Agevolazione prima casa per gli under 36

Nuove agevolazioni ‘prima casa’ per gli ‘under 36’ con ISEE entro i 40 € mila annui.

Tempo di lettura:2 Minuti

Il Decreto Sostegni-bis (D.L. n. 73/2021), modificato dalla legge di conversione n. 106/2021, ha introdotto nuove agevolazioni in materia di imposte indirette per l’acquisto della casa di abitazione con la finalità di favorire l’autonomia abitativa dei giovani.

In particolare, la norma prevede che “gli atti di acquisto della proprietà di prime case di abitazione, nonché il trasferimento o la costituzione di nuda proprietà, usufrutto, uso o abitazione di abitazioni che abbiano i requisiti di “prima casa” siano esenti dall’imposta di registro e dalle imposte ipotecaria e castale”: in pratica non si paga l’imposta di registro pari al 2% calcolata sul valore catastale (cioè la rendita catastale moltiplicata per 1,05 e poi per 110) e le imposte ipotecarie e catastali che ammontano a 50 euro l’una.

Anche le  pertinenze, come cantine e posti auto, possono fruire di questa agevolazione fiscale.

Detta agevolazione, inoltre, si applica anche nel caso in cui a vendere l’abitazione con i requisiti di “prima casa” sia un’impresa: in tal caso non sono dovute le imposte di registro, quelle ipotecarie e quelle catastali pari a 200 euro l’una; inoltre sia ha diritto ad un credito d’imposta pari all’IVA corrisposta all’impresa.

Il credito d’imposta può essere portato in diminuzione dalle imposte di registro, ipotecaria, catastale, sulle successioni e donazioni dovute sugli atti e sulle denunce presentati dopo la data di acquisizione del credito; può essere utilizzato in compensazione ma in ogni caso non dà luogo a rimborsi.

Possono beneficiare dell’agevolazione coloro che non hanno ancora compiuto trentasei anni di età nell’anno del rogito e che hanno un valore dell’indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) non superiore a 40.000 euro annui.

Se uno solo degli acquirenti ha meno di 36 anni, sarà l’unico acquirente ad usare il bonus under 36 per la quota di sua spettanza, mentre l’altro potrebbe sempre utilizzare i benefici prima casa.

Sono escluse le abitazioni che rientrano nelle categorie catastali di lusso, ovvero A1 (abitazioni signorili), A8 (ville) e A9 (castelli, palazzi).

Le misure contenute nel decreto Sostegni bis si applicano agli atti stipulati dalla data di entrata in vigore del decreto legge, il 26 maggio 2021, fino al 30 giugno 2022.

Recentemente, con la circolare del 14 ottobre 2021, n. 12 dell’Agenzia delle Entrate, è stato chiarito che l’agevolazione per gli under 36 si applica anche nelle ipotesi in cui il diritto sull’immobile si acquisisca per effetto di un decreto di trasferimento emesso all’esito di un procedimento giudiziale,  in coerenza con quanto già stabilito nella prassi in materia di agevolazione “prima casa” disciplinata dalla Nota II-bis, all’articolo 1 della Tariffa, Parte I, allegata al d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131.

Andreana Hedges

Autore

Andreana Hedges

Amministratore Geo Network e Responsabile Divisione Formazione e Marketing

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *