Superbonus nella Toscana: tavola rotonda con i principali enti coinvolti

Quadro riassuntivo dell’evento di formazione tenutosi con i principali enti della regione Toscana: i loro interventi sull’argomento del Superbonus 100%

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Lunedì 25 Ottobre Geo Network, software house ed ente di formazione per l’edilizia e lo studio tecnico, ha organizzato una tavola rotonda in linea dove sono intervenuti esponenti dei più importanti enti, ordini professionali ed istituzioni della Regione Toscana coinvolti nella catena dell’attuazione del Superbonus.

Gli interventi hanno fornito un quadro aggiornato sull’attuazione dell’agevolazione Superbonus 110% nella Regione Toscana ed in particolare hanno evidenziato i trend degli interventi agevolati in corso; l’impatto sulle imprese locali e sui prezzi; gli effetti CILAS sul procedimento istruttorio ordinario nonché portato gettato luce su molte criticità ancora da risolvere.

L’ evento formativo e di importante aggiornamento professionale è stato patrocinato ed accreditato per il rilascio di crediti formative professionali da parte della Fondazione Regionale Collegi dei Geometri e Geometri Laureati delle Toscana, dall’ Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Firenze e dal Consiglio Nazionale dei Periti Industriali. Ha ricevuto il patrocinio del Consiglio Nazionale dei Geometri.

Sono intervenuti:

Rete delle Professioni Tecniche: Geom. Andrea Mancuso
ANCE Toscana: Dott. Stefano Frangerini, Presidente

ANCI Toscana: Dott. Matteo Biffoni, Sindaco di Prato

Collegio Geometri e Geometri Laureati di Pistoia: Geom. Marco Sibaldi, Presidente

Consiglio Nazionale dei Geometri e Geometri Laureati: Pietro Lucchesi

Ordine dei Dottori Commercialisti di Firenze: Dott. Luca Mariotti e Dott.ssa Serena Salvadori

Esperto: Geom. Alessio Tesconi, consulente e formatore Superbonus

Geo Network: Dott.ssa Andreana Hedges

Riassumiamo qui alcuni dei più importanti punti fatti dai relatori, durante la tavola rotonda moderata dalla Dott.ssa Andreana Hedges, Geo Network.

Superbonus 110% nella Regione Toscana

Punto di sintesi degli interventi della giornata del 25 ottobre 2021

I° Intervento: Geom. Marco Sibaldi, Presidente del Collegio dei Geometri di Pistoia, P.I. Roberto Renzi, Ordine dei periti di Firenze, Geom. Pietro Lucchesi, Consiglio Nazionale dei Geometri.

Geom. Marco Sibaldi

Si ritiene che il Superbonus 110% debba essere stabilizzato: ciò non vuol dire che debba essere reso strutturale, ma dovrebbe essere reso semmai definitivo. Ogni giorno qualcosa cambia, dunque sarebbe stato preferibile indicare sin da subito gli interventi che si potevano fare, con dei limiti ben precisi. Anche i tempi dovrebbero essere più delineati e chiari.

Il Superbonus 110% deve svilupparsi e arrivare a quei termini che il legislatore aveva prestabilito. Il rischio potrebbe essere quello che l’agevolazione in oggetto diventi una mera speculazione, che porta conseguentemente altre problematiche.

Un fattore negativo riscontrato riguarda l’aumento dei prezzi e la non reperibilità dei materiali: questo problema era prevedibile e andava previsto e gestito come tale.

Geom. Pietro Lucchesi

Ciò che più preoccupa è la scadenza, la proroga delle scadenze e la paventata proroga per i soli condomini, non comprendendo le unifamiliari. La CILA Superbonus certamente ha permesso di aprire i lavori a tanti edifici che erano bloccati per le difformità o l’accesso agli atti.

Si sta lavorando affinché la proroga arrivi totalmente al 2023 e affinché vi sia una stabilizzazione del Superbonus, in conseguenza del raggiungimento degli obiettivi ambientali. Come Consiglio Nazionale ci focalizziamo su due aspetti:

  • gli adempimenti documentali: il professionista deve ben operare per far sì che in fase di asseverazione Enea non ci siano riscontri negativi a seguito di un eventuale controllo. Come Consiglio Nazionale stiamo lavorando sull’aspetto degli adempimenti. Questi adempimenti hanno ricadute sia in termini di verifiche al Superbonus e sia in termini di verifiche prestazionali richieste oltre al salto delle due classi energetiche;
  • la parte ambientale: Vi sarà bisogno di un nuovo mondo professionale, in cui dovremo adeguarci e saperci proporre per il raggiungimento dei risultati sanciti anche con il Superbonus. I riscontri ambientali del Superbonus purtroppo non sempre vengono messi in primo piano.

Con riferimento agli aspetti ambientali si sta cercando di effettuare una trasformazione, anche in considerazione del PNRR, per fare sì che vi sia tutta una serie di operatività non semplicemente rivolta alla parte prestazionale, burocratica e documentale, ma che sia volta verso gli obiettivi che poi avranno ritorno a livello mondiale sulle emissioni e sulla salubrità di chi abita negli edifici.

Tutti gli edifici e tutte le nostre attività devo avere un riscontro ambientale ben definito: non potremo far venir meno la coscienza ambientale; pertanto, stiamo facendo un percorso di avvicinamento a questi aspetti, con un duplice obiettivo:

  • aiutare la categoria affinché ci sia un approccio ancora migliore per il Superbonus al 110%;
  • definire un percorso di sensibilizzazione sugli aspetti che devono coinvolgere l’edificio, dunque l’interfaccia che ha il singolo l’edificio con tutto il mondo che lo circonda.

Il Consiglio Nazionale tramite risorse e contatti politici, si sta muovendo affinché si consolidi la proroga almeno fino al 2023, auspicando che dopo riescano a raggiungere tutti gli obiettivi del PNRR, in primis l’efficientamento energetico, ambientale e sismico.

