Decreto Antifrode e bonus edilizi

Dopo frodi per falsi bonus edilizi dal valore di oltre 800 milioni di euro, l’Agenzia delle Entrate affina il processo di controllo per rilasciare la cessione del credito.

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Al fine di evitare comportamenti fraudolenti anche in relazione all’utilizzo del Superbonus e dei vari bonus edilizi, con il comunicato stampa n. 46 del 10 novembre, il Governo ha comunicato l’approvazione di un decreto legge contenente “Misure urgenti per il contrasto alle frodi nel settore delle agevolazioni fiscali ed economiche.”

Il Decreto, pubblicato poi il giorno seguente sulla Gazzetta Ufficiale n. 269 dell’undici novembre 2021, è composto da soli 5 articoli e si pone l’obiettivo di contrastare le frodi relative alle detrazioni e alle agevolazioni fiscali previste in ambito edilizio e di estendere il visto di conformità andando a modificare gli articoli 121 e 122 bis del Dlgs n. 34/2020. E’ stato previsto anche il potenziamento dell’attività di accertamento e recupero da parte dell’Agenzia delle Entrate.

Si tratta di un decreto realizzato a seguito delle numerose segnalazioni effettuate dal Direttore dell’Agenzia delle Entrate relative alla concessione di bonus edilizi inesistenti per un valore di 800 milioni di euro.

Al fine di evitare l’aumento delle fatture da parte delle imprese, sono stati previsti dei listini di riferimento con fasce di prezzo fisse che dovranno essere rispettate per ogni tipo di intervento e per le varie tipologie di edifici.

Il decreto antifrode prevede che, in relazione a chi beneficia dei bonus per la casa che ammettono come opzione la cessione del credito, in presenza di profili di rischio, l’Agenzia delle Entrate ha la facoltà sospendere fino a 30 giorni l’utilizzo della cessione del credito. Questo periodo di sospensione viene previsto con l’obiettivo di dare la possibilità alla stessa di effettuare i dovuti accertamenti e approfondimenti.

Al termine dei suddetti 30 giorni, se l’Agenzia non rileva ostacoli il beneficiario può utilizzare l’opzione della cessione, in caso contrario, l’Agenzia avvierà la procedura sanzionatoria nei confronti del responsabile.

Con riferimento ai citati profili di rischio, l’Agenzia dovrà verificare:

  • i dati che i soggetti hanno inserito nelle comunicazioni inviate, che devono risultare corretti e coerenti;
  • i dati che si riferiscono al credito da cedere;
  • tutti coloro che sono coinvolti nella cessione del credito e al loro operato, procedendo a controlli presso l’Anagrafe tributaria e l’Amministrazione finanziaria;
  • la presenza di eventuali e precedenti cessioni di crediti effettuate dai soggetti.

Inoltre, è stata prevista l’estensione del visto di conformità anche a tutti quegli interventi diversi da quelli che danno diritto alla detrazione del 110, contemplati dal comma 2 dell’art. 121 del Dl n. 34/2020.

Il visto è ora previsto anche quando si opta per la cessione del credito/sconto in fattura e, inoltre, è richiesto anche quando il Superbonus 110% viene utilizzato dal contribuente per portarlo in detrazione dalla propria dichiarazione dei redditi.

Come già previsto dalla precedente normativa, il visto in questione deve essere rilasciato dai professionisti che vengono incaricati a trasmettere le pratiche, ovvero commercialisti, consulenti del lavoro, ragionieri e periti commerciali e anche dai responsabili dell’assistenza fiscale dei Caf, che devono vigilare sulle attività dei professionisti.

Andreana Hedges

Autore

Andreana Hedges

Amministratore Geo Network e Responsabile Divisione Formazione e Marketing

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