Via libera al risarcimento del danno anche senza CTU in caso di vicini rumorosi

Vicini rumorosi condannati al pagamento del danno non patrimoniale per immissioni acustiche moleste anche in assenza del danno biologico

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La Cassazione Civile, sezione II, con l’ordinanza n. 21621 del 28 luglio 2021, ha condannato dei vicini di casa al pagamento del danno non patrimoniale per immissioni acustiche moleste, anche in assenza del danno biologico, sull’assunto di aver leso il normale svolgimento della vita familiare all’interno della propria casa ed il diritto all’esercizio delle proprie abitudini.

Il caso in esame ha visto come protagonisti gli abitanti di un fondo, convenuti in giudizio dai vicini di casa al fine di far cessare le immissioni sonore provenienti dalla loro proprietà e, una volta limate le immissioni moleste, il giudice adìto aveva dichiarato cessata la materia del contendere e rigettato le ulteriori richieste di risarcimento del danno, avanzata dagli attori i quali hanno poi impugnato la sentenza di primo grado.

Secondo la Corte d’appello, per effetto dell’eliminazione delle immissioni sonore, non era stato possibile esperire una consulenza tecnica per verificare il rispetto dei limiti di tollerabilità delle immissioni; tuttavia, anche in assenza di rilevamenti fonometrici, ma sussistendo ulteriori elementi di giudizio di conforto sul punto, era possibile riconoscere, in via equitativa, un danno non patrimoniale pari ad €5.000,00 per ognuno dei tre attori, oltre le spese mediche documentate.

Su tale sentenza la parte soccombente ha proposto ricorso per Cassazione, la quale ha però convenuto che “la cessazione della condotta causa delle immissioni sonore, ad opera dei ricorrenti, non può pregiudicare il diritto delle parti resistenti a conseguire un ristoro per il pregiudizio patito, determinato dall’illegittima condotta protratta dai vicini, per anni. Inoltre, è facoltà del giudice valutare le emergenze probatorie anche avvalendosi di mezzi di prova diversi dalla consulenza tecnica d’ufficio, se dalle prove offerte emerga l’effettiva dimostrazione dei caratteri delle immissioni tali da comportare il diritto al risarcimento del danno”.

La Cassazione ha poi precisato che “il danno non patrimoniale conseguente alle immissioni illecite è risarcibile a prescindere dalla sussistenza di un danno biologico documentato, qualora vi sia la lesione del diritto relativo al normale svolgimento della vita familiare all’interno della propria abitazione e del diritto al libero esercizio delle proprie abitudini di vita quotidiane, trattandosi di diritti garantiti dalla Costituzione Italiana, ma anche dalla Convenzione Europea dei diritti dell’uomo, all’art. 8, secondo cui, il giudice interno è tenuto ad uniformarsi a seguito della cd. “comunitarizzazione” della Cedu”.

La Suprema Corte, condividendo la pronuncia del giudice di merito, il quale aveva escluso il pagamento del danno biologico, ma aveva liquidato in via equitativa il danno non patrimoniale, ha rigettato il ricorso ed ha condannato i ricorrenti in solido al rimborso delle spese di giudizio, nonché al versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato per il ricorso principale.

Andreana Hedges

Autore

Andreana Hedges

Amministratore Geo Network e Responsabile Divisione Formazione e Marketing

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