Circa l’aspetto sismico, grande attenzione deve essere dedicata alla diagnostica affinché l’intervento che si svolgerà possa essere il più efficace possibile.

Difficoltà legate ai rincari delle materie prime: l’aumento è stato focalizzato soprattutto sul Bonus 90% delle facciate, che non avendo limiti di prezzo massimo, ha creato marginalità e aumento dei prezzi, nonostante il limite è determinato dai prezziari regionali e dal prezziario DEI: bisognerà ritornare alla normalità dei prezzi.

Tutto ciò potrà essere calmierato con una maggiore attenzione e con una proroga dei tempi, essenziale per garantire operatività e per cogliere gli aspetti documentali, applicativi e ambientali.

II Geom. Alessio Tesconi, consulente e formatore esperto in materia di urbanistica ed edilizia, principale formatore Geo Network.

Tra le regioni con maggior numero di interventi troviamo la Lombardia (6.384) e la Toscana con 3.761 interventi, presenta un numero discretamente alto se questo dato lo analizziamo con quelli che sono gli aspetti di dettaglio della Toscana:

  • 418 condomini sono entrati nell’ambito della asseverazione, per un importo di quasi 198 milioni di euro;
  • 1.624 sono gli edifici unifamiliari che si sono avvalsi degli interventi;
  • 1.719 sono le unità immobiliari funzionalmente indipendenti che hanno usufruito dell’agevolazione.

I dati più recenti sul Sismabonus sono forniti dall’Agenzia delle Entrate e risalgono al triennio 2017-18-19; solo nel 2019 gli interventi si sono attestati intorno a 123,5 milioni di euro.

Secondo il Centro Studi del Consiglio Nazionale degli ingegneri, il Superbonus andrebbe a ribilanciare il maggior esborso a livello di premio fiscale, riconosciuto dallo Stato, con la consapevolezza che dall’altra parte occorre che i dati si presentino in termini positivi e in tal senso si parla:

  • di una produzione aggiuntiva da Superbonus in percentuale da investimenti fissi lordi del 5,8%;
  • di un’occupazione aggiuntiva di più di 153 mila unità.

Secondo sempre l’analisi condotta dal Centro Studi abbiamo che:

  • la spesa di 9,3 miliardi di euro per il Superbonus contribuirebbe alla formazione del PIL per 12,4 miliardi e all’8,4% del valore aggiunto nelle costruzioni che alimenterebbe il 6,2% dell’occupazione nel comparto edile;
  • c’è una produzione aggiuntiva di ben 736 milioni di euro, dei quali 507 andrebbero nella filiera delle costruzioni;
  • l’occupazione complessiva per oltre 5.000 unità crescerebbe, di cui 3.007 direttamente nella filiera delle costruzioni;
  • un valore aggiuntivo totale che è un effetto diretto e indiretto dei 318 milioni di euro, superiore al disavanzo che si genera nel bilancio dello Stato dalla differenza tra minori entrate per detrazioni al 110% e gettito fiscale legato a lavori con Sismabonus.

Dati Cresme evidenziano come:

  • il 65% dei metri quadrati di cui si compongono gli oltre 12 milioni di edifici in Italia sono stati realizzati prima del 1976;
  • degli oltre 12 milioni di edifici, il 17%, pari a 2 milioni, si trovano in condizioni mediocri o pessime.

Inoltre dei circa 2 milioni di APE, il 58% delle abitazioni sono nelle tre classi più basse e si arriva al 74% se si considerano le quattro classi più basse.

Enea stima, tenendo conto dello stato del patrimonio edilizio, la superficie residenziale da riqualificare nell’arco di circa 10 anni per poter raggiungere un primo obiettivo di efficientamento energetico degli edifici con una riduzione di Co2 da 44,1 Mton nel 2020 a 32,7 Mton nel 2030 ed un risparmio annuo in termini di energia finale. L’Enea ritiene necessario intervenire su 24 milioni di metri quadrati l’anno per 10 anni.

I numeri dell’edilizia forniti da ANCE per il primo trimestre attestano valori positivi circa:

  • gli investimenti (+16,6%);
  • ore lavorative (+54%);
  • nuovi lavoratori iscritti (+11,4%).

III intervento: Geom. Andrea Mancuso, rappresentante della Rete delle Professioni Tecniche – Analisi atterraggio Superbonus sul tessuto urbanistico ed edilizio regionale

La Rete delle Professioni Tecniche svolge un ruolo di intermediazione tra i liberi professionisti e tutti gli ordini professionali: è una voce unica che condivide il pensiero generale di tutti gli ordini professionali e di tutte le istituzioni pubbliche.

Con il Superbonus è emersa l’importanza della filiera di tante attività e di tante professioni: nel Superbonus ci sono una filiera di persone, aziende, tecnici, imprese edili, impiantisti, termotecnici, amministrazioni, amministratori, banche, professionisti, società di software che lavorano per collaborare alla buona riuscita del Superbonus e tanti altri soggetti.

Obiettivi del Superbonus al 110% sono:

  • efficientamento energetico,
  • consolidamento strutturale;
  • riqualificazione del decorso del patrimonio.

Il Superbonus costituisce un volano per l’economia della Toscana e di tutta la Nazione. Inoltre è occasione per una crescita professionale in virtù delle numerose normative e discipline con cui ci si interfaccia e degli ambiti diversi con cui vi sono strette correlazioni nella quotidianità della professione.

Dopo l’abolizione delle tariffe professionali ci sono maggiori certezze per i professionisti: bisogna sempre stare attenti però a non fare un uso improprio di questa discrezionalità riconosciuta, perché purtroppo spesso si assiste ad un aumento dei prezzi spropositato rispetto all’opera che si va a compiere.

