato riservato dalla legge ai commercialisti, ai revisori e alle altre figure professionali abilitate alla trasmissione telematica delle dichiarazioni. Apparentemente potrebbe sembrare che l’intervento del commercialista avvenga nella fase conclusiva della procedura di Superbonus: in realtà non è così perché lo stesso svolge un ruolo fondamentale fin dalla fase propedeutica della scelta di accedere o meno all’agevolazione. Il commercialista dovrà:

  • valutare la sussistenza dei requisiti soggettivi in capo al cliente, per l’accesso all’agevolazione e dei requisiti oggettivi dell’immobile cui sono diretti gli interventi;
  • Inquadrare il tipo di intervento da effettuare, in base alla norma fiscale che lo rende agevolabile.
  • affiancare il cliente, per valutare le disponibilità finanziarie attuali e prospettiche e valutare se ricorrere allo sconto in fattura o alla cessione del credito o in alcuni casi, ad entrambe le soluzioni.
  • assistere il cliente nella valutazione delle varie proposte degli istituti di credito e consigliarlo nella scelta di un prestito ponte piuttosto che di un mutuo e dovrà poi quantificare la quota parte della spesa che rimarrà a carico del cliente stesso.
  • valutare l’ammontare dell’IVA sui lavori e sulle prestazioni, valutando in quali casi possa essere agevolabile;
  • assumere un ruolo strategico nella fase di collazione delle fatture e delle ricevute di pagamento da effettuare con criteri e tempi stabiliti distintamente per ogni tipologia di intervento agevolabile, al fine di poter determinare correttamente l’ammontare della detrazione e quindi dell’eventuale sconto o del credito spettante.

Solo a seguito di tutte queste considerazioni sarà possibile apporre il visto di conformità. Il visto di conformità è apposto su apposita comunicazione che dovrà essere inviata telematicamente all’Agenzia delle Entrate entro il 16 marzo dell’anno successivo a quello di sostenimento delle spese. Le verifiche da effettuare ai fini del rilascio del visto di conformità, si risolvono in un controllo di tipo documentale (non di merito). Il visto di conformità attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione di imposta e la presenza delle assicurazioni e attestazioni rilasciate dai tecnici incaricati. Si parla di visto leggero che viene rilasciato ai sensi del decreto legislativo 241/97 e in caso di visto infedele si applica una sanzione amministrativa che va da €258,00 a €2.582,00. Sono previste però sanzioni accessorie in ipotesi di ripetute violazioni ovvero quando queste sono particolarmente gravi e in questi casi viene disposta la sospensione dalla facoltà di rilasciare il visto per un periodo che va da 1 a 3 anni. E nei casi più gravi il professionista può essere ritenuto responsabile in concorso con il contribuente dei reati tributari commessi da quest’ultimo, con tutte le relative conseguenze sotto il profilo sanzionatorio.

Esistono tuttavia dei casi di criticità riscontrati dai professionisti in fase di apposizione del visto soprattutto nel caso in cui la gestione dell’intervento sia delegata al General contractor, soprattutto quando il contratto stipulato con il General contractor si configura come mandato con rappresentanza.

Il dubbio è sorto a seguito della risposta all’interpello 480 del 2021, nella quale l’Agenzia delle Entrate, ha chiarito che relativamente al contratto di mandato senza rappresentanza, i professionisti devono fatturare le loro prestazioni con IVA al General contractor e le spese sostenute devono essere ribaltate poi al committente: questo darà diritto alla detrazione. Ad oggi i soggetti che hanno utilizzato lo strumento del mandato con rappresentanza si trovano in una situazione di grande incertezza, perché i General contractor non sanno se sono legittimati o meno a ribaltare le spese al committente. Dall’altro i committenti non sanno se hanno diritto alla detrazione e di conseguenza i General contractor non sanno se scontare l’intera fattura o solo la parte relativa alle opere edili.

Le imprese che hanno gestito il credito con contratto di mandato con rappresentanza non riescono a monetizzarlo perché le società di revisione che effettuano la due diligence fiscale in maniera prudenziale, non riconoscono come legittimo il credito. Questa incertezza crea forti dubbi anche ai professionisti nel momento in cui sono chiamati ad apporre il visto di conformità. Pertanto sarebbe fortemente auspicabile che l’Agenzia delle Entrate intervenisse quanto prima per chiarire la propria posizione in merito.

Altra questione che meriterebbe un chiarimento da parte dell’Agenzia delle Entrate riguarda la necessità o meno della costituzione del cosiddetto fondo speciale previsto dall’articolo 1135 c.c. per le opere di manutenzione straordinaria, nei casi di interventi su edifici comunali. Ad avviso di alcuni tribunali, la mancata costituzione di un fondo potrebbe determinare non l’annullabilità, quanto piuttosto la nullità della delibera assembleare, con conseguente possibilità di invalidare il Superbonus e chiedere la restituzione dell’agevolazione. L’assenza di chiarezza in merito genera non poche perplessità per il professionista chiamato ad apporre visto di conformità.

