Sì al Superbonus per la rimozione di amianto

Il bonus amianto si potenzia a Superbonus: come funziona ed i requisiti

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Con la risposta all’interpello n. 672 del 6 ottobre 2021, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che è possibile far rientrare nella super agevolazione le spese sostenute per la rimozione e lo smaltimento dell’amianto, ma a condizione che i costi sostenuti siano strettamente collegati alla realizzazione degli interventi agevolabili.

Il caso ha riguardato un contribuente che ha richiesto chiarimenti sui lavori da effettuare su un appartamento in condominio per accedere al Superbonus, i quali prevedevano la coibentazione delle strutture opache, il cambio dei serramenti, la nuova installazione di impianto fotovoltaico con accumulo e l’installazione di sistemi BACS.

Secondo la Agenzia delle Entrate, la possibilità di far rientrare nel Superbonus i lavori di rimozione e smaltimento amianto esiste, ma tali interventi ottengono il Superbonus solo se si dimostra che sono strettamente collegati ai lavori agevolabili, inoltre, è necessario che l’intervento a cui si riferiscono i lavori sia effettivamente realizzato.

Il compito di determinare la rispondenza o meno dei lavori in questione a quelli agevolabili spetterà ad un competente tecnico abilitato, che ne dovrà attestare non solo la congruità ai requisiti richiesti nei casi e nelle modalità previste dal decreto interministeriale 6 agosto 2020, ma anche la correlazione delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati.

Come sostenuto dall’Agenzia delle Entrate, è dunque possibile usufruire della super detrazione ma è necessario riepilogare quando e quali sono le principali condizioni affinché il Superbonus sia riconosciuto per la coibentazione del tetto, ovvero è indispensabile che:

  • il tetto sia elemento di separazione tra il volume riscaldato e l’esterno;
  • venga garantito il salto di due classi energetiche per l’edificio;
  • in totale gli interventi di coibentazione eseguiti sull’involucro opaco incidano su più del 25% della superficie lorda complessiva disperdente.

Inoltre, per fruire del superbonus, sono necessari il visto di conformità, attestante la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione d’imposta, rilasciato dagli intermediari abilitati alla trasmissione telematica delle dichiarazioni, nonché dai Caf; un’attestazione o asseverazione che asseveri non solo il rispetto dei requisiti tecnici necessari ai fini delle agevolazioni fiscali, ma anche la congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati.

Il tecnico abilitato dovrà poi dichiarare il rispetto dei requisiti come indicato dal progetto, degli attestati di prestazione energetica preliminari e delle caratteristiche tecniche dei componenti acquistati, come segnalano anche le schede tecniche fornite dai produttori e le fatture allegate.

Nei casi in cui l’asseverazione sia riferita a uno stato di avanzamento dei lavori (Sal), quest’ultimo dovrà essere di almeno il 30% del valore economico complessivo dei lavori preventivati per il primo Sal e del 60% per il secondo.

Tra l’asseverazione di stato avanzamento lavori e quella di chiusura degli stessi non potranno passare più di 48 mesi.

La possibilità si fruire del Superbonus 110% rappresenta dunque una possibilità da non perdere per la bonifica dell’amianto, dato che normalmente queste spese ricadono interamente sui proprietari degli edifici, e, allo stesso tempo, incentiva una riqualificazione energetica dell’edificio, per una maggiore sicurezza ed efficienza abitativa.

Andreana Hedges

Autore

Andreana Hedges

Amministratore Geo Network e Responsabile Divisione Formazione e Marketing

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