Aspetti negativi riscontrati nel Superbonus 110%::

  • mancanza di materia prima: mancano infissi, cappotti, caldaie e tante altre materie;
  • demolizione e smaltimento dei materiali posati recentemente: materiali posati recentemente appena da 6, 7, 8 anni vengono smaltiti;
  • Una prima problematica legata all’accesso agli atti: la poca digitalizzazione degli uffici pubblici ha comportato un arresto delle pratiche edilizie su tutto il territorio della Regione Toscana (ma anche a livello nazionale);
  • problematiche legate alla verifica della conformità per i condoni: sono quasi 4 milioni i condoni edilizi inevasi;
  • difficoltà con gli edifici sottoposti alla tutela e con l’interpretazione sia degli uffici della Soprintendenza che degli uffici del comune, perché riguardano sia i vincoli diretti che i vincoli paesaggistici;
  • difficoltà di interpretazione, in quanto l’agevolazione unisce una pluralità di normative di settore specialistiche che vanno a toccare molteplici ambiti – quali sagoma, distanze, eccetera. A tal proposito l’occupazione del suolo pubblico è stato un tema affrontato molto a livello Toscano;
  • problemi in merito alla posa dei pannelli fotovoltaici, dei pannelli termici, dettati nei regolamenti edilizi, urbanistici o nei regolamenti urbanistici e piani operativi: esistono regole particolarmente stringenti non solo per i centri storici;
  • rialzamento delle coperture: diverse interpretazioni sia di Enea sia di Agenzia delle Entrate;
  • aumento dei prezzi dei materiali e della manodopera;
  • rischi per la posa in opera, rischi per la competenza: qualificazione delle persone che si adoperano alla posa di questi materiali;

IV intervento: Dott. Matteo Biffoni – Presidente ANCI Toscana e Sindaco del Comune di Prato – Gli effetti della CILA -S sul procedimento istruttorio ordinario nei Comuni della Regione

Con la CILA – S non è più richiesta la verifica di conformità urbanistica edilizia dell’edificio: in Toscana vi era già una normativa sulla CILA ordinaria particolare, ma in ogni caso la CILA-S è il frutto di una disciplina straordinaria e temporanea, per far sì che i cantieri del bonus 110% partissero rapidamente e non si perdesse questa opportunità.

Ci sono una serie di questioni su cui si ritiene opportuno porre attenzione:

  • moltissimi accessi agli atti, vista la necessaria verifica di conformità degli edifici. Si ritiene opportuna l’attività di digitalizzazione degli uffici, non sempre facile e che comporta un aggravio in termini di costi.
  • Problema della semplificazione delle pratiche: se unitamente al 110% si decide di effettuare lavori di ristrutturazione ordinaria, la CILA-S non è sufficiente; occorre presentare una CILA ordinaria o una SCIA. Senza la presentazione della CILA-S vi è la decadenza dal beneficio fiscale.
  • Tema dei controlli: Le CILA-S verranno controllate a campione e questo ha creato stupore, in considerazione del fatto che la mancata verifica dello stato legittimo costituisce una novità; ma ha fatto discutere molto la specificazione del decreto secondo cui verifiche e sanzioni per le difformità sono salve e impregiudicate e ci sono stati comuni che hanno letto questa indicazione come una sorta di invito, un controllo sistematico, un controllo a tappeto quindi non solo per la CILA-S, ma anche per tutta la pregressa conformità dell’immobile.
  • Problema dei portali digitali del SUE: con gli Sportelli Unici più virtuosi si è predisposto anche il modello della CILA- S. Si è colta l’occasione di chiedere alla Regione di fornire un portale unico per l’edilizia come già previsto per il SUAP: è un percorso laborioso, ma che si può determinare.
  • Tema aperto di gestione della paesaggistica: il vincolo paesaggistico resta completamente aperto. Per tutti gli edifici sottoposti a zona vincolata sembrerebbe che rimanga necessario tutto ciò che invece il D.L. ha risolto per altri aspetti, come accesso agli atti, sanatoria paesaggistica, visto di conformità. Anche laddove queste conformità non ci siano, la quasi totalità degli interventi accedono al 110% e su aree vincolate devono svolgere tutto il percorso di autorizzazione paesaggistica.
  • Paura per il futuro: i comuni spesso si trovano ad affrontare sanatorie per parziali difformità dalle concessioni precedenti. Le vendite degli immobili sono precedute da sanatorie e potrebbe capitare che qualcuno nel vendere una casa riqualificata con il 110% viene a scoprire una parziale difformità che potrebbe creare problematiche. Il Decreto Semplificazioni bis, non ha stabilito delle soluzioni in questi termini. È stato consegnato al Ministro Giovannini una bozza per il nuovo Testo Unico dell’edilizia concertata con ANCE, ANCI e Rete delle Professioni Tecniche, che in parte potrebbe risolvere questa annosa questione.

Se vogliamo fare funzionare questo straordinario intervento e farlo diventare una vera e propria modalità operativa tra comuni e professionisti, dobbiamo trasformare il sistema attuale.

V intervento: Dott. Stefano Frangerini -Presidente ANCE Toscana – Analisi impatto Superbonus sulle imprese locali – effetti rincari nelle materie prime

Possiamo rinvenire due aspetti estremamente positivi legati all’introduzione del Superbonus al 110%:

Il settore della riqualificazione energetica è stato poco considerato dalle imprese che hanno fatto poca innovazione: ciò ha comportato una impreparazione rispetto un mercato che si è acceso in maniera così repentina. Si è cercato di colmare questi vuoti attraverso dei corsi di formazione che sono stati effettuati in tempi celeri per tutte le attività specifiche dell’edilizia, perché sulla riqualificazione energetica siamo passati da un concetto di involucro edilizio ad un concetto di organismo edilizio.

Un elemento negativo, tuttavia, è legato al fatto che oggi è consentito aprire una impresa edile ed iscriversi alla CCIAA senza obbligo di avere una responsabilità civile contro terzi come assicurazione, una RC Professionale: questo significa mettere a disposizione delle risorse pubbliche a soggetti che spesso non hanno le competenze adeguate per eseguire gli interventi di riqualificazione energetica e sismica.

