Superbonus e accesso mancato agli atti amministrativi da parte dell’amministrazione – la legge come interviene?

Con chi si schiera la legge quando i condomini non possono presentare una pratica perché le Amministrazioni non forniscono i documenti necessari?

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Come noto, i caseggiati interessati al superbonus 110% devono produrre svariati documenti per ottenere l’agevolazione, oltre a dover attestare la proprietà o la detenzione dell’immobile, per poi dimostrare che i lavori edilizi possono portare al 110%, coi massimali di spesa corretti.

Al fine di poter valutare la possibilità di usufruire delle agevolazioni del Superbonus, inoltre, si può rendere necessaria la consultazione e l’ottenimento di copia dei progetti edilizi del proprio immobile ma l’accesso ai documenti amministrativi può però rivelarsi complesso.

Nei procedimenti di accesso ai documenti amministrativi l’esercizio del relativo diritto non può che riguardare i documenti esistenti e non anche quelli distrutti o comunque irreperibili; l’Amministrazione, però, al fine di dimostrare l’oggettiva impossibilità di consentire il diritto di accesso e, quindi, di sottrarsi agli obblighi in base alla normativa primaria in tema di accesso, non può semplicemente limitarsi ad affermare che gli atti sono indisponibili in conseguenza del tempo trascorso e delle modifiche organizzative medio tempore succedutesi.

In altre parole spetta all’Amministrazione destinataria dell’istanza di accesso l’indicazione, sotto la propria responsabilità, degli atti inesistenti o indisponibili che non è in grado di esibire, con l’obbligo di dare dettagliato conto delle ragioni concrete di tale impossibilità.

Recentemente, un condominio ha richiesto all’Amministrazione di poter visionare ed estrarre copia dei documenti relativi al progetto edilizio del fabbricato e, a sostegno della domanda, i condomini facevano presente che la documentazione era necessaria per la “pratica Superbonus 110”. Tale richiesta è rimasta priva di risposta da parte dell’Amministrazione e i condomini hanno dovuto rivolgersi al Tar per fare accertare l’illegittimità del silenzio-diniego serbato dall’Amministrazione e, conseguentemente, obbligarla a provvedere sulla richiesta di accesso agli atti.

Costituendosi in giudizio l’Amministrazione si è difesa osservando come la documentazione richiesta fosse molto datata, essendo il progetto dell’edificio del 1962, sia rilevando che la domanda non era stata rivolta all’ufficio che gestiva e conservava tale tipologia di atti; successivamente dichiarava di aver “provveduto a rintracciare la documentazione richiesta” cosicché il condominio avrebbe potuto “recarsi presso l’ufficio indicato per la visura e l’eventuale estrazione di copie“, previo pagamento dei diritti di competenza.

Secondo i giudici ammnistrativi il ricorso per l’accesso del condominio è risultato fondato dato che “i condomini hanno dimostrato di avere un interesse giuridico qualificato e specifico alla consultazione e all’ottenimento di copia dei progetti edilizi del proprio immobile, interesse indicato con sufficiente precisione nella relativa richiesta; del resto, al contrario di quanto asserito dall’Amministrazione, il condominio ha dimostrato che la richiesta di accesso è stata inviata anche al Dipartimento competente; in ogni caso il deposito dell’istanza stessa presso un ufficio diverso da quello competente non può essere considerato di ostacolo alla realizzazione del diritto di accesso, essendo l’Amministrazione Comunale comunque tenuta a trasmetterla al Dipartimento competente ai sensi dei principi di leale collaborazione e di trasparenza sanciti dalla l. n. 241/1990”.

I giudici hanno constatato come la nota depositata dall’Amministrazione, relativa all’avvenuto reperimento del documento ed alla fissazione in favore del ricorrente di un appuntamento per l’accesso, abbia determinato l’improcedibilità del gravame; Tuttavia, considerato che il documento da parte dell’Amministrazione è stato reso disponibile solo in data successiva alla scadenza dei termini di legge ed all’instaurazione del giudizio, il Tar ha condannato il comune alla rifusione delle spese di lite dei condomini (Tar Lazio 2 novembre 2021 n. 11139).

Andreana Hedges

Autore

Andreana Hedges

Amministratore Geo Network e Responsabile Divisione Formazione e Marketing

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