Abusi edilizi e sostituzione di infissi: è stata sollevata questione a seguito della risposta all’interpello n. 909 -1494 del 2020 fornita dalla DRE dell’Emilia Romagna. In prima battuta al fine di poter accedere agli interventi trainanti, il legislatore aveva previsto che il tecnico abilitato dovesse asseverare lo Stato legittimo dell’immobile esclusivamente sulle parti comuni oggetto dell’intervento. La presenza di eventuali non conformità urbanistiche riscontrate poi sulle singole unità abitative non avrebbero precluso l’accesso al Superbonus 110% per gli interventi trainanti.

La soluzione prospettata dall’istante nell’interpello e condivisa dall’Agenzia è andata oltre e considera gli infissi a tutti gli effetti parti comuni, in quanto gli stessi insistono sulle facciate del condominio. In tale ottica i serramenti sarebbero oggetto di verifica del tecnico, pertanto sostituibili come intervento trainato, a prescindere dalla conformità della singola unità immobiliare interessata, proprio come se si trattasse di un intervento trainante.

Le perplessità sollevate da questa risposta all’interpello sono state parzialmente risolte con l’approvazione del DL 77, Articolo 33 lettera c), che ha stabilito che per le manutenzioni straordinarie è possibile presentare la CILA quale titolo edilizio, eliminando di fatto l’obbligo di attestazione dello stato legittimo.

Rimangono però non condivisibili le conclusioni prospettate dalla Direzione Regionale soprattutto qualora in sede di apposizione del visto di conformità, per la sostituzione dell’infisso non sia fornita l’asseverazione del tecnico per la conformità urbanistica dell’Unità immobiliare, se il titolo edilizio lo richiede.

Altra criticità è stata riscontrata a seguito della risposta all’interpello DRE Toscana del 16 aprile 2021, 911 – 846 con la quale è stato affermato che il Superbonus non spetta all’inquilino se l’immobile è di proprietà di una società immobiliare. A parere della DRE, il Superbonus non può essere applicato e la conclusione cui è giunta la DRE contrasta con quanto era stato stabilito dalla stessa Agenzia delle Entrate, nella circolare dell’8 agosto 2020 n. 24/E e nella guida al superbonus. Infatti in questi due documenti l’Agenzia delle Entrate aveva precisato che la detrazione spetta ai soggetti che detengono l’immobile oggetto dell’intervento in base ad un titolo idoneo (proprietà, nuda proprietà, usufrutto, uso, abitazione, superficie, detenzione dell’immobile in base ad un contratto di locazione).

Il professionista anche in questo caso, chiamato ad apporre il visto di conformità si trova esposto ad una responsabilità dovuta ad una dubbia interpretazione della norma a causa di interventi contraddittori da parte di Agenzia e Direzioni Regionali. Si ritiene opportuno a tal proposito un chiarimento dell’Agenzia volto a uniformare l’interpretazione della normativa, visti i forti elementi di incertezza in cui si opera. Elementi di incertezza che si auspica possano essere eliminati in sede della prossima Legge di Bilancio.

Ci si augura inoltre, che in fase di emanazione della Legge di Bilancio possa essere previsto un arco temporale più lungo, per tutti i bonus ed una estensione della platea dei possibili beneficiari fino al 2023.

Dottor Gino Sabatini – presidente CCIAA Marche

Analisi impatto Superbonus sulle imprese locali e mano d’opera

Legato al Superbonus 110% possiamo definire alcuni aspetti di vantaggio e di svantaggio. Aspetto positivo è che il settore delle costruzioni sta assistendo a una crescita economica, collegata anche al settore delle costruzioni, degli impianti e degli infissi. Le conseguenze tuttavia si sono definite in termini di:

  • rincari del costo dei materiali,
  • difficoltà nel reperire alcuni materiali in commercio, se non a prezzi esorbitanti rispetto al passato,
  • difficoltà di trovare manodopera specializzata.

Bisognerà riuscire ad acquisire velocità in tutti i settori dell’economia italiana e si teme per la sopravvivenza di tante piccole e medie imprese.

Si auspica che le casse edili possano dare maggiore valore aggiunto per la manodopera specializzata insieme alle associazioni di categoria. La particolarità di alcuni interventi richiede necessariamente personale altamente specializzato, dunque sarebbe opportuno l’introduzione di imprese certificate anche con patentini, a dimostranza della professionalità e esperienza.

Se riusciamo a qualificare le nostre imprese, avremo così un doppio valore aggiunto:

  • sia dal lato del committente per usufruisce del Superbonus al 110% per la propria abitazione, con una rivalutazione dei propri immobili;
  • sia dal lato del sistema imprenditoriale e quindi nel settore delle costruzioni, degli impianti e degli infissi e di tutte quelle linee collegate al Superbonus stesso.

Geo Network ringrazia per la preziosa collaborazione tutti i relatori e la Fondazione Regionale Collegi dei Geometri e Geometri Laureati delle Marche, Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Ascoli Piceno ed il Consiglio Nazionale dei Periti Industriali.

Andreana Hedges

Autore

Andreana Hedges

Amministratore Geo Network e Responsabile Divisione Formazione e Marketing

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