La tendenza purtroppo nel tempo è stata quella di dare maggiore rilevanza al prezzo e non alla qualità e al prodotto. Ecco, pertanto, che è opportuno richiede delle competenze vaste e ardue, poiché si connette la parte impiantistica, con la parte strutturale, la parte termica e la parte di resistenza tecnica. Sarebbe opportuno la definizione di imprese multidisciplinari che possano fronteggiare questi aspetti.

La Regione Toscana è stata sensibilizzata alla predisposizione di un istituto tecnico, un’accademia per l’edilizia, che riesca a fornite i profili ad oggi mancanti di project management piuttosto che responsabili della parte energetica o della qualità e sicurezza dell’ambiente – profili professionali che ad oggi purtroppo mancano nelle imprese e che non hanno consentito alle stesse di potersi strutturare.

Fondamentale potrebbe essere l’implementazione di building information modeling, cioè un modello di progettazione in cui vengono messi insieme la parte strutturale, con la parte architettonica, la parte impiantistica e la parte di esecuzione, consentendo così l’avvio verso il processo di digitalizzazione in un settore, quello dell’edilizia, che ad oggi è il più arretrato.

Oggi esistono grossi venditori di energia che avendo grossi crediti fiscali, hanno avviato delle attività per cercare di acquisire appalti di riqualificazione energetica. Tuttavia, non avendo le competenze, si innescano dei subappalti, con la conseguenza di non considerare le competenze delle imprese, pur di ottenere un profitto di natura finanziaria. Il DURC (Il documento unico di regolarità contributiva) è un elemento fondamentale per poter beneficiare del credito fiscale: le imprese devono essere valutate e se non si è in presenza di un numero di lavoratori adeguato alla tipologia dell’intervento in corso d’opera, se l’impresa non è regolare con i propri contributi, a una successiva verifica il rischio è di vedersi sottrarre il debito fiscale, perché si ricorda che l’ultimo responsabile del beneficio è il proprietario.

Queste imprese sono da monitorare con attenzione in quanto un domani possono trarre beneficio dall’omissione di questi versamenti e possono mettere in oggettiva difficoltà il committente che si vede revocato il versamento.

Le imprese del mondo ANCE hanno reagito molto bene all’incremento dei lavori. Purtroppo, le condizioni attuali del mercato non sono delle migliori, in considerazione delle problematiche legate alla reperibilità dei prodotti e delle materie prime, ma anche del semilavorato. La conseguenza in edilizia di ciò è che molti cantieri non possono partire, poiché ve ne sono ancora altri in corso d’opera e le imprese dal canto loro, cercano di rispondere agli impegni che sottoscrivono.

Ecco che i professionisti devono trovare un giusto dialogo con le imprese, che devono essere considerate alla stessa stregua di soggetti competenti e non di meri appaltatori o sub appaltatori, siano essi progettisti, committenti, o direttori dei lavori. Lo scopo è quello di garantire il compimento dell’opera, al fine di consentire un miglioramento del comfort per il committente, ma anche quello di determinare una riduzione dei costi per mantenere lo stato ottimale degli edifici; il tutto senza dimenticare i benefici in termini di valore economico della conseguente riduzione dei consumi, perché una minore dispersione consente una riduzione dei consumi e una minore emissione di Co2 nell’ambiente, con un miglioramento della qualità dell’aria, della vita, dell’ambiente ma soprattutto del pianeta.

A tal riguardo le imprese stanno cercando di cambiare la propria organizzazione per rispondere sempre meglio a quelli che sono e che saranno le esigenze del mercato. Auspichiamo dunque in un mantenimento delle proroghe di questi benefici, perché rappresentano un fattore di avviamento dell’economia, del pagamento delle tasse, dei contributi e inoltre garantiscono la creazione di nuovi posti di lavoro, con un ovvio vantaggio di natura economica complessiva.

VI intervento: Dott. Luca Mariotti – La prassi dell’Agenzia delle Entrate nelle principali risposte a interpello

Ai sensi dell’art. 11 della l. 212 del 2000, l’interpello è un’istanza che il contribuente rivolge all’Agenzia delle Entrate prima di attuare un comportamento fiscalmente rilevante, per ottenere chiarimenti in relazione a un caso concreto, in merito all’applicazione o interpretazione di norme di legge di varia natura e con riguardo a tributi erariali. Fondamentale è che l’istanza venga presentata preventivamente, tramite PEC; dunque, non deve riguardare un fatto già avvenuto

Il termine per la risposta è di 90 gg alla fine del quale l’Agenzia può sposare o meno la ns tesi interpretativa, ma può anche non rispondere; in quest’ultimo caso vale il silenzio assenso, che consolida la ns linea interpretativa. Una risposta che non soddisfa non è impugnabile e le due alternative dunque sono:

  • adeguamento all’interpretazione data dall’Agenzia dell’Entrate;
  • andare contro l’interpretazione, con conseguente recupero o accertamento che impugneremo come atto impositivo.

Di seguito si riportano alcuni tra gli interpelli più rilevanti ai fini del Superbonus 110%.

Demolizione e ricostruzione: dinnanzi ad alcuni dubbi sull’intervento, il 7 ottobre 2020, l’Agenzia delle Entrate con la circolare 24/E ha chiarito che l’agevolazione spetta anche a fronte di interventi realizzati mediante demolizione e ricostruzione inquadrati nella categoria di ristrutturazione edilizia ai sensi dell’art. 3, co.1, lett. d) del D.p.r. 380/01.

Più recente (22 giugno 2021), un istante presenta il caso di demolizione di due fabbricati vicini, ubicati in zona sismica 2; l’Agenzia afferma che è possibile usufruire del Superbonus, però mentre i due fabbricati hanno un tetto di spesa ai fini dell’agevolazione stessa, nel caso specifico non hanno ambedue tetti di spesa relativamente all’Ecobonus perché uno dei due era riscaldato in origine e l’altro no.

