Bonus facciate e lavori non conclusi entro l’anno

Tempi ristretti alla scadenza del bonus facciate 2021 ma rimangono possibilità di usufruirne anche per chi non ha terminato i lavori.

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Con l’avvicinarsi della fine dell’anno e, quindi, delle scadenze per poter richiedere il bonus facciate, sorgono dubbi tra coloro che non riusciranno a terminare i lavori dato che, per le persone fisiche, i professionisti e gli enti commerciali che hanno sostenuto le spese nel 2021, la detrazione del 90% è di sicuro riconosciuta.

Per chi, invece, non ha fatto in tempo e vorrebbe godere dell’agevolazione fiscale, eventuali spese pagate nel 2022 rientreranno nel bonus che sarà in vigore in quel periodo ovvero non più bonus facciate 90% ma bonus facciate 60%.

Discorso diverso per le imprese per le quali invece è valida l’ultimazione della prestazione per i servizi, cioè i lavori eseguiti e accettati dal committente, a prescindere dal flusso dei pagamenti.

In particolare, la cessione del credito maturato per i lavori eseguiti nel corso dell’anno, può avvenire per gli importi pagati fino al 31 dicembre 2021; mentre per lo sconto in fattura da ottenere direttamente dall’impresa costruttrice, pagando solo una parte dei lavori nel 2021, si può ottenere comunque il bonus del 90% anche se i lavori termineranno nel 2022 o nel 2023.

Sul tema si è espressa la Direzione regionale della Liguria delle Entrate (n. 903 -521/2021), la quale ha spiegato che per gli interventi rientranti nel Bonus Facciate 90%, avviati ma non terminati entro il 31 dicembre 2021, è possibile applicare lo sconto in fattura per i costi sostenuti entro l’anno grazie al criterio di cassa, ovvero conta la data in cui si esegue il bonifico non quella di addebito, senza dover tenere conto dello stato di avanzamento degli interventi.

La Direzione regionale Liguria ha spiegato che “In considerazione delle osservazioni formulate e dei chiarimenti forniti, si è dell’avviso che il condominio istante possa beneficiare del c.d. bonus facciate (ovviamente nel rispetto di tutti i requisiti e di tutti gli adempimenti previsti dalla relativa disciplina, la sussistenza dei quali non costituisce oggetto della presente risposta), per i costi complessivi sostenuti nel 2021 in relazione agli interventi di recupero delle facciate, avviati ancorché non terminati laddove, in conformità all’enunciato criterio di cassa a cui devono fare riferimento i soggetti come il condominio interpellante, il pagamento da parte del medesimo condominio ai soggetti esecutori dei lavori, della quota del 10% del corrispettivo che residua dopo l’applicazione dello sconto in fattura avvenga entro il 31 dicembre 2021, indipendentemente dallo stato di completamento dei lavori previsti”.

Si deve poi ricordare che, per poter usufruire del bonus facciate, ci sono tre condizioni fondamentali da rispettare, ovvero: l’ubicazione degli edifici sottoposti all’intervento di recupero della facciata; la visibilità delle facciate; la percentuale di intonaco su cui intervenire.

Inoltre, in merito alla modalità di pagamento, la Circolare n.2/2020 dell’Agenzia delle Entrate precisa che per le persone fisiche non titolari di reddito di impresa, esiste l’obbligo di effettuare il pagamento con bonifico bancario o postale.

Nel bonifico devono essere riportati il codice fiscale del beneficiario della detrazione e il numero di partita Iva o il codice fiscale del soggetto a favore del quale il bonifico è effettuato.

È preferibile indicare, come causale, gli estremi della legge n. 160/2019, così come precisato nell’interpello n. 185/2020, tuttavia in caso di mancata indicazione di tale riferimento normativo l’agevolazione sarà comunque riconosciuta, purchè non risulti pregiudicato in maniera definitiva il rispetto da parte degli istituti bancari o postali dell’obbligo di operare la ritenuta.

Andreana Hedges

Autore

Andreana Hedges

Amministratore Geo Network e Responsabile Divisione Formazione e Marketing

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