Acquisto case antisismiche: interpello 9 settembre 2020; l’Agenzia delle Entrate conferma la possibilità di usufruire di Superbonus per l’acquisto di case antisismiche nel rispetto delle condizioni indicate nel Decreto Rilancio. Inoltre, nella risposta 209 del 25.03.2021 si ricorda che a partire dal 16 gennaio 2020 il progetto degli interventi di riduzione del rischio sismico e l’asseverazione devono essere allegati alla SCIA o alla richiesta di permesso di costruire, al momento della presentazione allo Sportello Unico competente, tempestivamente e comunque prima dell’inizio dei lavori.

Acquisto case antisismiche per soggetti che operano in regime di impresa: risposta interpello 24.05.2021. L’intervento non è ammesso al Superbonus, però si può applicare il Sismabonus acquisti, fruibile nella misura prevista dall’art.16 del decreto-legge 63 del 2013, ossia nella misura del 75% per il miglioramento di una classe di rischio o l’85% per il miglioramento di due classi di rischio entro l’ammontare massimo di spesa di 96 mila euro.

Inoltre, per i contribuenti non residenti in Italia, ma futuri proprietari di un immobile abitativo nel ns Paese è possibile accedere a questo tipo di agevolazione.

Consolidamento sismico parziale: 28.09.2021, un nucleo di case tutte ristrutturate e consolidate ad eccezione di una: il proprietario è consapevole di avere una correlazione strutturale a tutti gli altri edifici e oggi la sua casa è la struttura più debole. Chiede se può usufruire del Superbonus in modalità sisma. L’Agenzia delle Entrate si rifà ai pareri della Commissione Consultiva per il monitoraggio dell’applicazione del DM 58 del 2017 e ammette all’agevolazione se gli interventi antisismici prospettati possiedono i requisiti antisismici per essere considerati interventi di riparazione o locali.

Fotovoltaico: risposta 107 del 10.03.2021: si chiede se è possibile usufruire del fotovoltaico posato a terra su terreno di pertinenza, godendo di Superbonus. La risposta è stata positiva.

Risposta 488 del 20.07.2021: È possibile inserire il fotovoltaico su edifici di nuova costruzione? No, però nel caso prospettato l’installazione dell’impianto può beneficiare del Superbonus a condizione che sia eseguita congiuntamente agli interventi trainanti all’agevolazione, prima dell’accatastamento dell’edificio.

Risposta 27.10.2020: Si può installare con beneficio un fotovoltaico da parte del proprietario dell’ultimo piano con un lascito solare? Sì e il condomino può fruire dello sconto fiscale sull’intero importo pagato anche in misura eccedente rispetto a quella a lui imputabile, in base alle tabelle millesimali, ma comunque entro il limite fissato dalla disciplina del Superbonus.

Risposta 20.09.2021: È il caso di un intervento svolto su un edificio, con fotovoltaico posto su un altro edificio pertinenziale: è possibile svolgerlo perché la Legge di Bilancio 2021, ha modificato il co.5 dell’art. 119 prevedendo che l’installazione degli impianti solari fotovoltaici possa avvenire anche su strutture pertinenziali degli edifici.

Aumento di volumetria: Risposta interpello 22.06.2021: la detrazione fiscale legata al Superbonus non si applica per la parte eccedente il volume ante operam. Il contribuente ha l’onere di mantenere distinti in termini di fatturazione, le due tipologie di intervento (ristrutturazione e ampliamento).

Cambio di destinazione e massimale di spesa: Col cambio di destinazione e la realizzazione di un edificio a natura residenziale è possibile fruire del Superbonus e ciò viene confermo nella risposta del 13.04.2021. Circa le modalità di determinazione del limite massimo di spesa, dal punto di vista del sismabonus, a livello strutturale, si considera il numero delle u.i. esistenti prima dell’inizio dei lavori. Per gli interventi di efficientamento energetico, commi 1 e 2 dell’art. 119 del D.L. 34 solo l’unità abitativa, riscaldata.

Eliminazione delle barriere architettoniche. La legge di Bilancio 2021 ha introdotto una novità prevedendo il Superbonus anche per gli interventi di cui all’art. 16-bis, co. 1, lett. e) del TUIR, anche ove effettuate in favore di persone di età non superiore a 65 anni. In questo caso, la modifica normativa viene ricordata in una risposta ad un interpello del 05.07.2021 e l’Agenzia delle Entrate ricorda che nella circola 19/E 2020 è stato precisato che le opere svolte al fine dell’eliminazione delle barriere architettoniche possono essere realizzate sia sulle parti comuni che sulle singole unità immobiliari.

C’è una questione segnalata in questa risposta, ossia in Commissione Finanze, del 29.04.2021, si è posto rilievo circa la presenza in un edificio di persone di età superiore a 65 anni e sul significato di questo periodo. Si è concluso alla fine che l’agevolazione spetta per interventi che presentano i requisiti richiesti dalla specifica normativa di settore, anche in assenza di disabili nelle u.i. dell’edificio oggetto di intervento e il medesimo principio è applicabile anche ai fini del Superbonus, stante l’esplicito richiamo del co. 2 dell’art. 119 per gli interventi di cui all’art. 16-bis, co.1, lett. e) TUIR.

Future plusvalenze da cessione: In analogia al vecchio bonus ristrutturazioni, il fatto che questi interventi siano stati agevolati e che le spese non siano di fatto rimaste a carico del contribuente, non è rilevante e la plusvalenza tiene conto di una spesa nominale effettuata, anche se poi non rimane a carico del contribuente.

Enti no profit: Risposta 239 del 2021: Il Superbonus spetta alle Onlus, alle organizzazioni di volontariato e alle associazioni di promozione sociale. Spetta in maniera soggettiva, cioè qualsiasi sia il tipo di fabbricato su cui si effettuano i lavori, con esclusione delle categorie espressamente escluse da Superbonus e cioè A/1, A/8 e A/9.

I due interpelli con risposta del 14 aprile 2021, hanno indicato che le categorie sono B/1, B/5: non siamo in ambito strettamente residenziale, ma gli interventi vengono comunque ammessi al Superbonus.

Risposta 251 del 14.04.2021: La Fondazione di diritto privato che non si qualifica come Onlus non ha diritto all’agevolazione, ma ne hanno diritto gli enti ecclesiastici che rientrano in una categoria no profit.

Le Cooperative sociali ne hanno diritto perché sono ammesse nella Sezione Cooperazione sociale del registro prefettizio delle Onlus e ci sono due risposte ambedue che si concludono in senso positivo.

Trust: se un trust è a favore di un soggetto debole, dovrebbe essere equiparato alle Onlus, ma il problema non si pone, poiché il soggetto che chiederà le agevolazioni è il trustee, che è persona fisica. Il Trust funziona attraverso una trascrizione nei Registri Immobiliari della proprietà a favore del trustee e contro il trustee per gli scopi del trust. In merito c’è un interpello del 21.07.2021 che esamina il caso in cui il disponente conserva l’usufrutto pure attribuendo il diritto di nuda proprietà al Trustee. Il beneficiario in questo caso può godere del beneficio.

Cooperativa a proprietà indivisa: Anche in questo caso vale l’elemento soggettivo ed è previsto all’art. 119, co. 9, lett. d) del Decreto Rilancio; per questo tipo di cooperative in cui hanno assegnato il diritto di abitazione ai soci degli appartamenti, spetta il beneficio, ma a differenza delle Onlus il riferimento oggettivo è comunque alle unità a destinazione residenziale e non vengono ammessi tutti i tipi di u.i.

Soggetti non residenti: Secondo la risposta a interpello n. 415 del 14.06.2021, i soggetti non residenti possono avere diritto all’agevolazione, perché avendo la proprietà, dichiarano redditi in Italia e anche non avendo la tassazione dei redditi principali in Italia potranno accedervi mediante cessione o sconto in fattura. Ma quando questi soggetti sono semplici affittuari o comodatari, non dichiarano redditi in Italia e dunque l’agevolazione a loro è preclusa.

Alternatività tra Superbonus e vecchio Sismabonus: Risposta a interpello 318 del 10.05.2021 con cui l’Agenzia delle Entrate risponde a un dubbio, ossia se sia possibile usare il vecchio Sismabonus piuttosto che il 110%: non è possibile usarlo perché la normativa precedente si applica oggi con le regole del Superbonus e la detrazione è maggiorata, ma bisogna seguire tutti gli adempimenti del D.L. 34.

Attestazione rischio sismico mancante: 13.04.2021: il Decreto Rilancio non ha introdotto secondo l’Agenzia un nuovo obbligo di attestazione del rischio sismico, ma ha solo dato la possibilità di poter beneficiare di interventi antisismici e di una aliquota più elevata.

Dunque, il contribuente non può accedere né al Sismabonus e né al Superbonus ma può, nel rispetto di tutte le altre condizioni previste, eseguire lavori fruendo della detrazione di cui all’art. 16-bis del TUIR e nella misura attualmente prevista del 50% con il massimale di €96.000,00.

Assenza di impianto di riscaldamento e Superbonus energetico: Nella risposta del 25.08.2021 n.557, l’Ecobonus, per gli edifici, si deve dimostrare che l’edificio è dotato di impianto di riscaldamento. Non occorre che sia funzionante ma ci deve essere un impianto e a seconda della caratteristica dell’impianto, il Superbonus si applica a tutti gli ambienti che fruivano di un impianto riscaldante: ciò non significa che il singolo elemento riscaldante deve essere presente, stanza per stanza. La vecchia stufa presente nell’appartamento dovrebbe abilitare all’Ecobonus anche se non più funzionante.

Sostituzione dei serramenti: È sorta qualche diatriba con Enea, perché quando si parla di sostituzione, devono essere mantenute la forma e la superficie dei vecchi infissi e la collocazione degli stessi. Nella risposta 524 del 30.07.2021 si sostiene che si può anche adottare il Superbonus in ipotesi di interventi di spostamento e variazione dimensionale degli infissi, a condizione che la superficie totale degli infissi nella situazione post intervento sia minore o uguale di quella ex ante e ciò a garanzia del risparmio energetico.

Edificio Unifamiliare: In merito ad una specifica questione posta da un soggetto, viene precisato il fatto che se il proprietario sia tra gli altri, anche una persona non appartenente alla famiglia non rileva ai fini del Superbonus.

Condominio: Risposta 22.0.2021: Se ci sono dei condòmini che si vogliono accollare l’intera spesa in un condominio, ciò è possibile, purché le delegazioni di assemblea del condominio, dopo le varianti introdotte dalla legge 126 del 2020, aventi per oggetto l’approvazione degli interventi, siano valide se approvate con un numero di voti che rappresenti almeno la maggioranza degli intervenuti e un terzo del valore dell’edificio. Nella delibera deve essere presente l’intenzione di accollare l’intera spesa a questi condòmini che fruiranno anche delle intere agevolazioni.

General contractor: Qualora il General Contractor assume in proprio la gestione di tutta l’operazione anche dal punto di vista finanziario, i costi di managing e di coordinamento sono inclusi nel Superbonus; se il General Contractor svolge una funzione di consulenza, poiché questa non è indispensabile ai fini del Superbonus, non passa il vaglio del 110%.

Stato di avanzamento lavori: Si può accedere al Superbonus 110% anche con stati di avanzamento -nello specifico due stati di avanzamento massimo. A seguito di un interpello che chiede delucidazioni circa il raggiungimento del 30% dello stato di avanzamento l’Agenzia afferma che il 30% va ragguagliato all’effettivo ammontare dei lavori. La Direzione Regionale Veneto in merito consegna due risposte controverse:

  • circa la determinazione del 30%, ammettendo di avere un intervento con massimale di €40.000,00 e uno con massimale di €96.000,00 ci si chiede se si possa applicare separatamente per intervento: sembrerebbe di sì, anche se non viene precisato espressamente dell’Agenzia delle Entrate, bensì dalla DR Veneto;
  • circa la cessione del credito va fatta per annualità e le spese del 2020 non possono essere inserite nella stessa pratica del 2021: ammettiamo che un contribuente inizi ora un intervento e nel 2021 paga il 10% di spese, nel 2022 paga un altro 20% delle spese totali e arriva ad un SAL potenziale del 30%. Ci si chiede se con il 30% raggiunto sia possibile fare la cessione del credito. Le due cessioni saranno separate, una del 10% e una del 20%. La DRE Veneto ha affermato che se si opera in questo modo non si beneficia del Superbonus 110% né per il 2021 e né per il 2022, perché nessuna delle due pratiche porta una cessione del 30%.

VII intervento: Dott.ssa Salvadori dottore commercialista e revisore contabile- Visto di conformità

Per gli interventi che danno diritto al Superbonus, per il quale si eserciti o lo sconto in fattura o la cessione a soggetti terzi, occorre l’apposizione di un visto di conformità, che attesti la sussistenza dei presupposti che effettivamente possono dare diritto alla detrazione di imposta. Come si è evoluto il visto di conformità in questo anno e mezzo? Il visto di conformità può essere descritto sulla base del documento di ricerca della Fondazione Nazionale Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, denominato Il Superbonus 110%: check list visto di conformità Ecobonus e Sismabonus.

Vengono nello specifico riepilogati tutti gli adempimenti connessi all’apposizione del visto di conformità e tutti quei controlli che devono essere effettuati. Se da un primo excursus potrebbe apparire qualcosa di molto semplice, essendo una checklist, in realtà osservando il contenuto della stessa non è assolutamente così perché chi appone il visto deve verificare il profilo soggettivo, oggettivo, gli importi e i requisiti, dando approfondimento degli stessi.

Inoltre, tale disciplina è stata rafforzata dal comma 11 dell’articolo 119 del Decreto Rilancio, perché ai fini dell’opzione per la cessione o per lo sconto in fattura il contribuente richiede il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti, ai fini del diritto alla detrazione di imposta.

Al seguire della Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 30/E del dicembre 2020, anche la Fondazione Nazionale Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili ha arricchito i contenuti del diritto ed ha provveduto a pubblicare un nuovo documento che è possibile scaricare online.

Caratteristiche del visto di conformità:

  • il Superbonus che riguarda la cessione del credito o lo sconto in fattura segue le regole di quello che è l’articolo 35 del d.lgs. 241 del 1997 quello che viene normalmente definito visto leggero e che viene rilasciato in materia di visto di conformità su dichiarazione fiscale dai professionisti. Questo visto comporta il risconto della corrispondenza dei dati che sono esposti nelle dichiarazioni che risultano dalla documentazione, anche in base a quelle che sono disposizioni che disciplinano oneri deducibili, detraibili, detrazioni e crediti di imposta e scomputo delle ritenute di acconto. Nel documento della Fondazione si fa sempre riferimento sia al controllo formale che al controllo di mezzo, che deve essere svolto dal professionista o dal responsabile del centro di assistenza fiscale, finalizzato ad evitare errori di materiali sia nella base imponibile sia nelle imposte ma anche per quanto riguarda ritenute o riporto di eccedenze che possono risultare dalle precedenti dichiarazioni.
  • i soggetti che possono apporre visto di conformità sono i soggetti iscritti all’albo dei commercialisti e degli esperti contabili e dei consulenti del lavoro; gli iscritti alla data del 30 settembre del 1993 nei ruoli di periti e esperti tenuti da parte delle Camere di Commercio, Industria e Artigianato in possesso di determinati requisiti; i responsabili dell’assistenza fiscale dei centri costituiti di cui all’articolo 32 del d.lgs. 241 del 1997. Essi attestano la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione di imposta, ma devono verificare quelle che sono le asseverazioni e le attestazioni che sono rilasciate da tecnici incaricati, in quanto obbligatori. È possibile essere abilitati mandando una PEC o raccomandata o direttamente a mano all’Agenzia delle Entrate e presentando la propria residenza, l’iscrizione alle categorie precedentemente dette. La polizza assicurativa in questi casi non può mai essere inferiore a 3 milioni di euro.

I controlli richiedono una particolare attenzione alla luce delle responsabilità amministrative e anche penali che possono derivare sia da errori che da infedeltà nell’effettuazione dei controlli da parte dei professionisti. Verrà svolta una analisi scrupolosa della documentazione del contribuente, allo scopo di vagliare quello che è l’effettivo rispetto degli adempimenti previsti dalla disciplina fiscale e dall’articolo 119.

Titolo di possesso: tale check list è prevista per grossi blocchi ed è di immediato utilizzo. La prima categoria riguarda il soggetto beneficiario e l’oggetto e il titolo di detenzione deve far riferimento alla data antecedente a quella di avvio ai lavori. Prima dell’inizio dei lavori occorre essere in possesso di tutta una serie di abilitazioni amministrative che sono richieste dalla vigente legislazione edilizia. Nel caso in cui la normativa edilizia applicabile non prevede alcun titolo abilitativo (non abbiamo né SCIA né CILA), per fruire del Superbonus occorre una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, resa direttamente dal contribuente ai sensi del DPR 445 del 2000 nel quale è indicata la data di inizio dei lavori.

Relazioni tecniche: per gli interventi di efficienza energetica, in base a quanto disposto dall’articolo 6 del Decreto Interministeriale del 2020 per l’accesso alle detrazioni fiscali, per la riqualificazione energetica, è sempre necessario il deposito presso l’ufficio competente del comune in cui è ubicato l’immobile, una relazione tecnica del progetto unitamente a quella che è la documentazione necessaria per l’avvio dei lavori. Esistono già degli schemi e delle modalità di riferimento in base alle Regioni. Circa invece il rischio sismico è necessario depositare presso lo Sportello Unico competente l’asseverazione della classe di rischio dell’edifico, prima e dopo l’intervento fatto, perché nel caso della realizzazione di opere difformi dal titolo abitativo ed in contrasto con quelli che sono gli strumenti urbanistici e i regolamenti edilizi, questo determina nella maggior parte dei casi la decadenza dei benefici fiscali, con il conseguente recupero delle somme che sono state indebitamente detratte, in quanto si tratta di opere non sanabili. La realizzazione edilizia per la quale invece sarebbe stato necessario un titolo abilitativo diverso da quello in possesso ma comunque conforme agli strumenti urbanistici e ai regolamenti edilizi, non può essere considerato motivo di decadenza dei benefici fiscali, purché però il contribuente metta in atto un procedimento di sanatoria ai sensi dalla normativa vigente. Qualora non sia sanabile, quanto detratto viene richiesto indietro dal Fisco.

La modalità di pagamento deve essere tracciabile e quindi è possibile effettuare:

  • un bonifico bancario,
  • un bonifico postale, dal quale deve però risultare causale di versamento, codice fiscale del beneficiario, partita IVA o codice fiscale del soggetto a favore del quale il bonifico è effettuato.

Esistono già da anni dei bonifici prestampati presso gli Istituti bancari nei quali sarà sufficiente indicare i dati, limitando così eventuali margini di errore. Sarà inoltre necessario conservate le fatture inerenti il sostenimento delle spese a fronte del quale il bonifico deve essere fatto. All’interno delle autocertificazioni si collocano poi tutte quelle attestazioni di fatti rilevanti ai fini oggettivi e soggettivi del bonus fiscale, di difficile verifica.

In fondo al documento della Fondazione Nazionale Dottori Commercialisti esiste già una dichiarazione sostitutiva multipla da far firmare e far conservare al soggetto in modo che da avere un omnibus all’interno del quale possono essere chiuse dichiarazioni sostitutive attestanti, ad esempio, il rispetto del limite massimo della spesa o attestante che l’immobile oggetto di intervento non è utilizzato nell’ambito di attività, arte o professione.

In caso di lavori eseguiti su immobili in condominio occorrerà disporre di una certificazione dell’amministratore di condominio, ossia una copia della delibera assembleare e la tabella millesimale per quanto riguarda la ripartizione delle spese. In caso di condominio minimo occorre verificare tutta la documentazione indicata nei punti precedenti nonché la delibera assembleare e le dichiarazioni sostitutive attestanti la natura dei lavori eseguiti e i dati catastali di tutte quelle unità che fanno parte del condominio.

Terminati i controlli, se la checklist risulta tutta spuntata, sarà possibile inviare all’Agenzia delle Entrate la comunicazione esclusivamente in via telematica, a decorrere dal 15 ottobre 2020 e entro il 16 marzo dell’anno successivo a quello in cui sono state sostenute le spese che danno diritto alla detrazione. Con il provvedimento dell’ottobre del 2020 è stato approvato anche il modello per la trasmissione di questi dati che viene comunemente denominato comunicazione dell’opzione relativa agli interventi di recupero del patrimonio edilizio, efficienza energetica, rischio sismico, impianti fotovoltaici e colonnine di ricarica. Questo è l’unico modello disponibile per la fruizione di tale bonus. Nel caso di interventi trainati e trainanti, la comunicazione per usufruire del bonus deve essere inviata a decorrere dal quinto giorno lavorativo successivo al rilascio da parte dell’Enea delle ricevute di avvenuta trasmissione e dell’asseverazione che è prevista per tali interventi. Per gli interventi di superbonus che sono eseguite sulle parti comuni di edifici, la comunicazione può essere inviata oltre che dal soggetto che rilascia il visto di conformità anche dall’amministratore di condominio.

Il compenso per l’opera svolta dai dottori commercialisti ed esperti contabili deve essere firmato e fissato al momento dell’assunzione dell’incarico, attraverso la predisposizione e la firma di una lettera per incarico professionale. In assenza di tariffe che sono state abrogate nel 2012, è possibile fare riferimento al DM 140 del 2012 ed è possibile dividere la tariffa in due fasi:

  • fase istruttoria e di controlli: fino a 2 milioni di euro abbiamo una percentuale che va dallo 0,75% all’1% e oltre a 2 milioni di euro dallo 0,50% allo 0,75%;
  • fase inerente all’apposizione del visto di conformità: fino a un milione di euro va dallo 0,80% all’1% e per l’eccedenza fino a 3 milioni di euro va dallo 0,50% allo 0,70% e per la parte eccedente i 3 milioni di euro va dallo 0,025% allo 0,050%. Esiste una maggiorazione sino al 100% in tutti quei casi di elevata difficoltà.

Sanzioni: qualora sia accertata la mancata sussistenza anche parziale dei requisiti che danno diritto alla detrazione di imposta, l’Agenzia delle Entrate provvede al recupero dell’importo corrispondente alla detrazione non spettante nei confronti dei soggetti di cui al comma 1 e quindi il beneficiario. L’importo è maggiorato di interessi e sanzioni.

Il recupero dell’importo è effettuato nei confronti del beneficiario, ferma restando però in presenza di concorso nella violazione, la responsabilità in solido del fornitore che ha applicato lo sconto. Ai soggetti incaricati che rilasciano il visto di conformità viene applicata una sanzione da €258,00 a €2.582,00 e in caso di ripetute violazioni o in caso di violazioni particolarmente gravi, viene sospesa la facoltà di rilasciare il visto di conformità per un periodo che può andare da uno o tre anni.

Andreana Hedges

Autore

Andreana Hedges

Amministratore Geo Network e Responsabile Divisione Formazione e Marketing

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